32007R1475•Regolamento (CE) n. 1475/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante apertura a partire dal 2008 di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia
32007R1475Regulation17 dic 2007
del 13 dicembre 2007
recante apertura a partire dal 2008 di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire per un periodo di quattro anni un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti del codice NC 0714 10 originari della Thailandia, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.
(2) Tenendo presenti le specifiche del prodotto ed il mercato, è opportuno applicare alla gestione del contingente il principio del «primo arrivato, primo servito». Ai fini di una semplificazione delle procedure amministrative, è necessario che il contingente aperto per i prodotti a base di manioca nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso 2 , con riguardo alle importazioni e alle esportazioni di prodotti nel settore dei cereali e del riso, sia gestito in conformità al regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 3 . È opportuno che detta gestione si effettui in conformità al disposto degli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 4 .
(3) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, prevede la possibilità di accordare una deroga all'obbligo di presentare un titolo d'importazione per i prodotti che non hanno un impatto significativo sulla situazione dell'offerta nel mercato dei cereali. Da alcuni anni, la Comunità importa meno del 10 % del quantitativo annuo di manioca del codice NC 0714 10 . Tali importazioni riguardano un quantitativo limitato di prodotti molto specifici, che non hanno alcun impatto sul mercato dei cereali. È pertanto possibile applicare la deroga all'obbligo di presentare un titolo d'importazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003.
(4) È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che nell’ambito di tale contingente possano essere importati soltanto i prodotti originari della Thailandia. Occorre chiarire quale prova attestante l'origine dei prodotti debba essere presentata per beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il sistema «primo arrivato, primo servito». Le relative disposizioni sono contenute negli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(5) Poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, è opportuno che i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento siano inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto occorre autorizzare le autorità doganali a rinunciare alla costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, in conformità agli articoli 308 quater , paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione all'altro, è opportuno che non si applichi l'articolo 308 quater , paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento apre un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia. Il contingente è gestito sulla base di un anno civile, a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Il quantitativo, espresso in peso netto, per l'importazione di manioca del codice NC 0714 10 nonché il dazio applicabile sono stabiliti nell'allegato.
Il contingente tariffario stabilito nell'allegato del presente regolamento è gestito dalla Comunità secondo il principio «primo arrivato, primo servito», a norma degli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 308 quater , paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento non si applica.
Per le importazioni di manioca nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 1 non è necessario presentare un titolo d'importazione.
L'immissione in libera pratica dei prodotti nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità della Thailandia, a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1 .
2 GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ( GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1 ).
3 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ).
4 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6 ).
CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER LA THAILANDIA
MANIOCA
| Codici NC | Aliquota del dazio, % | Designazione delle merci | Numero del contingente tariffario 1 | Origine | Quantitativo annuo, in milioni di tonnellate 2 (peso netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0714 10 | 6 | Manioca | 09.0708 | Thailandia | 5,75 |
1 Precedente numero del contingente tariffario 09.4008.
2 Contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate per un periodo di quattro anni.
Precedente numero del contingente tariffario 09.4008. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate per un periodo di quattro anni. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (). ↩ ↩2
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