32007R1546•Regolamento (CE) n. 1546/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato
32007R1546Regulation24 dic 2007
del 20 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare gli articoli 10 e 15,
considerando quando segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio ha modificato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda l’ammasso privato di burro e crema, abolendo in particolare il riferimento alle norme di qualità nazionali come criterio di ammissibilità al beneficio dell’aiuto all’ammasso privato di burro.
(2) A seguito di tali nuove disposizioni è opportuno armonizzare i criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto per lo smercio di crema di latte, burro e burro concentrato definiti nel regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione 2 . Occorre in particolare sopprimere i riferimenti alle norme di qualità nazionali e, ove necessario, sostituirli con i criteri di ammissibilità del regolamento (CE) n. 1255/1999. È necessario adattare di conseguenza le pertinenti disposizioni in materia di controlli.
(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1898/2005.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:
| 1) | «a): il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata rispondente ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» | «a) | il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata rispondente ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» |
|---|---|---|---|
| «a) | il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata rispondente ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» |
| 2) | all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui l’aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l’incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione che attesti: a) per il burro, che sia stato prodotto sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto direttamente ed esclusivamente a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999; b) per la crema, che sia stata prodotta sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che la crema sia stata ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire da latte di vacca prodotto nella Comunità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999. 3. Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, il certificato indicato al paragrafo 2 del presente articolo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio deve essere sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato.»; | a) | per il burro, che sia stato prodotto sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto direttamente ed esclusivamente a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999; | b) | per la crema, che sia stata prodotta sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che la crema sia stata ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire da latte di vacca prodotto nella Comunità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | per il burro, che sia stato prodotto sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto direttamente ed esclusivamente a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999; | ||||
| b) | per la crema, che sia stata prodotta sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che la crema sia stata ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire da latte di vacca prodotto nella Comunità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
| 3) | «i): alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» | «i) | alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» |
|---|---|---|---|
| «i) | alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» |
all’articolo 74, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per il burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto fissato al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per 0,9756.»;
all’articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, il marchio di identificazione previsto all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»;
l’articolo 82 è sostituito dal seguente: «Articolo 82 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l’osservanza delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, i controlli dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore sono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio . Inoltre, l’ammissibilità del burro è verificata analizzando campioni prelevati casualmente al fine di garantire la conformità all’articolo 72, lettera b), punto i), del presente regolamento e l’assenza di materie grasse non provenienti dal latte. I controlli formano oggetto di una relazione di ispezione in cui sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate. 2. Se il burro è prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è acquistato da un beneficiario, il pagamento dell’aiuto è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione. Il certificato conferma che il burro in questione è stato prodotto in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 72, lettera b), del presente regolamento, il certificato indicato al primo comma del presente paragrafo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio è sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato. GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18 .» "
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
L’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, si applica a tutte le consegne di burro effettuate sulla base del buono di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/2005, valido per il mese di gennaio 2008 e per i mesi successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3 ). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o luglio 2008.
2 GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 ( GU L 25 dell’1.2.2007, pag. 6 ).
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