Regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

32007R1558Regulation1 lug 2007

del 17 dicembre 2007

che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 1 , in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell’esame annuale 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1 o luglio 2007, la data «1 o luglio 2006» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1 o luglio 2007».

Articolo 2

Con effetto dal 1 o luglio 2007, nell’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi12345
1615 761,9316 424,2617 114,43
1513 930,9114 516,3015 126,3015 547,1415 761,93
1412 312,6012 829,9913 369,1213 741,0713 930,91
1310 882,2811 339,5711 816,0712 144,8112 312,60
129 618,1210 022,2910 443,4310 733,9910 882,28
118 500,818 858,039 230,259 487,059 618,12
107 513,307 829,028 158,008 384,978 500,81
96 640,506 919,547 210,317 410,917 513,30
85 869,096 115,726 372,716 550,016 640,50
75 187,305 405,285 632,415 789,125 869,09
64 584,714 777,364 978,115 116,615 187,30
54 052,114 222,394 399,824 522,234 584,71
43 581,393 731,893 888,713 996,904 052,11
33 165,353 298,373 436,973 532,593 581,39
22 797,642 915,203 037,713 122,223 165,35
12 472,652 576,552 684,822 759,522 797,64

Articolo 3

Con effetto dal 1 o luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1 o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1 o maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Paese/SedeRemunerazione
1.7.2007
Trasferimento
1.1.2008
Pensione
1.7.2007
Pensione
1.5.2008
Bulgaria65,858,0100,0100,0
Rep. Ceca81,274,7100,0100,0
Danimarca139,4135,3136,1135,3
Germania99,399,7100,0100,0
Bonn98,3
Karlsruhe96,9
Münich106,6
Estonia79,677,7100,0100,0
Grecia95,393,3100,0100,0
Spagna100,496,4100,0100,0
Francia117,4107,3109,3107,3
Irlanda121,8118,0118,8118,0
Italia110,6107,1107,8107,1
Varese98,6
Cipro89,992,0100,0100,0
Lettonia79,375,2100,0100,0
Lituania71,367,8100,0100,0
Ungheria89,877,7100,0100,0
Malta84,887,0100,0100,0
Paesi Bassi111,5103,0104,7103,0
Austria107,8107,2107,3107,2
Polonia80,773,0100,0100,0
Portogallo92,290,6100,0100,0
Romania76,370,5100,0100,0
Slovenia88,384,1100,0100,0
Slovacchia81,374,8100,0100,0
Finlandia117,8114,6115,2114,6
Svezia117,0113,7114,4113,7
Regno Unito143,1119,8124,5119,8
Culham115,9

Articolo 4

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis , secondo e terzo comma dello statuto è fissato rispettivamente a 849,38 EUR e a 1 132,49 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 158,86 EUR.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 347,13 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 235,53 EUR.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 84,80 EUR.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 470,83 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1 o gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

0,5884 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

0,1177 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

0,0567 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

— 176,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

— 353,02 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

— 36,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 29,41 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 038,73 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 617,64 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis , paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 245,73 EUR, il limite superiore a 2 491,48 EUR e la riduzione forfettaria a 1 132,49 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

CategorieGruppi1234
AI6 348,957 135,397 921,838 708,27
II4 607,965 056,985 506,005 955,02
III3 872,284 044,774 217,264 389,75
BIV3 719,834 084,004 448,174 812,34
V2 921,863 114,473 307,083 499,69
CVI2 778,902 942,503 106,103 269,70
VII2 487,222 571,852 656,482 741,11
DVIII2 248,062 380,462 512,862 645,26
IX2 164,972 195,132 225,292 255,45

Articolo 11

Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi1234567
IV185 433,535 546,535 661,875 779,615 899,816 022,506 147,74
174 802,294 902,165 004,115 108,175 214,405 322,845 433,53
164 244,394 332,664 422,764 514,734 608,624 704,464 802,29
153 751,303 829,313 908,953 990,244 073,224 157,924 244,39
143 315,503 384,443 454,833 526,673 600,013 674,883 751,30
132 930,322 991,263 053,463 116,963 181,783 247,953 315,50
III123 751,253 829,253 908,883 990,164 073,144 157,844 244,30
113 315,473 384,413 454,793 526,633 599,973 674,833 751,25
102 930,322 991,253 053,453 116,953 181,773 247,933 315,47
92 589,912 643,762 698,742 754,862 812,142 870,622 930,32
82 289,042 336,642 385,232 434,832 485,462 537,152 589,91
II72 589,842 643,712 698,702 754,832 812,122 870,612 930,32
62 288,932 336,532 385,132 434,742 485,382 537,072 589,84
52 022,972 065,052 108,002 151,842 196,602 242,292 288,93
41 787,921 825,111 863,071 901,821 941,371 981,752 022,97
I32 202,572 248,292 294,952 342,582 391,202 440,822 491,48
21 947,171 987,582 028,832 070,942 113,922 157,792 202,57
11 721,381 757,111 793,571 830,801 868,791 907,581 947,17

Articolo 12

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 781,31 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 463,22 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 934,31 EUR, il limite superiore a 1 868,61 EUR e la riduzione forfettaria a 849,38 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1 o luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio 2 sono fissate a 356,04, 537,38, 587,56 e 801,03 EUR.

Articolo 15

Con effetto dal 1 o luglio 2007, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio 3 si applica il coefficiente 5,139465.

Articolo 16

Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi12345678
1615 761,9316 424,2617 114,4317 114,4317 114,4317 114,43
1513 930,9114 516,3015 126,3015 547,1415 761,9316 424,26
1412 312,6012 829,9913 369,1213 741,0713 930,9114 516,3015 126,3015 761,93
1310 882,2811 339,5711 816,0712 144,8112 312,60
129 618,1210 022,2910 443,4310 733,9910 882,2811 339,5711 816,0712 312,60
118 500,818 858,039 230,259 487,059 618,1210 022,2910 443,4310 882,28
107 513,307 829,028 158,008 384,978 500,818 858,039 230,259 618,12
96 640,506 919,547 210,317 410,917 513,30
85 869,096 115,726 372,716 550,016 640,506 919,547 210,317 513,30
75 187,305 405,285 632,415 789,125 869,096 115,726 372,716 640,50
64 584,714 777,364 978,115 116,615 187,305 405,285 632,415 869,09
54 052,114 222,394 399,824 522,234 584,714 777,364 978,115 187,30
43 581,393 731,893 888,713 996,904 052,114 222,394 399,824 584,71
33 165,353 298,373 436,973 532,593 581,393 731,893 888,714 052,11
22 797,642 915,203 037,713 122,223 165,353 298,373 436,973 581,39
12 472,652 576,552 684,822 759,522 797,64

Articolo 17

Con effetto dal 1 o luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.12.2007319,27
1.1.2008-31.12.2008333,19

Articolo 18

Con effetto dal 1 o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.8.200750,86
1.9.2007-31.8.200867,83

Articolo 19

Con effetto dal 1 o luglio 2007, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1 o maggio 2004 è fissato a:

— 122,83 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

— 188,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 ( GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1 ).

2 Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni ( GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1 ). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 ( GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6 ) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1873/2006 ( GU L 360 del 19.12.2006, pag. 61 ).

3 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 ( GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (). 2

  2. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 () e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1873/2006 (). 2

  3. Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (). 2

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