Regolamento (CE) n. 1572/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2008

32007R1572Regulation23 dic 2007

del 21 dicembre 2007

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2) Per i prodotti elencati nell’allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2008, dal regolamento (CE) n. 1570/2007 della Commissione 2 .

(4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna di pesca 2008 relativi ai prodotti della pesca, come da articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000, sono riportati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ( GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3 ).

2 Cfr.pagina 69 della Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO 1

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Codice aggiuntivo TARICExtra, A 2Codice aggiuntivo TARICExtra, A 2
Gamberelli boreali
( Pandalus borealis )
ex 0306 23 10
1F3175 010F3211 092
2F3181 757

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

ProdottiCodice aggiuntivo TARICPresentazionePrezzo di riferimento
(EUR per tonnellata)
1. Scorfani o sebasti
Interi:
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
F411—: con o senza testa960
ex 0304 29 35
ex 0304 29 39
Filetti:
F412—: con lische (standard)1 953
F413—: senza lische2 159
F414—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 285
2. Merluzzi
ex 0303 52 10 , ex 0303 52 30 , ex 0303 52 90 , ex 0303 79 41F416Interi, con o senza testa1 084
ex 0304 29 29Filetti:
F417—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)2 452
F418—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische2 717
F419—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle2 550
F420—: filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle2 943
F421—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 903
ex 0304 99 33F422Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi1 463
3. Merluzzi carbonari
ex 0304 29 31Filetti:
F424—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)1 518
F425—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische1 705
F426—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle1 476
F427—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle1 680
F428—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg1 768
ex 0304 99 41F429Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi986
4. Eglefino
ex 0304 29 33Filetti:
F431—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)2 264
F432—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische2 606
F433—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle2 537
F434—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle2 710
F435—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 960
5. Merluzzo dell’Alasca
Filetti:
ex 0304 29 85F441—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)1 147
F442—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische1 324
6. Aringhe
Filetti doppi di aringa
ex 0304 19 97
ex 0304 99 23
F450—: di peso superiore a 80 g. al pezzo510
F450—: di peso superiore a 80 g. al pezzo464

1 Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice « F499: Altri»

2 Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Footnotes

  1. Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice « F499: Altri» 2 3 4

  2. Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000. 2 3 4 5