Regolamento (CE) n. 1534/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32007R1534Regulation21 dic 2007

del 20 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00IL191,0
MA97,4
TN148,3
TR130,3
ZZ141,8
0707 00 05JO237,0
MA57,0
TR84,8
ZZ126,3
0709 90 70MA88,7
TR97,5
ZZ93,1
0709 90 80EG290,4
ZZ290,4
0805 10 20AR42,8
MA76,3
TR81,0
ZA35,0
ZW28,6
ZZ52,7
0805 20 10MA75,5
ZZ75,5
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90HR30,2
IL66,8
TR73,2
ZZ56,7
0805 50 10EG49,3
MA121,9
TR106,8
ZZ92,7
0808 10 80CA86,7
CN90,5
MK29,7
US79,6
ZZ71,6
0808 20 50AR71,1
CN44,6
US110,3
ZZ75,3

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini». 2 3 4