Regolamento (CE) n. 1533/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

32007R1533Regulation24 dic 2007

del 17 dicembre 2007

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco 2 , in particolare l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 3 stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

(2) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha deciso di prorogare al secondo semestre del 2007 le raccomandazioni relative a un divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(3) Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(4) Il regolamento (CE) n. 41/2007 4 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(5) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 28 marzo 2007 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, da prelevare prima del 30 aprile 2007 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(6) Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone per un certo numero di TAC devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(7) Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti 5 , dovrebbe essere chiarito lo status scientifico di determinati stock.

(8) A norma del regolamento (CE) n. 847/96, ogniqualvolta più del 75 % di un TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell’anno di applicazione, lo Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Una siffatta richiesta da parte dei Paesi Bassi è stata ritenuta fondata in relazione al TAC per il rombo chiodato e per il rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e dovrebbe essere attuata.

(9) In esito alle consultazioni scritte fra la Comunità e le Isole Færøer è stato raggiunto un accordo sull’accesso agli stock di aringhe nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(10) Conformemente al protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia 6 , nel 2007 un quantitativo supplementare di ippoglosso nero è stato accordato alla Comunità nella zona ad est della Groenlandia. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(11) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da attuare nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2007 per gli stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(12) Si dovrebbero chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, in quanto i riferimenti relativi ad alcune navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca non sono corretti.

(13) Si dovrebbe chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail prevista negli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 41/2007 per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca.

(14) È opportuno correggere il titolo dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 al fine di garantirne la coerenza con il campo di applicazione del suddetto allegato.

(15) Si dovrebbero modificare l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa, tenuto conto delle norme previste in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca fissi dal regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1 ° marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare 7 , e di talune norme specifiche relative all’uso delle reti da imbrocco.

(16) È di conseguenza opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1)l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Limiti di accesso
1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
2. Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:
Zona sud-occidentale
1.
63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;
2.
62° 58′ N e 22° 25′ O;
3.
63° 06′ N e 21° 30′ O;
4.
63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;
Zona sud-orientale
1.
63° 14′ N e 10° 40′ O;
2.
63° 14′ N e 11° 23′ O;
3.
63° 35′ N e 12° 21′ O;
4.
64° 00′ N e 12° 30′ O;
5.
63° 53′ N e 13° 30′ O,
6.
63° 36′ N e 14° 30′ O,
7.
63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;
1.: 63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;1.63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;2.62° 58′ N e 22° 25′ O;3.63° 06′ N e 21° 30′ O;4.63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;1.: 63° 14′ N e 10° 40′ O;1.63° 14′ N e 10° 40′ O;2.63° 14′ N e 11° 23′ O;3.63° 35′ N e 12° 21′ O;4.64° 00′ N e 12° 30′ O;5.63° 53′ N e 13° 30′ O,6.63° 36′ N e 14° 30′ O,7.63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;
1.: 63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;1.63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;2.62° 58′ N e 22° 25′ O;3.63° 06′ N e 21° 30′ O;4.63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;
1.63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;
2.62° 58′ N e 22° 25′ O;
3.63° 06′ N e 21° 30′ O;
4.63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;
1.: 63° 14′ N e 10° 40′ O;1.63° 14′ N e 10° 40′ O;2.63° 14′ N e 11° 23′ O;3.63° 35′ N e 12° 21′ O;4.64° 00′ N e 12° 30′ O;5.63° 53′ N e 13° 30′ O,6.63° 36′ N e 14° 30′ O,7.63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;
1.63° 14′ N e 10° 40′ O;
2.63° 14′ N e 11° 23′ O;
3.63° 35′ N e 12° 21′ O;
4.64° 00′ N e 12° 30′ O;
5.63° 53′ N e 13° 30′ O,
6.63° 36′ N e 14° 30′ O,
7.63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;
  1. gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e III del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).

2 GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione ( GUL L 104 del 21.4.2007, pag. 28 ).

3 Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26 ).

4 Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ( GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).

5 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 .

6 GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4 .

7 GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 ( GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12 ).

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue.

1)| Anno 2007 2008 Danimarca 1 002 946 Germania 6 5 1 Svezia 52 49 CE 1 060 1 000
Anno
2007
2008
Danimarca
1 002
946
Germania
6
5 1
Svezia
52
49
CE
1 060
1 000 | |; | --- | --- |
2)| Anno 2007 2008 Spagna 6 4 Francia 33 22 Irlanda 6 4 Regno Unito 6 4 CE 51 34 »
Anno
2007
2008
Spagna
6
4
Francia
33
22
Irlanda
6
4
Regno Unito
6
4
CE
51
34 » | |; | --- | --- |
3)| Anno 2007 2008 Spagna 1 1 Francia 147 98 Irlanda 43 29 Regno Unito 1 1 Altri 2 1 1 CE 193 130
Anno
2007
2008
Spagna
1
1
Francia
147
98
Irlanda
43
29
Regno Unito
1
1
Altri 2
1
1
CE
193
130 | |; | --- | --- |
4)| Anno 2007 2008 Spagna 4 3 Francia 23 15 Irlanda 6 4 Portogallo 7 5 Regno Unito 4 3 CE 44 30 »
Anno
2007
2008
Spagna
4
3
Francia
23
15
Irlanda
6
4
Portogallo
7
5
Regno Unito
4
3
CE
44
30 » | |; | --- | --- |

1 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

2 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue.

1)a): La voce relativa alla specie molva nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente: «Specie : Molva Molva molva Zona : IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03 Belgio 8 1 TAC precauzionale Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 62 Germania 8 1 Svezia 24 Regno Unito 8 1 CE 109 — «Specie : Molva Molva molva — «Specie — : — Molva Molva molva — Zona : IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03 — Zona — : — IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03 — Belgio — 8 1 — TAC precauzionale Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. — Danimarca — 62 — Germania — 8 1 — Svezia — 24 — Regno Unito — 8 1 — CE — 109
«Specie : Molva Molva molva: «Specie — : — Molva Molva molva — Zona : IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03 — Zona — : — IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03
«Specie: : — Molva Molva molva
Zona: : — IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03
Belgio: 8 1 — TAC precauzionale Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca: 62
Germania: 8 1
Svezia: 24
Regno Unito: 8 1
CE: 109
2)a): La voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente: «Specie : Aringa Clupea harengus Zona : acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2 Belgio 30 TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 28 550 Germania 5 000 Spagna 94 Francia 1 232 Irlanda 7 391 Paesi Bassi 10 217 Polonia 1 445 Portogallo 94 Finlandia 442 Svezia 10 580 Regno Unito 18 253 CE 83 328 Norvegia 74 995 8 Isole Færøer 10 834 8 TAC 1 280 000 Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) Belgio 30 9 Danimarca 28 550 9 Germania 5 000 9 Spagna 94 9 Francia 1 232 9 Irlanda 7 391 9 Paesi Bassi 10 217 9 Polonia 1 445 9 Portogallo 94 9 Finlandia 442 9 Svezia 10 580 9 Regno Unito 18 253 9 Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 62° N (HER/*25B-F) Belgio 3 Danimarca 3 712 Germania 650 Spagna 12 Francia 159 Irlanda 960 Paesi Bassi 1 329 Polonia 187 Portogallo 12 Finlandia 56 Svezia 1 374 Regno Unito 2 374 — «Specie : Aringa Clupea harengus — «Specie — : — Aringa Clupea harengus — Zona : acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2 — Zona — : — acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2 — Belgio — 30 — TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. — Danimarca — 28 550 — Germania — 5 000 — Spagna — 94 — Francia — 1 232 — Irlanda — 7 391 — Paesi Bassi — 10 217 — Polonia — 1 445 — Portogallo — 94 — Finlandia — 442 — Svezia — 10 580 — Regno Unito — 18 253 — CE — 83 328 — Norvegia — 74 995 8 — Isole Færøer — 10 834 8 — TAC — 1 280 000 — Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) — Belgio — 30 9 — Danimarca — 28 550 9 — Germania — 5 000 9 — Spagna — 94 9 — Francia — 1 232 9 — Irlanda — 7 391 9 — Paesi Bassi — 10 217 9 — Polonia — 1 445 9 — Portogallo — 94 9 — Finlandia — 442 9 — Svezia — 10 580 9 — Regno Unito — 18 253 9 — Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 62° N (HER/*25B-F) — Belgio — 3 — Danimarca — 3 712 — Germania — 650 — Spagna — 12 — Francia — 159 — Irlanda — 960 — Paesi Bassi — 1 329 — Polonia — 187 — Portogallo — 12 — Finlandia — 56 — Svezia — 1 374 — Regno Unito — 2 374
«Specie : Aringa Clupea harengus: «Specie — : — Aringa Clupea harengus — Zona : acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2 — Zona — : — acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2
«Specie: : — Aringa Clupea harengus
Zona: : — acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2
Belgio: 30 — TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca: 28 550
Germania: 5 000
Spagna: 94
Francia: 1 232
Irlanda: 7 391
Paesi Bassi: 10 217
Polonia: 1 445
Portogallo: 94
Finlandia: 442
Svezia: 10 580
Regno Unito: 18 253
CE: 83 328
Norvegia: 74 995 8
Isole Færøer: 10 834 8
TAC: 1 280 000
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
Belgio: 30 9
Danimarca: 28 550 9
Germania: 5 000 9
Spagna: 94 9
Francia: 1 232 9
Irlanda: 7 391 9
Paesi Bassi: 10 217 9
Polonia: 1 445 9
Portogallo: 94 9
Finlandia: 442 9
Svezia: 10 580 9
Regno Unito: 18 253 9
Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 62° N (HER/*25B-F)
Belgio: 3
Danimarca: 3 712
Germania: 650
Spagna: 12
Francia: 159
Irlanda: 960
Paesi Bassi: 1 329
Polonia: 187
Portogallo: 12
Finlandia: 56
Svezia: 1 374
Regno Unito: 2 374
3)a): Il punto 10.1 è sostituito dal seguente: «10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.» — «10.1. — La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
«10.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
a)«10.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»«10.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»b)Il punto 22 è sostituito dal seguente:
«22. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco , le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.
GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8 .» "
a)«10.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»«10.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
«10.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1 o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
b)Il punto 22 è sostituito dal seguente:
«22. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco , le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.
GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8 .» "
4)a): Il titolo è sostituito dal seguente: «SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE»a)Il titolo è sostituito dal seguente:
«SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE»
b)«9.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»«9.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»c)Il punto 17 è sostituito dal seguente:
«17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»
a)Il titolo è sostituito dal seguente:
«SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE»
b)«9.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»«9.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
«9.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
c)Il punto 17 è sostituito dal seguente:
«17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»
5)a): Il punto 9.1 è sostituito dal seguente: «9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.» — «9.1. — La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
«9.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
a)«9.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»«9.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»b)Il punto 16 è sostituito dal seguente:
«16. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»
a)«9.1.: La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»«9.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
«9.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1 o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»
b)Il punto 16 è sostituito dal seguente:
«16. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»
6)«a): le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure».«a)le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure».
«a)le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure».

GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8 .» »

1 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

2 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

3 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

4 Solo la Danimarca e la Svezia possono pescare nelle acque norvegesi della zona CIEM IIIa.»

5 Da pescare solamente nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque CE).

6 Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

7 Esclusivamente come catture accessorie.»

8 Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62° N.

9 Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 74 995 tonnellate.»

10 Di cui 28 490 t assegnate all’Islanda.

11 Da pescare entro il 30 aprile 2007.»

12 Di cui 800 tonnellate assegnate alla Norvegia e 75 tonnellate assegnate alla Isole Færøer.»

13 Le attività di pesca sono limitate alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.

14 Può essere prelevato nel periodo dal 1 o settembre al 15 novembre 2007. Il TAC comprende tutte le catture accessorie.»

15 Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

16 Da pescare tra luglio e dicembre.»

Footnotes

  1. Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  2. Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.» 2 3 4 5 6

  3. Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.» 2 3

  4. Solo la Danimarca e la Svezia possono pescare nelle acque norvegesi della zona CIEM IIIa.» 2 3

  5. Da pescare solamente nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque CE). 2 3

  6. Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N. 2 3

  7. Esclusivamente come catture accessorie.» 2 3

  8. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62° N. 2 3 4 5 6 7

  9. Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 74 995 tonnellate.» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  10. Di cui 28 490 t assegnate all’Islanda.

  11. Da pescare entro il 30 aprile 2007.»

  12. Di cui 800 tonnellate assegnate alla Norvegia e 75 tonnellate assegnate alla Isole Færøer.»

  13. Le attività di pesca sono limitate alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.

  14. Può essere prelevato nel periodo dal 1o settembre al 15 novembre 2007. Il TAC comprende tutte le catture accessorie.»

  15. Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

  16. Da pescare tra luglio e dicembre.»