Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007 , che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto

32007R1304Regulation1 gen 2008

del 7 novembre 2007

che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare 1 , in particolare l’articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada 2 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari 3 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne 4 , in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 95/64/CE, del regolamento (CE) n. 1172/98 e del regolamento (CE) n. 91/2003, la nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti (NST/R) va utilizzata per la classificazione delle merci trasportate rispettivamente nelle statistiche dei trasporti marittimi, nelle statistiche dei trasporti di merci su strada e nelle statistiche dei trasporti ferroviari.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1365/2006, nelle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per la classificazione delle merci trasportate va utilizzata la NST/R oppure la NST 2000 rev. 2.

(3) Nel giugno 2007 la Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (UNECE) ha adottato una nuova versione della NST 2000 (NST 2007) al fine di assicurare la coerenza con la versione riveduta della NACE (nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee).

(4) Allo scopo di assicurare una copertura statistica comparabile delle merci trasportate in tutti i modi di trasporto in parola, è necessario adottare la NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in tutti i modi di trasporto in questione; ciò deve valere sia per gli Stati membri all’atto della rilevazione dei dati nazionali, sia per la Commissione in sede di diffusione dei dati statistici sulle merci trasportate.

(5) La direttiva 95/64/CE, il regolamento (CE) n. 1172/98, il regolamento (CE) n. 91/2003 e il regolamento (CE) n. 1365/2006 devono essere modificati di conseguenza.

(6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 5 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica della direttiva 95/64/CE

L’allegato III della direttiva 95/64/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1172/98

L’allegato D del regolamento (CE) n. 1172/98 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 91/2003

L’allegato J del regolamento (CE) n. 91/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1365/2006

L’allegato F del regolamento (CE) n. 1365/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Livello di dettaglio delle statistiche comunitarie

Per la classificazione del tipo di merci è utilizzato il primo livello (20 divisioni) della nomenclatura NST 2007.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dall’anno di riferimento 2008, con riguardo ai dati del 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2007. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

1 GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25 . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/366/CE della Commissione ( GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1 ).

2 GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 ).

3 GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione ( GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13 ).

4 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 425/2007 della Commissione ( GU L 103 del 20.4.2007, pag. 26 ).

5 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .

NST 2007

DivisioneDesignazione
01Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca
02Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale
03Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio
04Prodotti alimentari, bevande e tabacchi
05Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio
06Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati
07Coke e prodotti petroliferi raffinati
08Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
09Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
10Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici
11Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi
12Mezzi di trasporto
13Mobili; altri manufatti n.c.a.
14Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti
15Posta, pacchi
16Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci
17Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.
18Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme
19Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16
20Altre merci n.c.a.

Footnotes

  1. . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/366/CE della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione (). 2

  4. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 425/2007 della Commissione (). 2

  5. . 2

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