Regolamento della Commissione (CE) n. 1520/2007, del 19 dicembre 2007 , relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE )

32007R1520Regulation9 gen 2008

del 19 dicembre 2007

relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali 1 , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 2 , in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale.

(2) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione degli additivi per mangimi presentate ai sensi della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento stesso.

(3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) L’impiego del preparato a base di microrganismi di Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione 3 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi per vacche da latte. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento.

(6) L’impiego del preparato a base di microrganismi di Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1801/2003 della Commissione 4 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

(7) L’impiego del preparato a base di microrganismi di Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i cani dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione 5 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato III del presente regolamento.

(8) L’impiego del preparato a base di microrganismi di Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione 6 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.

(9) L’impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-glucanasi, EC 3.2.1.4 prodotto dal Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i lattonzoli dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione 7 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che le condizioni, di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione, sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico, alle condizioni di cui all’allegato V del presente regolamento.

(10) Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di introdurre talune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione va garantita applicando la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 8 .

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Viene autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato IV, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 5

È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato V alle condizioni ivi specificate.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulle Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).

2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).

3 GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65 .

4 GU L 264 del 15.10.2003, pag. 16 .

5 GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 ( GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18 ).

6 GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 11 .

7 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15 .

8 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21 ).

Microrganismi
E 1710Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885
Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno:
Polvere, granulato e perle:
1 × 10 9 CFU/g di additivo
Vacche da latte1,23 × 10 92,33 × 10 91.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Microrganismi
E 1707Enterococcus faecium
DSM 10663/NCIMB 10415
Polvere e granulato: 3,5 × 10 10 CFU/g di additivoTacchini da ingrasso1 × 10 71,0 × 10 91.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Microrganismi
E 1707Enterococcus faecium
DSM 10663
NCIMB 10415
Polvere e granulato: 3,5 × 10 10 CFU/g di additivoCani1 × 10 93,5 × 10 10Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Microrganismi
E 1715Lactobacillus acidophilus
D2/CSL
CECT 4529
Preparato di Lactobacillus acidophilus contenente almeno:
50 × 10 9 CFU/g di additivo
Galline ovaiole1 × 10 91 × 10 9Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Enzimi
E 1616Endo-1,4-beta-glucanasi
EC 3.2.1.4
forma solida: 2 000 CU 1 /gLattonzoli (svezzati)350 CU1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato

1 1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire dal beta-glucano di orzo al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

Footnotes

  1. 1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire dal beta-glucano di orzo al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C. 2 3 4

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (). 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (). 2

  6. . 2

  7. . 2

  8. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2