Regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007 , che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

32007R1404Regulation1 gen 2008

del 26 novembre 2007

che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti 2 , in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock 3 , in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3) Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(6) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca 4 , al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri 5 , al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 6 , al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite 7 , al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci 8 , al regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale 9 , al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund 10 , nonché al regolamento (CE) n. 1098/2007.

(8) Conformemente alla dichiarazione della Commissione resa alla riunione del Consiglio dell’11 e 12 giugno 2007, è opportuno tener conto degli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per adeguare le capacità delle flotte nel Mar Baltico senza pregiudicare l’obiettivo globale del regime di sforzo contemplato dal regolamento (CE) n. 1098/2007.

(9) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa, per alcuni stock e gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e alle navi battenti bandiera dei paesi terzi, e registrate in tali paesi, operanti nel Mar Baltico. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni: a) «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; b) «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId; c) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; d) «contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo; e) «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE Articolo 4 Limiti di cattura e loro ripartizione I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione 1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura contenuta nell’allegato I non pregiudica: a) gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. 2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2009, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si può applicare, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici. Articolo 6 Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie 1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura solo se: a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure b) nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco. 2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b). 3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe. 4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti. Articolo 7 Limitazioni dello sforzo di pesca Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II. Articolo 8 Misure tecniche transitorie Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 9 Trasmissione dei dati Quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).

2 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 .

3 GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1 .

4 GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9 .

5 GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 ( GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10 ).

6 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ).

7 GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17 .

8 GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 ( GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11 ).

9 GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione ( GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5 ).

10 GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 ( GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1 ).

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientificoCodice alfa a 3 lettereNome comune
Clupea harengusHERAringa
Gadus morhuaCODMerluzzo bianco
Platichthys flesusFLEPassera pianuzza
Pleuronectes platessaPLEPassera di mare
Psetta maximaTURRombo chiodato
Salmo salarSALSalmone atlantico
Sprattus sprattusSPRSpratto
Specie: : — Aringa Clupea harengusZona: : — Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca6 245
Germania24 579
Finlandia3
Polonia5 797
Svezia7 926
CE44 550
TAC44 550TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Aringa Clupea harengusZona: : — Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia71 344
Svezia15 676
CE87 020
TAC87 020TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Aringa Clupea harengusZona: : — Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca3 358
Germania890
Estonia17 148
Finlandia33 472
Lettonia4 232
Lituania4 456
Polonia38 027
Svezia51 047
CE152 630
TACNon pertinenteTAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Aringa Clupea harengusZona: : — Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia16 668
Lettonia19 426
CE36 094
TAC36 094TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Merluzzo bianco Gadus morhuaZona: : — Sottodivisioni 25-32 (acque CE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca8 905
Germania3 542
Estonia868
Finlandia681
Lettonia3 311
Lituania2 181
Polonia10 255
Svezia9 022
CE38 765
TACNon pertinenteTAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Merluzzo bianco Gadus morhuaZona: : — Sottodivisioni 22-24 (acque CE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca8 390
Germania4 102
Estonia186
Finlandia165
Lettonia694
Lituania450
Polonia2 245
Svezia2 989
CE19 221
TAC19 221TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Passera di mare Pleuronectes platessaZona: : — IIIbcd (acque CE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca2 293
Germania255
Polonia480
Svezia173
CE3 201
TAC3 201TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Salmone atlantico Salmo salarZona: : — IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca75 511 1
Germania8 401 1
Estonia7 674 1
Finlandia94 157 1
Lettonia48 028 1
Lithuania5 646 1
Polonia22 907 1
Svezia102 068 1
CE364 392 1
TACNon pertinenteTAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Salmone atlantico Salmo salarZona: : — Sottodivisione 32 SAL/3D32.
Estonia1 581 2
Finlandia13 838 2
CE15 419 2
TACNon pertinenteTAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: : — Spratto Sprattus sprattusZona: : — IIIbcd (acque CE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca44 833
Germania28 403
Estonia52 060
Finlandia23 469
Lettonia62 877
Lithuania22 745
Polonia133 435
Svezia86 670
CE454 492
TACNon pertinenteTAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

1 Numero di individui.

2 Numero di individui.

1. Limitazioni dello sforzo di pesca

1.1.a): 223 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1 o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; ea)223 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1 o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; eb)178 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-27 e 28.2, ad eccezione del periodo dal 1 o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
a)223 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1 o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e
b)178 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-27 e 28.2, ad eccezione del periodo dal 1 o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

1.2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1.1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1.1 non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.

1.3. La Commissione può assegnare agli Stati membri fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca praticate con uno degli attrezzi indicati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1098/2007, intervenuti nelle zone interessate dal 1 o gennaio 2005, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca 1 .

1.4. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 1.3 presentano alla Commissione entro il 30 gennaio 2008 una richiesta in tal senso, allegando informazioni dettagliate relative agli arresti definitivi delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale richiesta la Commissione può modificare il numero di giorni di assenza dal porto stabilito al punto 1.1 per lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

1 GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 ( GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1 ).

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

1. Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1.1.| Specie | Zona geografica | Periodo |; | --- | --- | --- |; | Passera pianuzza ( Platichthys flesus ) | Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30′N
Sottodivisione 32 | dal 15 febbraio al 15 maggio
dal 15 febbraio al 31 maggio |; | Rombo chiodato ( Psetta maxima ) | Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50′N | dal 1 o giugno al 31 luglio |

2. In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.

Footnotes

  1. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (). 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  2. Numero di individui. 2 3 4 5 6

  3. . 2

  4. . 2

  5. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (). 2

  6. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (). 2

  7. . 2

  8. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (). 2

  9. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (). 2

  10. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (). 2

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