Regolamento (CE) n. 5/2008 della Commissione, del 4 gennaio 2008 , recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2007/2008

32008R0005Regulation5 gen 2008

del 4 gennaio 2008

recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2007/2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 73,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione 2 , i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino.

(2) In uno Stato membro è sorto un problema di capacità in alcuni dei centri informatici in cui i produttori devono presentare dette dichiarazioni. Questi centri non sono in grado di ricevere tutte le dichiarazioni entro la data limite.

(3) Per porre rimedio a tale situazione, che non dipende dai produttori, e per evitare che questi ultimi debbano subire sanzioni ingiuste, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2007/2008 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 gennaio 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . 2

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