Regolamento (CE) n. 1318/2007 della Commissione, del 9 novembre 2007 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32007R1318Regulation10 nov 2007

del 9 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00MA75,0
MK46,6
TR74,3
ZZ65,3
0707 00 05JO196,3
MA247,0
MK70,4
TR103,9
ZZ154,4
0709 90 70MA74,1
TR105,9
ZZ90,0
0805 20 10MA93,3
ZZ93,3
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90HR39,1
IL67,9
TR77,0
UY94,2
ZZ69,6
0805 50 10AR62,8
TR92,2
ZA62,4
ZZ72,5
0806 10 10BR241,5
TR117,1
US291,2
ZZ216,6
0808 10 80AR80,9
AU183,7
CA110,6
CL86,0
MK31,5
US99,6
ZA86,5
ZZ97,0
0808 20 50AR49,3
CN75,7
TR139,6
ZZ88,2

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

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