Regolamento (CE) n. 1574/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che stabilisce l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2008

32007R1574Regulation23 dic 2007

del 21 dicembre 2007

che stabilisce l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca 2 , in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare l’importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2) Onde evitare di incoraggiare l’ammasso di lunga durata e nell’intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l’aiuto all’ammasso privato in un’unica rata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2008, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito, per i prodotti elencati all’allegato II di tale regolamento, nel modo seguente:

— primo mese: 210 EUR per tonnellata,

— secondo mese: 0 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ( GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3 ).

2 GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (). 2

  2. . 2