Regolamento (CE) n. 1224/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2008 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

32007R1224Regulation20 ott 2007

del 19 ottobre 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2008 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari 2 , in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1022/2007 della Commissione 3 avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2008 nell’ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(2) Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2008. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(3) Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1022/2007 per l’attuazione della procedura relativa alla fissazione di detti coefficienti, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione delle domande di titoli di esportazione presentate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1022/2007 è subordinata all'applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati nel presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ( GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7 ).

3 GU L 230 dell’1.9.2007, pag. 6 .

(1)(2)(3)(4)(5)
16Not specifically provided for (NSPF)16-Tokyo908,8770,1698184
16-Uruguay3 446,0000,1102623
17Blue Mould17-Uruguay350,0000,0833333
18Cheddar18-Uruguay1 050,0000,2830189
20Edam/Gouda20-Uruguay1 100,0000,1283547
21Italian type21-Uruguay2 025,0000,0858779
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokyo393,0060,3294250
22-Uruguay380,0000,3877551
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokyo4 003,1720,4166784
25-Uruguay2 420,0000,4801587

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (). 2

  3. . 2