Regolamento (CE) n. 1526/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

32007R1526Regulation1 gen 2007

del 17 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 1 . È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine dal 1 o gennaio 2008 occorre aumentare o ridurre i volumi di alcuni contingenti tariffari esistenti e aprire alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(2) Il volume di due contingenti tariffari comunitari è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2007. Occorre pertanto aumentare i volumi in questione con effetto dal 1 o gennaio 2007.

(3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2008 dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2007. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l’allegato I del regolamento n. 2505/96 sia integralmente sostituito.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6) Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

(7) Poiché i periodi contingentali iniziano il 1 o gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2007:

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Articolo 3

Con effetto dal 1 o gennaio 2008 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2030 è fissato a 1 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2624 è fissato a 600 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2907 è fissato a 2 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2914 è fissato a 5 000 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Articolo 4

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 e 09.2818, con effetto dal 1 o gennaio 2008.

Articolo 5

I contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 e 09.2995 sono chiusi con effetto dal 1 o gennaio 2008.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA

1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2007 ( GU L 166 del 28.6.2007, pag. 1 ).

Numero d’ordineCodice NCTARICDesignazione delle merciPeriodo contingentaleVolume contingentaleDazio contingentale (%)
09.2849ex 0710 80 6910Funghi della specie Auricularia polytricha , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati 1 21.1.-31.12.700 tonnellate0 %
09.2713ex 2008 60 19
ex 2008 60 39
10
10
—: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %1.1-31.12.2 000 tonnellate10 % 3
09.2719ex 2008 60 19
ex 2008 60 39
20
20
—: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %1.1.-31.12.2 000 tonnellate10 % 3
09.2913ex 2401 10 41
ex 2401 10 49
ex 2401 10 50
ex 2401 10 70
ex 2401 10 90
ex 2401 20 41
ex 2401 20 49
ex 2401 20 50
ex 2401 20 70
ex 2401 20 90
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 11.1-31.12.6 000 tonnellate0 %
09.2841ex 2712 90 9910Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio1.1.-31.12.10 000 tonnellate0 %
09.2703ex 2825 30 0010Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe 11.1-31.12.13 000 tonnellate0 %
09.2806ex 2825 90 4030Triossido di tungsteno1.1.-31.12.12 000 tonnellate0 %
09.2611ex 2826 19 9010Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere1.1.-31.12.55 tonnellate0 %
09.2837ex 2903 49 8010Bromoclorometano1.1.-31.12.600 tonnellate0 %
09.2933ex 2903 69 90301,3-Diclorobenzene1.1.-31.12.2 600 tonnellate0 %
09.2950ex 2905 59 10102-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 11.1.-31.12.12 000 tonnellate0 %
09.2851ex 2907 12 00100-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %1.1.-31.12.20 000 tonnellate0 %
09.26242912 42 00Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)1.1.-31.12.600 tonnellate0 %
09.29722915 24 00Anidride acetica1.1.-31.12.20 000 tonnellate0 %
09.2618ex 2918 19 8540Acido (R)-2-cloromandelico1.1.-31.12.100 tonnellate0 %
09.2808ex 2918 22 0010Acido o -acetilsalicilico1.1.-31.12.120 tonnellate0 %
09.2975ex 2918 30 0010Dianidride benzofenon-3,3’:4,4’-tetracarbossilica1.1.-31.12.600 tonnellate0 %
09.2602ex 2921 51 1910o-Fenilendiammina1.1.-31.12.1 800 tonnellate0 %
09.29772926 10 00Acrilonitrile1.1.-30.06.200835 000 tonnellate0 %
09.2030ex 2926 90 9574Clorotalonil1.1.-31.12.1 500 tonnellate0 %
09.2002ex 2928 00 9030Fenilidrazina1.1.-31.12.1 000 tonnellate0 %
09.2917ex 2930 90 1390Cistina1.1.-31.12.600 tonnellate0 %
09.2603ex 2930 90 8579Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)1.1.-31.12.6 500 tonnellate0 %
09.28102932 11 00Tetraidrofurano1.1-31.12.20 000 tonnellate0 %
09.2955ex 2932 19 0060Flurtamone (ISO)1.1.-31.12.300 tonnellate0 %
09.2812ex 2932 29 8577Esan-6-olide1.1.-31.12.3 000 tonnellate0 %
09.2615ex 2934 99 9070Acido ribonucleico1.1.-31.12.110 tonnellate0 %
09.2619ex 2934 99 90712-Tienilacetonitrile1.1.-31.12.80 tonnellate0 %
09.2945ex 2940 00 0020D-Xilosio1.1.-31.12.400 tonnellate0 %
09.2908ex 3804 00 9010Lignosolfonato di sodio1.1.-31.12.56 000 tonnellate0 %
09.28893805 10 90Essenza di cellulosa al solfato1.1.-31.12.20 000 tonnellate0 %
09.29353806 10 10Colofonie ed acidi resinici di gemma1.1.-31.12.200 000 tonnellate0 %
09.2814ex 3815 90 9076Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno1.1.-31.12.800 tonnellate0 %
09.2829ex 3824 90 9719—: tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,1.1.-31.12.1 600 tonnellate0 %
09.2914ex 3824 90 9726Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici1.1.-31.12.5 000 tonnellate0 %
09.2986ex 3824 90 9776—: 60 % o più di dodecildimetilammina1.1-31.12.14 315 tonnellate0 %
09.2907ex 3824 90 9786—: 75 % o più di steroli,1.1.-31.12.2 500 tonnellate0 %
09.2140ex 3824 90 9798—: 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine1.1.-31.12.4 500 tonnellate0 %
09.2992ex 3902 30 0093Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 11.1.-31.12.1 000 tonnellate0 %
09.2947ex 3904 69 9095Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli 11.1.-31.12.1 300 tonnellate0 %
09.2604ex 3905 30 0010Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina1.1.-31.12.100 tonnellate0 %
09.2616ex 3910 00 0030Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100 )1.1.-31.12.1 300 tonnellate0 %
09.2816ex 3912 11 0020Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa 11.1.-31.12.22 500 tonnellate0 %
09.2818ex 6902 90 0010—: che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm, e1.1.-31.12.75 tonnellate0 %
09.2628ex 7019 52 0010Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m 2 (±10 g/m 2 ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso1.1.-31.12.350 000 m 20 %
09.2799ex 7202 49 9010Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo1.1.-31.12.50 000 tonnellate0 %
09.2629ex 7616 99 9085Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie 11.1.-31.12.240 000 unità0 %
09.2763ex 8501 40 8030Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (±0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (±0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri 11.1.-30.06.20081 150 000 unità0 %
09.2620ex 8526 91 2020Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione1.1.-31.12.1 000 000 unità0 %
09.2003ex 8543 70 9063Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm1.1.-31.12.1 400 000 unità0 %

1 L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche).

2 Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

3 Il dazio specifico addizionale è applicabile.

Posizione nuova o modificata.

Footnotes

  1. L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — e successive modifiche). 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  2. Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. 2

  3. Il dazio specifico addizionale è applicabile. 2 3

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