32008R0027•Regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008 , recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 07141091 , 07141099 , 07149011 e 07149019 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (Versione codificata)
32008R0027Regulation5 feb 2008
del 15 gennaio 2008
recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1 , in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) La Comunità si è impegnata, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio, ad aprire contingenti tariffari annuali per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese (Cina), delle altre parti contraenti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) esclusa la Thailandia, e di alcuni paesi terzi non membri dell’OMC. Nel quadro di tali contingenti il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem; tali contingenti devono essere aperti per un periodo pluriennale e gestiti dalla Commissione.
(3) È necessario mantenere un sistema di gestione che garantisca che soltanto i prodotti originari dell’Indonesia e della Cina possano essere importati a titolo dei contingenti attribuiti a tali paesi; pertanto il rilascio di un titolo d’importazione deve continuare a essere subordinato alla presentazione di titoli d’esportazione, emessi dalle autorità dei due paesi in questione conformemente a modelli comunicati alla Commissione. Per quanto riguarda i prodotti originari del Vietnam, secondo una pratica applicata da molti anni, la domanda di titolo d’importazione è subordinata, fra le altre disposizioni, alla presentazione di un attestato rilasciato su iniziativa del paese esportatore.
(4) Poiché le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui sopra sono tradizionalmente gestite sulla base di un anno civile, è opportuno mantenere in vigore tale sistema.
(5) L’importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione le cui modalità comuni d’applicazione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 4 . Il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione 5 , ha stabilito modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso.
(6) Per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive.
(7) È opportuno, in particolare, accertarsi dell’origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d’importazione alla presentazione di certificati di origine emessi dai paesi interessati; tuttavia, non è richiesto un certificato d’origine per i prodotti originari della Cina.
(8) Ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo d’importazione non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante le operazioni di carico e l’effettivo trasporto marittimo verso la Comunità. In certi casi occorre anche stabilire un quantitativo massimo per domanda, e disporre che la domanda non possa in alcun caso riguardare un quantitativo superiore a quello per il quale sono state presentate le prove di cui sopra.
(9) Nel caso in cui risulti che i quantitativi effettivamente scaricati sono leggermente superiori ai quantitativi indicati nei titoli d’importazione, è opportuno adottare le misure necessarie affinché i quantitativi in eccesso siano messi in libera pratica, purché il paese di origine dei prodotti sia in grado di provvedere alla gestione amministrativa delle formalità previste a tale scopo; si ritiene che l’Indonesia e la Cina siano effettivamente in grado di poter beneficiare di detta tolleranza.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I CONTINGENTI Articolo 1 Dal 1 o gennaio 1997 sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 , con un dazio doganale del 6 % ad valorem: a) un contingente di 825 000 tonnellate per i prodotti in questione originari dell’Indonesia; b) un contingente di 350 000 tonnellate per i prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese (Cina); c) un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari degli altri paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), esclusa la Thailandia; d) un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di altri paesi non membri dell’OMC, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all’importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ai 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi. I contingenti di cui alle lettere a), b) e c), primo comma, recano rispettivamente i numeri d’ordine 09.4009, 09.4010 e 09.4011. Per il contingente di cui alla lettera d), primo comma, i numeri d’ordine 09.4021 e 09.4012 sono attribuiti rispettivamente alla parte del contingente riservata all’importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano (2 000 tonnellate) e all’altra parte non riservata (30 000 tonnellate). Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000, il regolamento (CE) n. 1342/2003 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione 6 . Articolo 2 Per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’articolo 1, le domande di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro, e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. Articolo 3 1. La domanda di titoli d’importazione è ricevibile: a) se è accompagnata dall’originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese in questione che attesti l’origine della merce, conformemente al modello di cui all’allegato I. Tale certificato non è tuttavia necessario per l’importazione dei prodotti originari della Cina, di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b); b) se è accompagnata dalla prova, costituita da una copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo d’origine e trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda e, nel caso che il paese terzo non abbia accesso diretto al mare, se è altresì corredata di un documento di trasporto internazionale che certifica che le merci sono state trasportate dal paese di origine al porto d’imbarco; c) per i prodotti originari dell’Indonesia e della Cina, se è accompagnata rispettivamente dai titoli d’esportazione di cui al capo II, rilasciati dalle autorità di tali paesi e debitamente compilati, conformemente ai modelli di cui agli allegati II e III. L’originale di questi titoli viene conservato dall’organismo che emette il titolo d’importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d’importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d’esportazione, l’organismo emittente riporta sull’originale il quantitativo per il quale quest’ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l’originale all’interessato. Ai fini del rilascio del titolo d’importazione, vengono presi in considerazione soltanto i quantitativi indicati rispettivamente nella casella 7 del titolo d’esportazione indonesiano e nella casella 9 del titolo d’esportazione cinese; d) se verte su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a), b) e c). 2. Le domande di titoli d’importazione presentate al fine dell’immissione in libera pratica dei prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 , non possono vertere su un quantitativo superiore a 150 tonnellate per ciascun interessato che agisca per proprio conto.
CAPO II TITOLI D’ESPORTAZIONE Articolo 4 1. I titoli d’esportazione emessi dalle autorità dell’Indonesia e della Cina sono stampati in lingua inglese. 2. L’originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest’ultimo caso devono essere compilati in inchiostro e in stampatello. 3. Ogni titolo d’esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell’originale. Articolo 5 1. I titoli d’esportazione sono validi per 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio del titolo è computata nel periodo di validità del titolo. I titoli sono validi soltanto se debitamente compilati e vistati, in conformità delle istruzioni in essi contenute. I quantitativi devono essere indicati in cifre e in lettere. 2. I titoli d’esportazione si considerano debitamente vistati se indicano la data del rilascio nonché se recano il timbro degli organismi emittenti e la firma delle persone abilitate a firmarli.
CAPO III TITOLI D’IMPORTAZIONE Articolo 6 La domanda di titolo d’importazione e il titolo rilasciato recano: a) nella casella 8, l’indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa; il titolo obbliga a importare da tale paese; b) nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato IV; c) nella casella 20, il nome della nave su cui la merce è o è stata trasportata nella Comunità, nonché il numero del certificato d’origine presentato e, per i prodotti originari dell’Indonesia o della Cina, il numero e la data d’esportazione del titolo rispettivamente indonesiano o cinese. Articolo 7 1. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa al titolo d’importazione è di 20 EUR/t. Tuttavia, per i prodotti originari della Cina l’importo della cauzione è di 5 EUR/t. 2. Qualora, in seguito all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata. 3. Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applicano. Articolo 8 1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro ogni settimana da lunedì a mercoledì fino alle ore 13. Tuttavia, all’inizio dell’anno le domande sono presentate per la prima volta il primo giorno lavorativo del mese di gennaio. 2. Qualora, in seguito all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda ed entro le ore 13.00 del giovedì successivo al termine per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni: a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti; b) il numero del certificato d’origine presentato e il quantitativo globale che figura sull’originale del documento o su un estratto; c) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave. 4. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3. 5. I titoli per l’importazione di prodotti originari dell’Indonesia o della Cina, per i quali le domande sono state presentate nel mese di dicembre per l’anno successivo, non sono rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’anno in questione. Articolo 9 Fatta salva l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e in deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione; nella casella 19 del medesimo dev’essere quindi iscritta la cifra 0. Articolo 10 1. Per i prodotti originari dell’Indonesia, qualora si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna sono superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d’importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d’importazione in causa, su richiesta dell’importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante posta elettronica, il numero o i numeri d’esportazione indonesiani, il numero o i numeri dei titoli d’importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave. La Commissione chiede alle autorità indonesiane che vengano rilasciati nuovi titoli d’esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica fintantoché non siano presentati nuovi titoli d’importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d’importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall’articolo 8. 2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, ove si constati che i quantitativi eccedenti sbarcati non superano il 2 % dei quantitativi coperti dai titoli d’importazione rilasciati, corrispondenti ai titoli d’esportazione assegnati alla nave trasportatrice, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell’importatore, l’immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale limitato al 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell’importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio corrispondente all’aliquota integrale e quello effettivamente pagato. Non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità indonesiane per chiedere che vengano rilasciati nuovi titoli d’esportazione. La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d’importazione complementare per i quantitativi eccedenti. La domanda di questo titolo non comporta l’obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e all’articolo 7 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall’articolo 8 del presente regolamento, su presentazione di uno o più nuovi titoli d’esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane per i quantitativi eccedenti. Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato V. La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non viene presentato alcun titolo d’importazione complementare nel termine di 4 mesi, salvo casi di forza maggiore, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Dopo essere stato imputato e vistato dall’autorità competente, all’atto dello svincolo della cauzione, il titolo d’importazione complementare è rinviato quanto prima all’organismo emittente. 3. L’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avere come conseguenza l’importazione di quantitativi superiori al volume globale del contingente autorizzato per l’anno cui si riferisce. Qualora si constati, all’atto del rilascio di un titolo d’importazione complementare, che il volume globale suddetto è superato, il quantitativo oggetto del titolo complementare viene detratto dal volume globale del contingente autorizzato per l’anno successivo. Articolo 11 I quantitativi di prodotti ai quali si riferisce ciascun titolo d’importazione rilasciato sono sottratti dal volume globale autorizzato per l’anno di rilascio dei titoli. I titoli rilasciati a norma del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per sessanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, i titoli rilasciati per i prodotti originari dell’Indonesia o della Cina sono validi fino all’ultimo giorno di validità del titolo d’esportazione, più 30 giorni. L’ultimo giorno di validità dei titoli d’importazione non può tuttavia essere posteriore al 31 dicembre dell’anno di rilascio. Articolo 12 Il regolamento (CE) n. 2449/96 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VII. Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1 .
2 GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 ( GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44 ).
3 Cfr. allegato VI.
4 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
5 GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ( GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1 ).
6 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 .
1. Speditore CERTIFICATO D'ORIGINE per l'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli N. ORIGINALE 2. Destinatario (indicazione facoltativa) 3. AUTORITÁ PREPOSTA AL RILASCIO 4. Paese d'origine NOTE A. Il formulario del certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, unitamente alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità. 5. Osservazioni 6. N. d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei coli — Designazione delle merci 7. Massa lorda e netta (kg) 8. SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE. Luogo e data del rilascio: Firma: Timbro dell'autorità preposta al rilascio: 9. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ
SERIAL EC-A No ORIGINAL DEPARTMENT OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA EXPORT CERTIFICATE EXPORT CERTIFICATE No EXPORT PERMIT No 1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) 2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) NAME NAME ADDRESS ADDRESS COUNTRY COUNTRY 3. SHIPPED PER 5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC 4. EXPECTED TIME OF ARRIVAL 6. TYPE OF MANIOC PRODUCTS 7. WEIGHT (TONNES) 8. PACKING CN-0714 10 91 CN-0714 10 99 CN-0714 90 11 CN-0714 90 19 SHIPPED WEIGHT IN BULK … BAGS OTHERS DEPARTMENT OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DATE NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE FOR USE OF EC AUTHORITIES:
People's Republic of China 1. Exporter (name, full address, country) China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation Branch China 2. No 3. Quota, year 4. First consignee (name, full address, country) EXPORT CERTIFICATE (Manioc falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19) 5. Country of origin CHINA 6. Country of destination EC 7. Place and date of shipment — Means of transport — Shipped by (name of vessel) 8. Descriptions of goods: Type of products: Δ Pellets Δ Chips Δ Others Packaging: Δ In bulk Δ Bags Δ Others 9. QUANTITY Metric tonne (Net shipped weight) 10. Competent authority (name, address, country) Imp/Exp Department Ministry of Foreign Economic Relations and Trade, People's Republic of China 2, Dong Chang An Street, Beijing, China Date: Signature: Stamp: For use of EC authorities This certificate is valid for 120 days from the date of issue
Diciture di cui all’articolo 6, lettera b)
| — | in bulgaro | : | Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008), |
|---|---|---|---|
| — | in spagnolo | : | Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n o 27/2008], |
| — | in ceco | : | Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008), |
| — | in danese | : | Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008), |
| — | in tedesco | : | Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008), |
| — | in estone | : | Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008), |
| — | in greco | : | Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008], |
| — | in inglese | : | Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008), |
| — | in francese | : | Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) n o 27/2008], |
| — | in italiano | : | Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008], |
| — | in lettone | : | Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008), |
| — | in lituano | : | Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008), |
| — | in ungherese | : | Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet), |
| — | in maltese | : | Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008), |
| — | in neerlandese | : | Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008), |
| — | in polacco | : | Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008), |
| — | in portoghese | : | Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n. o 27/2008], |
| — | in rumeno | : | Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008], |
| — | in slovacco | : | Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008], |
| — | in sloveno | : | Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008), |
| — | in finlandese | : | Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008), |
| — | in svedese | : | Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008). |
Diciture di cui all’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma
| — | in bulgaro | : | Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008, |
|---|---|---|---|
| — | in spagnolo | : | Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) n o 27/2008, |
| — | in ceco | : | Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008, |
| — | in danese | : | Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2, |
| — | in tedesco | : | Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008, |
| — | in estone | : | Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2, |
| — | in greco | : | Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008, |
| — | in inglese | : | Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008, |
| — | in francese | : | Certificat complémentaire, règlement (CE) n o 27/2008, article 10, paragraphe 2, |
| — | in italiano | : | Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2, |
| — | in lettone | : | Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts, |
| — | in lituano | : | Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis, |
| — | in ungherese | : | Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés, |
| — | in maltese | : | Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008, |
| — | in neerlandese | : | Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008, |
| — | in polacco | : | Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2, |
| — | in portoghese | : | Certificado complementar, n. o 2 do artigo 10. o do Regulamento (CE) n. o 27/2008, |
| — | in rumeno | : | Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008, |
| — | in slovacco | : | Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008, |
| — | in sloveno | : | Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008, |
| — | in finlandese | : | Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta, |
| — | in svedese | : | Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008. |
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
| Regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione ( GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14 ). | |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 2780/1999 della Commissione ( GU L 334 del 28.12.1999, pag. 20 ). | |
| Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ). | limitatamente all’articolo 8 |
| Regolamento (CE) n. 1884/2006 della Commissione ( GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44 ). | limitatamente all’articolo 2 |
Tavola di concordanza
| Regolamento (CE) n. 2449/96 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articolo 1, primo comma, frase introduttiva | Articolo 1, primo comma, frase introduttiva |
| Articolo 1, primo comma, paragrafo 1) | Articolo 1, primo comma, lettera a) |
| Articolo 1, primo comma, paragrafo 2) | Articolo 1, primo comma, lettera c) |
| Articolo 1, primo comma, paragrafo 3) | Articolo 1, primo comma, lettera b) |
| Articolo 1, primo comma, paragrafo 4) | Articolo 1, primo comma, lettera d) |
| Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma | Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| Articolo 7 | Articolo 7 |
| Articolo 8 | Articolo 8 |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1 |
| Articolo 10, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma | Articolo 10, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |
| Articolo 10, paragrafo 2, trattini | — |
| Articolo 10, paragrafo 2, quarto e quinto comma | Articolo 10, paragrafo 2, quarto e quinto comma |
| Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 10, paragrafo 3 |
| Articolo 11 | Articolo 11 |
| — | Articolo 12 |
| Articolo 12 | Articolo 13 |
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II | Allegato II |
| Allegato III | Allegato III |
| Allegato IV | Allegato IV |
| Allegato V | Allegato V |
| — | Allegato VI |
| — | Allegato VII |
{
"legislation": {
"id": "32008r0027",
"hash": "e0ae2c06fc615cfa250be5243e26b69b9e95e4f72298544143291a5d5114a4d1",
"celex": "32008R0027",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091 , 07141099 , 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande (version codifiée)",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9e916f02-3fc9-48cd-ad08-996b9eb1f73d.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 27/2008 of 15 January 2008 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes 07141091 , 07141099 , 07149011 and 07149019 originating in certain third countries other than Thailand (Codified version)",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9e916f02-3fc9-48cd-ad08-996b9eb1f73d.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008 , recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 07141091 , 07141099 , 07149011 e 07149019 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (Versione codificata)",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9e916f02-3fc9-48cd-ad08-996b9eb1f73d.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 27/2008 der Kommission vom 15. Januar 2008 zur Eröffnung und Verwaltung bestimmter Jahreszollkontingente für Erzeugnisse der KN-Codes 07141091 , 07141099 , 07149011 und 07149019 mit Ursprung in bestimmten Drittländern außer Thailand (kodifizierte Fassung)",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9e916f02-3fc9-48cd-ad08-996b9eb1f73d.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:17:06.144Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0027",
"adoptionDate": "2008-01-15",
"effectiveDate": "2008-02-05",
"expirationDate": "2010-12-31",
"lastAmendmentDate": "2008-05-08"
},
"content": {
"celex": "32008R0027",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9e916f02-3fc9-48cd-ad08-996b9eb1f73d.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}