Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008 , che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008L0060Directive8 lug 2008

del 17 giugno 2008

che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/31/CE della Commissione del 5 luglio 1995 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare 2 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutti gli edulcoranti citati nella direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari 4 .

(3) Occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli edulcoranti definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (JECFA).

(4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio della sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I requisiti di purezza di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi agli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE, sono specificati nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 95/31/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/128/CE ( GU L 346 del 9.12.2006, pag. 6 ).

3 V. allegato II, parte A.

4 GU L 237 del 10. 9.1994, pag. 3 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ( GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10 ).

Purezza
Perdita all’essiccazioneNon oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto)
Cenere solfatataNon oltre 0,1 %
Sostanze riduttriciNon oltre 0,3 % espresso in D-glucosio
Ribitolo e gliceroloNon oltre 0,1 %
PiomboNon oltre 0,5 mg/kg

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 2)

Direttiva 95/31/CE della Commissione( GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1 )
Direttiva 98/66/CE della Commissione( GU L 257 del 19.9.1998, pag. 35 )
Direttiva 2000/51/CE della Commissione( GU L 198 del 4.8.2000, pag. 41 )
Direttiva 2001/52/CE della Commissione( GU L 190 del 12.7.2001, pag. 18 )
Direttiva 2004/46/CE della Commissione( GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15 )
Direttiva 2006/128/CE della Commissione( GU L 346 del 9.12.2006, pag. 6 )

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 2)

DirettivaTermine di attuazione
95/31/CE1 o luglio 1996 1
98/66/CE1 o luglio 1999
2000/51/CE30 giugno 2001
2001/52/CE30 giugno 2002
2004/46/CE1 o aprile 2005
2006/128/CE15 febbraio 2008

1 Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 95/31/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva, possono tuttavia essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

Tavola di concordanza

Direttiva 95/31/CEPresente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 3Articolo 3
Articolo 4Articolo 4
AllegatoAllegato I
Allegato II
Allegato III

Footnotes

  1. Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 95/31/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva, possono tuttavia essere venduti fino a esaurimento delle scorte. 2 3 4

  2. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/128/CE (). 2

  3. V. allegato II, parte A. 2

  4. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (). 2

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