Regolamento (CE) n. 49/2008 della Commissione, del 21 gennaio 2008 , recante fissazione del quantitativo di granturco disponibile all’intervento per la fase n. 2 della campagna 2007/2008

32008R0049Regulation23 gen 2008

del 21 gennaio 2008

recante fissazione del quantitativo di granturco disponibile all’intervento per la fase n. 2 della campagna 2007/2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità 2 , in particolare l’articolo 3 bis , paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 824/2000 definisce le norme relative all’attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all’intervento per le campagne 2007/2008 e 2008/2009. L’attribuzione avviene in due fasi denominate «fase n. 1» e «fase n. 2».

(2) Il quantitativo globale di granturco offerto all’intervento durante la fase n. 1, che ha avuto inizio il 1 o agosto ed ha avuto fine il 31 dicembre 2007, non ha superato il limite stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003. Occorre quindi pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all’intervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008.

(3) A norma dell’articolo 3 bis , paragrafo 1, terzo comma, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all’intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. Occorre pertanto prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di granturco che può essere offerto all’intervento nel corso della fase n. 2 della campagna 2007/2008, a norma dell’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 824/2000, è di 1 500 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ).

2 GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2007 ( GU L 195 del 27.7.2007, pag. 3 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2007 (). 2

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