Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1 o luglio 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008L0069Directive1 gen 2009

del 1 o luglio 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 2 e (CE) n. 1490/2002 3 della Commissione fissano le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell’allegato della presente direttiva.

(2) Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 è stato inserito nel regolamento (CE) n. 1490/2002 il nuovo articolo 11, lettera b), che, senza chiedere il parere scientifico dettagliato dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), consente di includere nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o altre conseguenze inaccettabili sull’ambiente.

(3) La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull’ambiente per una serie di usi proposti dai notificatori, delle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1490/2002.

(4) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002, la Commissione ha sottoposto relazioni di riesame provvisorie sulle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva all’esame del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato le relazioni in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dando loro, in data 14 marzo 2008, la forma definitiva di relazione di riesame della Commissione. Ai sensi dell’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1490/2002 la Commissione deve chiedere all’AESA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie.

(5) Dai vari esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva soddisfano, in genere, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli usi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell’allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva, per garantire che tutti gli Stati membri autorizzino secondo le norme di tale direttiva i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive.

(6) Prima di iscrivere una sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall’iscrizione.

(7) Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall’iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato e soddisfare quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare all’articolo 13, e le pertinenti condizioni, di cui all’allegato I. Gli Stati membri modificano, sostituiscono o revocano, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8) L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate in seno al regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione 4 ha dimostrato che, nell’interpretare gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti, possono emergere difficoltà riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o luglio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Se necessario, entro il 30 giugno 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità alla direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all’allegato. Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive dell’allegato, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione all’allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato, ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 31 dicembre 2008. In base a tale esame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri dovranno: a) se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013; oppure b) se un prodotto contiene, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2013 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla rispettiva direttiva, o direttive, in base alla/e quale/i la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1 o gennaio 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 1 o luglio 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

1 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione ( GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21 ).

2 GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 ( GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32 ).

3 GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 ( GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19 ).

4 GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2008 ( GU L 125 del 9.5.2008, pag. 25 ).

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

N. Nome comune, numeri di identificazione Denominazione IUPAC Purezza 1 Entrata in vigore Scadenza dell’iscrizione Disposizioni specifiche «177 Clofentezina n. CAS 74115-24-5 n. CIPAC 418 3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina ≥ 980 g/kg (materia secca) 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come acaricida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla clofentezina, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 178 Dicamba n. CAS 1918-00-9 n. CIPAC 85 3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico ≥ 850 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul dicamba, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 179 Difenoconazolo n. CAS 119446-68-3 n. CIPAC 687 3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-2-il]fenil 4-clorofenil etere ≥ 940 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul difenoconazolo, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. 180 Diflubenzurone n. CAS 35367-38-5 n. CIPAC 339 1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea ≥ 950 g/kg Impurità max. di 4-cloroanilina: 0,03 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul diflubenzurone, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — protezione degli organismi acquatici; — protezione degli organismi terrestri; — protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese. Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. 181 Imazaquin n. CAS 81335-37-7 n. CIPAC 699 2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-acido carbossilico ≥ 960 g/kg (miscela racemica) 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come fitoregolatore. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’imazaquin, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 182 Lenacil n. CAS 2164-08-1 n. CIPAC 163 3-cicloesil-1,5,6,7-tetraidrociclopentapirimidina-2,4(3H)-dione ≥ 975 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul lenacil, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 183 Ossadiazone n. CAS 19666-30-9 CIPAC 213 5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-isoproposifenil)-1,3,4-ossadiazool-2(3H)-one ≥ 940 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’ossadiazone, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 184 Picloram n. CAS 1918-02-1 n. CIPAC 174 4-ammino-3,5,6-tricloropiridin-2-acido carbossilico ≥ 920 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul picloram, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 185 Piriprossifen n. CAS 95737-68-1 n. CIPAC 715 4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere ≥ 970 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2018 PARTE A Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul piriprossifen, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese. Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

1 Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nelle relative relazioni di riesame.»

Footnotes

  1. Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nelle relative relazioni di riesame.» 2 3 4

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2008 (). 2

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