32007R1492•Regolamento (CE) n. 1492/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Cile
32007R1492Regulation1 gen 2005
del 17 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Cile
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra 1 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 312/2003 reca attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie previste dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra 2 .
(2) Con la decisione 2005/106/CE 3 , il Consiglio ha approvato un protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea 4 , (di seguito «il protocollo»). Il protocollo include nuove concessioni tariffarie della Comunità, alcune delle quali sono limitate da contingenti tariffari.
(3) Il regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti originari del Cile, ha dato attuazione a tali nuove concessioni.
(4) In forza del protocollo, a decorrere dal 1 o gennaio 2005 i volumi dei nuovi contingenti tariffari devono essere aumentati ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale. Per motivi di chiarezza, occorre stabilire i volumi dei contingenti tariffari complessivamente disponibili per i prodotti di cui trattasi nel 2005, in seguito all'applicazione dell'aumento per tale anno.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 312/2003.
(6) Poiché i volumi dei contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono applicabili dal 1 o gennaio 2005, il presente regolamento si applica a decorrere dalla stessa data ed entra in vigore con effetto immediato.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 312/2003 è modificato come segue:
nell’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. A decorrere dal 1 o gennaio 2005, il volume annuale del contingente tariffario che corrisponde, nell'allegato, al numero d'ordine 09.1941 è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.»;
l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione ( GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6 ).
2 GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3 .
3 GU L 38 del 10.2.2005, pag. 1 .
4 GU L 38 del 10.2.2005, pag. 3 .
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 la tabella è modificata come segue:
nella linea del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1925, il volume del contingente tariffario annuale nella quarta colonna è sostituito dal seguente: «581,50 tonnellate Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 26,50 tonnellate (5 % del volume iniziale di 530 tonnellate).»;"
nella linea del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1929, il volume del contingente tariffario annuale nella quarta colonna è sostituito dal seguente: « 42 275 tonnellate Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 1 925 tonnellate (5 % del volume iniziale di 38 500 tonnellate).»;"
nella linea del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1941, il volume del contingente tariffario annuale nella quarta colonna è sostituito dal seguente: « 1 050 tonnellate Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 50 tonnellate (5 % del volume iniziale di 1 000 tonnellate).» "
Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 26,50 tonnellate (5 % del volume iniziale di 530 tonnellate).»;
Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 1 925 tonnellate (5 % del volume iniziale di 38 500 tonnellate).»;
Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 50 tonnellate (5 % del volume iniziale di 1 000 tonnellate).» »
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