Regolamento (CE) n. 1537/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2007

32007R1537Regulation28 dic 2007

del 20 dicembre 2007

relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1 o gennaio al 31 marzo 2007

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura 1 , in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L’indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all’industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo all’importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa, si collocano simultaneamente ad un livello inferiore all’87 % del prezzo comunitario alla produzione del prodotto considerato.

(2) Dall’analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno alalunga ( Thunnus alalunga ), tra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2007 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all’importazione di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all’87 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 1969/2006 del Consiglio 2 .

(3) Il diritto all’indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell’indennità compensativa per i tonni destinati all’industria della trasformazione 3 .

(4) A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l’importo dell’indennità non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d’intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

(5) I quantitativi che possono beneficiare dell’indennità compensativa non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

(6) I quantitativi di tonno alalunga ( Thunnus alalunga ) venduti e consegnati durante il trimestre considerato all’industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità.

(7) In applicazione dei limiti di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell’importo dell’indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2004, 2005 e 2006.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2007, per i tonni alalunga ( Thunnus alalunga ).

L’importo massimo dell’indennità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato a 5 EUR/t.

Articolo 2

1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità è pari a 34,320 tonnellate di tonno alalunga ( Thunnus alalunga ).

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

2 GU L 368 del 23.12.2006, pag. 1 .

3 GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11 .

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell’indennità compensativa per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2007, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d’indennità.

Tonno alalunga ( Thunnus alalunga )Quantitativi ammessi a beneficiare dell’indennità al 100 %
(articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)
Quantitativi ammessi a beneficiare dell’indennità al 50 %
(articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)
Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell’indennità
(articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
OPAGAC11,940011,940
OPTUC000
OP 42000
ORTHONGEL0,27122,10922,380
APASA000
MADERA000
Comunità — Totale12,21122,10934,320

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005. 2

  2. . 2

  3. . 2

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