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32007R1263•Regolamento (CE) n. 1263/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 290/2007 per quanto concerne il fabbisogno di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio
32007R1263Regulation30 ott 2007
del 26 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 290/2007 per quanto concerne il fabbisogno di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio 2 , ha fissato al 13,5 % la percentuale di ritiro per tale campagna di commercializzazione.
(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 290/2007 ha modificato il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 applicandovi una riduzione pari alla percentuale di ritiro, conformemente al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione in vigore al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 290/2007. Conformemente al disposto dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio 3 , il suddetto fabbisogno non è modificato da un ritiro applicato alla produzione di zucchero e di isoglucosio entro quota. La riduzione del suddetto fabbisogno deve essere pertanto soppressa.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 290/2007.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 290/2007 è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 ( GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1 ).
2 GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20 .
3 Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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