Regolamento (CE) n. 1446/2007 del Consiglio, del 22 novembre 2007 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

32007R1446Regulation29 nov 2007

del 22 novembre 2007

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.

(2) È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

(3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato «l'accordo») 1 .

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

Categoria di pescaTipo di naveStato membroLicenze
Pesca del tonnoPescherecci con reti a circuizioneSpagna23
Francia20
Italia1
Pesca del tonnoPescherecci con palangariSpagna23
Francia11
Portogallo9
Regno Unito2

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare 2 .

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. PINHO

1 Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

2 GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8 .

Footnotes

  1. Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale. 2

  2. . 2

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