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32007R1544 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1544/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
32007R1544Regulation24 dic 2007
del 20 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole, a prescindere dal tenore di materia grassa, e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili.
(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione 2 .
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:
L’articolo 3 sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I. 2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito. 3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato. 4. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 ." GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .»;"
All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.»
| 3) | All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze: a) 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte; b) 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte; c) 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte; d) 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte; e) 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»; | a) | 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte; | b) | 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte; | c) | 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte; | d) | 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte; | e) | 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»; |
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| a) | 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte; | ||||||||||
| b) | 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte; | ||||||||||
| c) | 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte; | ||||||||||
| d) | 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte; | ||||||||||
| e) | 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3 ). Regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o luglio 2008.
2 GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 ( GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31 ).
«ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI Categoria I a) Latte trattato termicamente; b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a); c) Iogurt o piimä/filmjölk o piimä/fil a base di latte di cui alla lettera a). Categoria II Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati 1 , aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 % Categoria III Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % Categoria IV Formaggio “Grana Padano” Categoria V Formaggio “Parmigiano Reggiano” Categoria VI “Formaggio Halloumi” «ALLEGATO II Importo dell’aiuto a) 18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I; b) 54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II; c) 138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III; d) 154,28 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV; e) 169,70 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V; f) 136,13 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VI. »
1 Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.
Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 (). ↩ ↩2