Regolamento (CE) n. 1505/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007 , relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

32007R1505Regulation19 dic 2007

del 18 dicembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame 3 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2008, sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o luglio 2008.

2 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).

3 GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9 .

N. del gruppoNumero d’ordineCoefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.1.2008-31.3.2008
(in %)
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.4.2008-30.6.2008
(in kg)
P109.406710,539639
P209.406886,019628
P309.40691,512868
P409.4070174 120

1 Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.

Footnotes

  1. Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili. 2 3 4

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (). 2

  3. . 2

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