Regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007 , che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine

32007R1205Regulation18 ott 2007

del 15 ottobre 2007

che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 1470/2001 2 («il regolamento originario») il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dallo 0 al 66,1 % sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (le «lampade CFL-i» o «CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») («l’inchiesta iniziale»). Precedentemente la Commissione aveva istituito dazi antidumping provvisori mediante il regolamento (CE) n. 255/2001 3 («il regolamento provvisorio»).

(2) Con il regolamento (CE) n. 866/2005 4 («il regolamento di estensione») il Consiglio ha esteso le misure antidumping in vigore alle importazioni di lampade CFL-i spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine. Tale estensione è stata effettuata a seguito di un’inchiesta antielusione condotta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3) Con il regolamento (CE) n. 1322/2006 («il regolamento modificativo») il Consiglio ha modificato le misure antidumping in vigore. Tale modifica è stata apportata in seguito a un riesame intermedio relativo alla definizione del prodotto. Alla luce dei risultati dell’inchiesta il regolamento modificativo ha avuto per effetto di escludere dal campo di applicazione delle misure le lampade a voltaggio in corrente continua («DC-CFL-i»). Le misure antidumping avrebbero da allora in poi riguardato solo le lampade funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua) («AC-CFL-i»).

Inchieste attuali

(4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 18 aprile 2006 dalla Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (CFL-i) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di lampade CFL-i.

(5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame, il 19 luglio 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta 5 a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il richiedente ha inoltre presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame, l’8 settembre 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta 6 a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il campo di applicazione del riesame intermedio è limitato al livello di dumping relativo a un produttore esportatore, segnatamente Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen). Quest’ultimo riesame è in corso e non è oggetto del presente regolamento.

Inchiesta e parti interessate

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio dei riesami il richiedente, i produttori comunitari, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (di seguito «gli esportatori cinesi»), gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del governo del paese esportatore.

(7) Essa ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito negli avvisi di apertura.

(8) La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9) Considerato l’elevato numero di produttori esportatori nella RPC e di importatori del prodotto in esame, nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere al campionamento. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare il campione, la Commissione ha inviato questionari di campionamento, chiedendo informazioni specifiche sul volume medio delle vendite e sui prezzi medi di ciascun produttore esportatore e importatore interessato.

(10) Sono pervenute risposte complete da tre esportatori cinesi e da tre importatori.

(11) È stato inviato un questionario anche ai produttori noti del potenziale paese di riferimento, la Repubblica di Corea («Corea»).

(12) Hanno risposto ai questionari anche quattro produttori comunitari, due produttori del paese di riferimento (Corea), un dettagliante (anche importatore) e sette fornitori di componenti ai produttori comunitari.

(13) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)—: Osram China Lighting Ltd, Foshan City, provincia di Guangdong;Osram China Lighting Ltd, Foshan City, provincia di Guangdong;
Osram China Lighting Ltd, Foshan City, provincia di Guangdong;
b)—: Zhejiang Yankon Group Co Ltd, Shangyu City, provincia di Zhejiang;Zhejiang Yankon Group Co Ltd, Shangyu City, provincia di Zhejiang;
Zhejiang Yankon Group Co Ltd, Shangyu City, provincia di Zhejiang;
c)—: Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen City, provincia di Guangdong;Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen City, provincia di Guangdong;
Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen City, provincia di Guangdong;
d)—: Philips Hong Kong Ltd, Hong Kong SAR;Philips Hong Kong Ltd, Hong Kong SAR;
Philips Hong Kong Ltd, Hong Kong SAR;
e)—: Super Trend Lighting Ltd, Hong Kong SAR;Super Trend Lighting Ltd, Hong Kong SAR;
Super Trend Lighting Ltd, Hong Kong SAR;
f)—: Osram Korea Ltd, Seul, Repubblica di Corea,Osram Korea Ltd, Seul, Repubblica di Corea,Hyosun Electric Co., Ltd, Paju-City, Repubblica di Corea;
Osram Korea Ltd, Seul, Repubblica di Corea,
Hyosun Electric Co., Ltd, Paju-City, Repubblica di Corea;
g)—: Osram GmbH, Monaco e Augusta, Germania, e Osram Slovakia, Nové Zámky, Slovacchia,Osram GmbH, Monaco e Augusta, Germania, e Osram Slovakia, Nové Zámky, Slovacchia,Philips Lighting B.V., Eindhoven, Paesi Bassi e Philips Lighting Poland S.A, Pila, Polonia,General Electric Zrt., Budapest, e Nagykaniza, Ungheria,Sylvania Lighting International, Francoforte sul Meno, Germania, e Leeds, Regno Unito;
Osram GmbH, Monaco e Augusta, Germania, e Osram Slovakia, Nové Zámky, Slovacchia,
Philips Lighting B.V., Eindhoven, Paesi Bassi e Philips Lighting Poland S.A, Pila, Polonia,
General Electric Zrt., Budapest, e Nagykaniza, Ungheria,
Sylvania Lighting International, Francoforte sul Meno, Germania, e Leeds, Regno Unito;
h)—: Electro Cirkel B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,Electro Cirkel B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,Kemner B.V., Amsterdam, Paesi Bassi,Omicron UK Ltd, Huntingdon, Regno Unito;
Electro Cirkel B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,
Kemner B.V., Amsterdam, Paesi Bassi,
Omicron UK Ltd, Huntingdon, Regno Unito;
i)—: ST Microelectronics Srl, Milano, Italia,ST Microelectronics Srl, Milano, Italia,Vitri Electro-Metalurgica SA, Barcellona, Spagna;
ST Microelectronics Srl, Milano, Italia,
Vitri Electro-Metalurgica SA, Barcellona, Spagna;
j)—: IKEA AB, Älmhult City, regione di Småland, Svezia.IKEA AB, Älmhult City, regione di Småland, Svezia.
IKEA AB, Älmhult City, regione di Småland, Svezia.

Periodo dell’inchiesta

(14) L’inchiesta sul rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nel quadro del riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo tra il 1 o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1 o gennaio 2003 e la fine del PIR («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Prodotto in esame

(15) Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento modificativo, ovvero lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC ex 8539 31 90 .

Prodotto simile

(16) La Commissione ha riscontrato che:

— le lampade CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno della RPC,

— le lampade CFL-i prodotte nella RPC ed esportate nella Comunità,

— le lampade CFL-i prodotte e vendute nella Comunità, e

— le lampade CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno del paese di riferimento

presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e le medesime applicazioni. Si tratta pertanto di prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(17) Varie parti hanno sostenuto che i tipi di lampade CFL-i importati dalla RPC e le lampade CFL-i fabbricate nella Comunità non sono prodotti simili in quanto il prodotto in esame ha una diversa qualità (in termini di durata) e si rivolge a una diversa categoria di utilizzatori finali (lampade CFL-i destinate al consumo) rispetto alle lampade CFL-i fabbricate nella Comunità (CFL-i destinate a usi professionali).

(18) Per quanto concerne la presunta differenza qualitativa tra le lampade CFL-i importate dalla RPC e le CFL-i fabbricate nella Comunità, si tratta di una tesi addotta anche nel corso dell’inchiesta iniziale e respinta nel regolamento originario. Dato che non sono stati presentati elementi nuovi in grado di dimostrare l’inesattezza della descrizione del prodotto simile, così come definito al considerando 13 del regolamento provvisorio, nella presente indagine è stata mantenuta la definizione del regolamento originario modificata dal regolamento (CE) n. 1322/2006.

(19) Per quanto attiene alla presunta diversità di utilizzo finale tra le lampade CFL-i di importazione e le lampade CFL-i fabbricate nella Comunità, resta il fatto che le lampade CFL-i di importazione e le lampade CFL-i fabbricate nella Comunità sono assolutamente intercambiabili da un punto di vista tecnico e in diretta concorrenza tra loro. Inoltre, ammesso pure che gli utilizzatori possano essere diversi e che essi si approvvigionino attraverso canali di vendita diversi, ciò non pregiudica il fatto che le lampade CFL-i siano simili da un punto di vista tecnico e vengano utilizzate con la stessa finalità, ovvero produrre illuminazione a basso consumo energetico.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

(20) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se lo scadere delle misure comportasse o no il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(21) A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, si è fatto ricorso allo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale. Dato che nel quadro di un riesame in previsione della scadenza non si analizza l’eventuale mutamento delle circostanze, non si è riconsiderato se fosse opportuno accordare ai produttori il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»).

Campionamento/collaborazione

(22) Va ricordato che in totale nove produttori esportatori cinesi hanno collaborato pienamente all’inchiesta iniziale. A due di essi, ovvero Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd e Philips & Yaming Lighting Co., Ltd (considerando 15 del regolamento provvisorio e considerando 14 del regolamento originario), è stato accordato il TEM, mentre a sei di essi è stato riconosciuto il trattamento individuale («TI») (considerando 35 del regolamento provvisorio e considerando 17 del regolamento originario). Si rileva che nessuna delle società cui è stato concesso il TEM e solo tre di quelle cui è stato concesso il TI hanno collaborato alla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(23) Considerato l’elevato numero di produttori esportatori cinesi elencati nella denuncia, l’avviso di apertura contemplava, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione del dumping. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornire, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(24) Hanno compilato i questionari di campionamento 17 produttori esportatori cinesi. L’inchiesta si è basata sulle informazioni fornite da due produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali era stato originariamente riservato il trattamento individuale, nonché sulle informazioni di un terzo produttore esportatore che ha collaborato e al quale non era stato riconosciuto inizialmente questo trattamento né il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Si è proceduto in tal senso di concerto con le autorità cinesi. Questi tre produttori esportatori rappresentano oltre il 30 % del totale dei quantitativi esportati dalla RPC nella Comunità e oltre il 40 % se si esclude l’esportatore cinese soggetto a dazio zero. Le due società cui è stato riconosciuto il trattamento individuale rappresentano una larga maggioranza di questi quantitativi e da ciò si evidenzia che è stata modesta la collaborazione delle società cui non è stato concesso il trattamento individuale né quello riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato.

(25) Sono state realizzate visite di verifica presso le sedi dei seguenti tre produttori esportatori che hanno collaborato:

— Zhejiang Yankon Group Co Ltd,

— Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd,

— Osram China Lighting Ltd.

Valore normale

Prezzi di vendita interni basati sul paese di riferimento

(26) Dato che per tutti i produttori che non soddisfacevano i criteri per la concessione del TEM il valore normale doveva essere calcolato sulla base dei dati del paese di riferimento, si è utilizzato lo stesso metodo impiegato nell’inchiesta iniziale. Per tutti gli esportatori cinesi il valore normale doveva pertanto essere determinato in base ai dati relativi ai produttori di un paese terzo a economia di mercato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(27) Nell’avviso di apertura del presente procedimento la Commissione ha proposto il Messico quale paese terzo a economia di mercato adatto per le esportazioni della RPC nella Comunità. Già nel corso dell’inchiesta iniziale il paese di riferimento era stato il Messico.

(28) Non è stato tuttavia possibile ottenere alcuna collaborazione dal Messico. Si è constatato che la produzione del prodotto in esame in Messico era cessata prima dell’inizio del PIR.

(29) Sono stati pertanto contattati produttori in altri paesi terzi a economia di mercato, tra cui Indonesia, Malaysia, India e Repubblica di Corea («Corea»), per una loro collaborazione all’inchiesta di riesame.

(30) La massima collaborazione è stata quella della Corea: due produttori di tale paese hanno risposto al questionario e hanno accettato successive verifiche in loco. Anche un produttore della Malaysia ha risposto alla richiesta dei servizi della Commissione, ma i dati forniti sono risultati molto lacunosi. Anche un produttore indiano ha risposto, ma le sue vendite sul mercato interno non erano rappresentative. È emersa inoltre l’incidenza negativa che hanno sull’apertura del mercato indiano vari dazi, quali un dazio compensativo, un dazio compensativo speciale e il Custom educational duty (dazio doganale inteso a proteggere una nuova industria nazionale). Di conseguenza, dato inoltre che sul mercato coreano non è stata riscontrata l’esistenza di gravi barriere commerciali o alla concorrenza, si è ritenuto che la Corea rappresentasse la scelta più idonea quale paese di riferimento.

(31) Sono stati successivamente contattati vari produttori e associazioni di produttori della Corea ed è stato loro chiesto di collaborare mediante la compilazione di un questionario. Due produttori della Repubblica di Corea hanno risposto al questionario e collaborato pienamente all’inchiesta. I calcoli si sono quindi basati sulle informazioni verificate fornite da questi due produttori che hanno collaborato.

Prezzo all’esportazione

(32) Per i due produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali era stato accordato il trattamento individuale, i prezzi all’esportazione hanno dovuto essere calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati da acquirenti indipendenti della Comunità, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(33) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati operati adeguamenti in modo da tener conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e a quelle accessorie.

Margine di dumping

(34) Sono stati calcolati i margini di dumping per i due produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali è stato riconosciuto il trattamento individuale. Per il relativo calcolo la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all’esportazione verso la Comunità del prodotto in esame.

(35) Da questo confronto è emersa l’esistenza di un dumping superiore al 50 % per entrambe le società considerate.

(36) Per quanto concerne i margini di dumping relativi alle società cui non è stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale, la collaborazione di tali società è stata modesta. In tale contesto i margini di dumping sono stati stabiliti almeno al livello indicato al paragrafo precedente. Questa operazione è stata effettuata sulla base del valore normale di cui sopra, confrontato con i prezzi all’esportazione degli esportatori che hanno collaborato e degli operatori comunitari e con i prezzi che risultano dalle statistiche ufficiali, eseguendo anche un controllo incrociato con i dati statistici riservati a disposizione della Commissione. Si è inoltre proceduto a un confronto secondo le modalità sopradescritte.

(37) Data inoltre la non collaborazione all’inchiesta di riesame da parte delle società alle quali nell’inchiesta iniziale era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, non esistono indizi che consentano di concludere che i margini di dumping siano diversi da quelli originariamente stabiliti.

(38) L’inchiesta, in particolare in base ai dati ottenuti dai tre produttori esportatori che hanno collaborato, fornisce pertanto chiari elementi di prova del persistere del dumping.

2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

Osservazioni preliminari

(39) I tre produttori esportatori dispongono di capacità produttiva e scorte per continuare a vendere quantitativi consistenti sul mercato comunitario. Si sottolinea inoltre l’estremo interesse del mercato comunitario, viste le sue dimensioni e la sempre crescente domanda del prodotto in esame. Molti produttori esportatori cinesi hanno di conseguenza creato una rete distributiva molto sviluppata, che agevola le vendite del prodotto in esame. L’interesse del mercato comunitario è testimoniato anche dall’elusione delle misure vigenti, che ha determinato la loro estensione al Vietnam, al Pakistan e alle Filippine mediante il regolamento (CE) n. 866/2005. Va aggiunto che il livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stato piuttosto basso (cfr. sopra). Infine l’entità del dumping riscontrato nel PIR lascia presagire il rischio del persistere del dumping qualora le misure dovessero essere abrogate.

Rapporto tra i prezzi nella Comunità e nel paese esportatore

(40) I prezzi nella Comunità sono stati in genere superiori a quelli che i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno ottenuto sul loro mercato nazionale per modelli comparabili. Ciò fa supporre che l’eventuale abrogazione delle misure fornirebbe ai produttori esportatori cinesi l’alternativa allettante di riorientare le vendite verso la Comunità.

Rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e i prezzi nel paese esportatore

(41) Durante il PIR i prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono stati in genere superiori a quelli che i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno ottenuto sul loro mercato nazionale per modelli comparabili. Erano però più bassi del valore normale calcolato per il paese di riferimento. Non esistono motivi per ritenere che quest’ultimo schema non si riprodurrebbe per le esportazioni verso la Comunità in caso di abolizione delle misure. Questi dati avvalorano la conclusione secondo cui, in relazione alla maggior parte delle esportazioni cinesi, persisterebbe il dumping e perlomeno il rischio di una sua reiterazione.

Rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e i prezzi nella Comunità

(42) I prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi sono stati in genere pari ai prezzi nella Comunità. Qualora le misure fossero abrogate, è tuttavia probabile che il mercato comunitario diventi ancora più attraente per i produttori esportatori cinesi.

Capacità inutilizzate e scorte

(43) Durante il PIR il livello di produzione e vendita di tutti e tre i produttori esportatori che hanno collaborato era prossimo alla piena capacità. La realizzazione di nuove linee di assemblaggio in tempi relativamente rapidi è possibile qualora lo richiedano nuovi sviluppi del mercato. Per questo motivo, una volta abrogate le misure, è probabile una rapida espansione della capacità dei produttori cinesi. In tale contesto è a sua volta probabile il persistere del dumping.

Pratiche di elusione

(44) Secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 866/2005, le misure vigenti sono state eluse attraverso spedizioni dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine. Le misure sono state successivamente estese alle spedizioni del prodotto in esame. Anche in questo caso le pratiche di elusione testimoniano l’attrattiva del mercato comunitario per i produttori esportatori cinesi. Per questo è molto probabile che l’abrogazione delle misure determini un incremento del volume delle esportazioni dei produttori cinesi. Dato che le esportazioni sono già state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (con le misure in vigore), è probabile che, una volta scadute le misure, il dumping persista e che successivamente aumenti il volume delle esportazioni.

Conclusioni

(45) Durante il PIR si è constatata l’esistenza di un notevole margine di dumping (superiore al 50 %). Il mercato comunitario è stato e resterà un mercato interessante, viste le sue dimensioni e la crescente domanda del prodotto in esame. Alla sua attrattiva contribuiscono anche i prezzi del mercato comunitario, notevolmente superiori a quelli praticati nella RPC. Successivamente all’abrogazione delle misure è probabile che i produttori cinesi amplino la propria capacità per sfruttare la mutata situazione del mercato. Tutti questi fattori insieme rendono molto probabile il persistere del dumping una volta abrogate le misure.

3. Conclusioni circa il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping

(46) In base a quanto precede, si conclude che esiste il rischio del persistere del dumping se le misure dovessero essere abrogate.

D. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Analisi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base

(47) Nella Comunità le lampade CFL-i sono fabbricate da quattro produttori:

— General Electric Zrt., Ungheria, con uno stabilimento di produzione in Ungheria,

— OSRAM GmbH, Germania, con stabilimenti di produzione in Germania e Slovacchia,

— Philips Lighting B.V., Eindhoven, Paesi Bassi e Philips Lighting Poland S.A, Pila, Polonia,

— Sylvania Lighting International, Germania, con uno stabilimento di produzione nel Regno Unito.

(48) Tutti e quattro i fabbricanti che hanno collaborato appartengono a gruppi multinazionali e operano nel campo dello sviluppo e della fabbricazione di una vasta gamma di prodotti. Dispongono tutti di propri sistemi di vendita e distribuzione nella Comunità e in altre parti del mondo.

(49) Durante l’inchiesta l’esame dei suddetti fabbricanti è stato condotto in base all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I risultati analitici (cfr. allegato) evidenziano un quadro complesso del settore caratterizzato da una struttura in continuo mutamento e da posizioni eterogenee: il maggiore produttore in termini di volumi prodotti è a favore del mantenimento delle misure, mentre gli altri sono contrari.

(50) Si osserva che il maggiore produttore comunitario di cui sopra, che nell’allegato viene indicato come società B, produce circa il 48 % della produzione comunitaria e la sua produzione rappresenta senza dubbio una quota maggioritaria della produzione comunitaria. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce inoltre che, anche in caso di ritiro della denuncia, la Comunità può adottare misure qualora ciò sia nell’interesse della Comunità. Questa norma si applica anche, mutatis mutandis, all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza laddove la denuncia non venga del tutto ritirata e un importante produttore comunitario continui invece a essere favorevole alle misure. Purché detto produttore rappresenti, come nel caso di specie, una quota maggioritaria dell’industria comunitaria, i suoi dati relativi al pregiudizio costituiscono i migliori dati disponibili.

(51) Pertanto, ai fini dell’analisi del persistere e/o della reiterazione del pregiudizio, è stata esaminata la situazione della società che ha sostenuto l’inchiesta. L’analisi dell’incidenza che le misure hanno avuto sugli altri fabbricanti comunitari è contenuta più avanti nella sezione «Interesse della Comunità».

2. Situazione del mercato comunitario

Consumo nella Comunità

(52) Il consumo nella Comunità è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dei fabbricanti comunitari e ai dati Eurostat relativi al volume delle importazioni dal paese interessato e da altri paesi terzi, operando se del caso i necessari adeguamenti.

(53) Il codice NC 8539 31 90 può comprendere le importazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame. Di conseguenza, la percentuale delle importazioni del prodotto in esame all’interno di questa voce è stata stimata in base alle risposte ai questionari fornite dalle parti interessate, alle informazioni provenienti dal denunziante, effettuando anche un controllo incrociato con i dati statistici riservati a disposizione della Commissione. Benché in alcuni casi si possa sostenere che i dati dell’intero codice NC riflettano accuratamente il volume e il valore delle importazioni del prodotto in esame, la stima è stata operata in modo prudente riducendo quindi al minimo questi quantitativi. Le conclusioni sono comunque le stesse, sia che si utilizzi questa impostazione prudente sia che si impieghino i dati dell’intero codice NC. Alcuni dei dati che seguono sono stati indicizzati o forniti sotto forma di intervalli numerici per proteggere dati e/o statistiche riservati sulle imprese (come quelle desunte dai codici a 10 o 14 cifre).

(54) Il consumo comunitario si è sviluppato come segue:

Tabella 1

Indice (2003 = 100)100129176190

(55) Nel periodo in questione il consumo del prodotto in esame è salito del 90 %. Tale incremento è stato coperto in parte da un aumento delle importazioni del prodotto in esame destinate ai consumatori. Hanno cominciato ad affermarsi sul mercato le lampade CFL-i di dimensioni più ridotte, simili alle classiche lampade a incandescenza, che, grazie all’evidente attrattiva esercitata sui consumatori (dovuta presumibilmente al loro design e al prezzo contenuto), hanno determinato un notevole aumento della domanda.

Andamento delle importazioni

Volumi, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla RPC

(56) L’andamento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è descritto nella tabella 2 infra. Conformemente alle conclusioni del regolamento di estensione, sono state di seguito incluse tra le importazioni oggetto di dumping le importazioni di cui al codice NC 8539 31 90 spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine nel periodo compreso tra il 2003 e l’estensione delle misure. Si sottolinea che questa inclusione non ha avuto alcuna incidenza sulla natura degli andamenti descritti. Dato che non è ancora concluso il riesame intermedio relativo alla società Lisheng Electronics (cfr. sopra), si presume che l’esito dell’inchiesta iniziale (assenza di dumping) resti valido anche ai fini del presente riesame in previsione della scadenza.

Tabella 2

Prezzi medi delle importazioni oggetto di dumpingtra 1,2 e 1,3 EURtra 1,0 e 1,1 EURtra 0,9 e 1,0 EURtra 0,9 e 1,0 EUR

(57) Tra il 2003 e la fine del PIR le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate del 235 %. Contemporaneamente la quota delle importazioni oggetto di dumping è aumentata rispetto al consumo nella Comunità, passando da un valore compreso tra il 20 e il 30 % a un valore compreso tra il 47 e il 57 %.

(58) Nel frattempo è cresciuta anche la quota delle importazioni non oggetto di dumping sul mercato comunitario, anche se non in misura corrispondente a quella delle importazioni oggetto di dumping. Durante il PIR, sul mercato comunitario la quota delle importazioni non oggetto di dumping oscillava tra il 17 e il 27 %, percentuale questa molto inferiore rispetto alla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

(59) Nel complesso le importazioni dalla RPC, oggetto di dumping e non, hanno detenuto una quota pari a circa il 72 % del mercato comunitario durante il PIR.

(60) Il metodo di calcolo dell’ undercutting (sottoquotazione del prezzo) è identico a quello descritto nel considerando 60 del regolamento provvisorio. Il prezzo del tipo di lampada CFL-i esportato nella Comunità dai produttori esportatori della RPC (per i quali sono state accertate pratiche di dumping) è stato confrontato con quello del corrispondente tipo di lampada CFL-i fabbricato dalla società che ha sostenuto l’inchiesta e la differenza è stata espressa quale percentuale del prezzo franco fabbrica della medesima società. Si è così constatato un livello di undercutting compreso tra il 48,2 e il 61,5 %.

Volumi, quote di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi

(61) Per avere un quadro completo della situazione del mercato comunitario, è stato anche analizzato l’andamento delle importazioni del prodotto in esame provenienti da altri paesi oggetto del presente riesame.

(62) L’evoluzione dei volumi delle importazioni, delle quote di mercato e dei prezzi medi delle importazioni da paesi terzi è descritta nella tabella 3 (sono stati scelti i due principali paesi esportatori).

Tabella 3

Prezzi medi delle importazioniTra 1,0 e 1,1 EURTra 1,0 e 1,1 EURTra 1,0 e 1,1 EURTra 1,0 e 1,1 EUR

(63) Tra il 2003 e la fine del PIR sono stati registrati modesti incrementi delle importazioni originarie della Malaysia e di Taiwan. Nel complesso le importazioni dai paesi terzi sono riuscite a conquistare quote di mercato nonostante il successo della penetrazione del mercato comunitario da parte delle importazioni della RPC. Il ruolo delle importazioni dai paesi terzi è comunque marginale rispetto a quello delle importazioni dalla RPC.

(64) A causa dei modesti quantitativi importati, i dati sui prezzi ricavati dalle statistiche delle importazioni non sono stati considerati rappresentativi per alcuni paesi in quanto ovviamente si scostano in misura notevole dai prezzi all’importazione registrati per la RPC. Non ci sono tuttavia motivi per ritenere che i produttori esportatori dei paesi terzi possano scostarsi se non marginalmente dai prezzi praticati dai produttori esportatori nella RPC. Anche se questi prezzi fossero considerati rappresentativi, l’incidenza sulle conclusioni che seguono sarebbe nulla, vista la limitata entità dei volumi di cui si tratta e la natura dei prezzi e dei volumi all’esportazione cinesi.

3. Situazione economica della società che ha sostenuto l’inchiesta

Osservazioni preliminari

(65) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sono stati valutati tutti gli indicatori economici pertinenti in grado di incidere sulla situazione dell’unica società che ha sostenuto l’inchiesta.

(66) Per ragioni di riservatezza tutti i dati sono stati indicizzati in quanto riguardanti una sola società.

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva installata e tasso di utilizzo degli impianti

Tasso di utilizzo degli impianti1001079083

(67) Dopo un aumento tra il 2003 e il 2004, la produzione della società che ha sostenuto l’inchiesta si è ridotta del 22 % tra il 2004 e la fine del PIR. Dato che la capacità produttiva installata è rimasta immutata, il tasso di utilizzo degli impianti si è ridotto della stessa misura della produzione, ovvero del 22 % dal 2004.

(68) La minore produzione (come pure i più bassi tassi di utilizzo degli impianti) è dovuta a una contrazione dei volumi delle vendite sul mercato comunitario del tipo di lampade CFL-i fabbricate dalla società che ha sostenuto l’inchiesta.

Tabella 5

Scorte

Scorte in percentuale dei volumi complessivi delle vendite sul mercato comunitario100490168

(69) Dato che la domanda di lampade CFL-i di questo fabbricante si è ridotta (cfr. considerando precedente), il livello delle scorte di lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria è salito durante il periodo in esame. Nel considerare l’aumento delle scorte durante il PIR va tenuto conto, in parte, del fatto che le lampade CFL-i sono un prodotto stagionale (le cui vendite sono maggiori prima e durante il periodo più buio dell’anno). L’aumento delle scorte tra il 2005 e il PIR è quindi parzialmente riconducibile a fattori stagionali. Tuttavia è in qualche misura dovuto anche a un calo del volume delle vendite di lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria durante il PIR.

(70) Volumi delle vendite delle lampade CFL-i di produzione comunitaria, quota di mercato rispetto al consumo comunitario e crescita

Tabella 6

Crescita del fatturato delle vendite1001019374

(71) Nel corso dei primi anni del periodo in esame i volumi delle vendite sul mercato comunitario di lampade CFL-i da parte della società che ha sostenuto l’inchiesta sono rimasti relativamente stabili in termini assoluti. Tuttavia nel PIR si è registrato una riduzione del 20 % dei volumi delle vendite.

(72) Rispetto al consumo comunitario la quota di mercato delle lampade CFL-i fabbricate dalla società che ha sostenuto l’inchiesta ha subito una contrazione.

Tabella 7

Prezzi di vendita

Prezzo medio di vendita100989088

(73) Durante il periodo in esame il prezzo medio di vendita delle lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria è diminuito. Nel corso del periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita si è ridotto del 12 %.

Tabella 8

Occupazione, salari e produttività per addetto

Produttività (fabbricazione di lampade CFL-i per addetto alla produzione)100109101106

(74) Nel corso dell’intero periodo in esame il numero degli addetti si è ridotto a causa di una contrazione della produzione all’interno della Comunità.

(75) I costi salariali sono diminuiti parallelamente alla riduzione del numero degli addetti.

(76) La produttività per addetto alla produzione è aumentata dell’11 % nel corso del periodo in esame, il che significa che la contrazione del numero degli addetti alla produzione è maggiore rispetto a quella delle lampade CFL-i prodotte.

Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(77) L’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo sulla società che ha sostenuto l’inchiesta non può considerarsi trascurabile, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

(78) Stante quanto precede, non si può affermare che la società che ha sostenuto l’inchiesta si sia pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

Tabella 9

Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Flusso di cassa (in % sulle vendite totali)10094571

(79) Tutti i suddetti indicatori di performance dimostrano un peggioramento tendenziale della redditività. La società che ha sostenuto l’inchiesta è passata da una situazione di performance finanziaria discreta (successivamente all’istituzione delle misure antidumping nel 2001) a un periodo di forte performance finanziaria durante i primi anni del periodo in esame. A causa della concorrenza delle lampade CFL-i di importazione originarie della RPC, i volumi delle vendite e i prezzi medi di vendita sono però diminuiti e ciò ha avuto un’incidenza negativa sulla performance finanziaria della società che ha sostenuto l’inchiesta. Nonostante le misure antidumping in vigore, detta società ha subito perdite durante il PIR.

Tabella 10

Investimenti e capacità di ottenere capitali

Investimenti100559571

(80) Nel periodo in esame gli investimenti sono nel complesso diminuiti. Va anche ricordato che per il prodotto in esame il livello degli investimenti è stato in genere basso, come dimostrato dal fatto che la capacità produttiva installata è rimasta immutata durante il periodo considerato.

(81) La società che ha sostenuto l’inchiesta non ha registrato particolari problemi per quanto concerne la capacità di ottenere capitali.

Conclusioni relative alla situazione economica della società che ha sostenuto l’inchiesta

(82) Il periodo in esame è stato caratterizzato da un aumento delle importazioni dalla RPC che ha in parte compromesso la performance finanziaria della società che ha sostenuto l’inchiesta per quanto concerne le lampade CFL-i di produzione comunitaria. Il volume e il valore delle vendite sono entrambi diminuiti e la redditività è scesa a un livello tale da comportare perdite per detta società nel PIR.

(83) È pertanto chiaro che l’eventuale abolizione delle misure determinerebbe un peggioramento della performance finanziaria della società che ha sostenuto l’inchiesta relativamente alle lampade CFL-i di produzione comunitaria.

4. Attività di importazione della società che ha sostenuto l’inchiesta

Tabella 11

Quota dei proventi complessivi delle vendite derivanti dalla rivendita di lampade CFL-i di importazione100104104188

(84) Il fabbricante che ha sostenuto l’inchiesta ha dichiarato di aver iniziato a importare lampade CFL-i dal paese in esame per difendersi dalla concorrenza delle importazioni e salvaguardare la propria quota di mercato nella Comunità.

(85) Il volume delle importazioni rappresenta solo una quota relativamente modesta del volume complessivo delle vendite sul mercato comunitario.

5. Attività di esportazione della società che ha sostenuto l’inchiesta

Tabella 12

Prezzo medio delle lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria esportate1009610287

(86) L’andamento delle esportazioni della società che ha sostenuto l’inchiesta è peggiorato nel corso del periodo in esame. In parte ciò è dovuto al cambiamento del luogo in cui detta società si approvvigiona di lampade CFL-i destinate ad alcuni mercati di esportazione, luogo che non è più la Comunità ma una sede più vicina al mercato di esportazione.

(87) Il prezzo medio unitario delle vendite all’esportazione è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame, con un calo tendenziale dei prezzi verso la fine del PIR.

6. Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio

(88) Dall’inchiesta è emerso che la capacità degli esportatori cinesi è notevole e può essere facilmente potenziata. Inoltre i livelli dei prezzi nella Comunità restano interessanti rispetto a quelli praticati su altri mercati e i canali di distribuzione delle esportazioni cinesi sono ben sviluppati. Un incremento delle esportazioni cinesi è quindi probabile.

(89) L’elevato livello di dumping e di undercutting , nonché il basso livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi indicano che le esportazioni nella Comunità cui si è fatto in precedenza riferimento avverrebbero a prezzi di dumping, inferiori ai prezzi e ai costi della società che ha sostenuto l’inchiesta.

(90) L’effetto congiunto del volume e dei prezzi delle esportazioni determinerebbe con ogni probabilità un peggioramento della situazione della società che ha sostenuto l’inchiesta. Il deterioramento finanziario sarebbe consistente per la società che ha sostenuto l’inchiesta, quale che sia la sua reazione, ovvero una riduzione delle vendite e quindi della produzione, una riduzione dei prezzi o una riduzione su entrambi i fronti.

(91) Dall’inchiesta non sono emersi altri fattori che potrebbero mettere in discussione i probabili effetti delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione della società che ha sostenuto l’inchiesta. In particolare, a seguito di un’eventuale abolizione delle misure le importazioni oggetto di dumping dalla Cina rischiano di guadagnare terreno a scapito dei prodotti provenienti da altre fonti di approvvigionamento, tra cui altri fabbricanti comunitari e il produttore cinese assoggettato al dazio zero. Anche laddove ciò non avvenisse, l’entità del volume e dei prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping sarebbe tale che è molto improbabile che le importazioni da fonti d’approvvigionamento che non praticano il dumping possano spezzare il nesso di causalità. Non sono stati inoltre individuati altri fattori cui si debba ascrivere il pregiudizio. Non esistono in particolare elementi di prova dell’esistenza dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, né certamente elementi tali da spezzare il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio.

(92) Non si può inoltre ritenere che le importazioni del fabbricante che ha sostenuto l’inchiesta possano avere una qualche incidenza significativa sulla probabilità del persistere del pregiudizio. A tale proposito è stato accertato che queste importazioni sono state determinate dalla necessità della società che ha sostenuto l’inchiesta di completare la gamma dei prodotti.

(93) Ciò premesso, la Commissione conclude che esiste il rischio del persistere e della reiterazione del dumping pregiudizievole qualora le misure antidumping sulle importazioni di lampade CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese fossero abolite.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(94) Va in primo luogo ricordato (cfr. considerando 50) che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la Comunità può adottare misure anche in caso di ritiro della denuncia, qualora ciò sia nell’interesse della Comunità. A maggior ragione la Comunità dispone di questa possibilità nel caso di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza nella quale il principale produttore comunitario continui a essere favorevole alle misure anche se altri fabbricanti sono contrari al loro mantenimento. Pertanto si è proceduto, anche a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, a esaminare se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse nell’interesse della Comunità ed eventualmente per quanto tempo lo fosse. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco. La presente inchiesta analizza una situazione in cui già dal 2001 sono in vigore misure antidumping e consente quindi di valutare gli eventuali effetti negativi eccessivi prodotti sulle parti interessate dalle misure antidumping vigenti.

(95) Su tali basi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistessero ragioni valide per concludere che, nel caso di specie, il mantenimento delle misure non fosse nell’interesse della Comunità.

2. Interesse del fabbricante comunitario che ha sostenuto la denuncia

(96) Come già enunciato nella sezione D, esiste il rischio del persistere e della reiterazione del dumping qualora le misure venissero abrogate.

(97) Le perdite rischiano di confermarsi in caso di abrogazione delle misure. Gli stabilimenti di produzione occupano attualmente varie centinaia di dipendenti. Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato sarebbe pertanto nell’interesse del fabbricante comunitario che ha sostenuto la denuncia.

3. Interesse degli altri fabbricanti della Comunità

(98) Va sottolineato che in generale l’esistenza dei dazi ha avuto un’incidenza negativa sull’attività complessiva dei fabbricanti comunitari, date le loro attività di importazione. Le misure, oltre a essersi tradotte in costi derivanti dai dazi antidumping sulle importazioni, hanno impedito un’ottimizzazione del mix produttivo, del portafoglio vendite e quindi della redditività dei fabbricanti comunitari. Sono di conseguenza stati condizionati anche gli investimenti, la produzione, la R&S e altre decisioni strategiche. Questi effetti negativi sono un aspetto importante da considerare ai fini della presente analisi.

(99) Va ricordato che la società A aveva annunciato, a fianco della propria produzione in Europa, una strategia per approvvigionarsi dalla RPC; di conseguenza si conclude che il mantenimento delle misure non sarebbe nell’interesse di questo fabbricante.

(100) Altri due fabbricanti comunitari (rispettivamente la «società C» e la «società D» nell’allegato) si sono detti entrambi contrari al mantenimento delle misure. Queste due società, pur approvvigionandosi di lampade CFL-i dalla RPC, hanno ancora una notevole produzione nella Comunità. Per questo motivo non si può escludere che, specie nel medio periodo, le misure antidumping sarebbero contrarie agli interessi di questi due produttori.

4. Interesse dei fornitori

(101) Vari fornitori, che rappresentavano una quota significativa delle forniture complessive all’industria comunitaria, hanno collaborato con la Commissione all’inchiesta. Tutti i fornitori tranne uno si sono espressi a favore del mantenimento delle misure e hanno manifestato la preoccupazione di veder diminuire la propria attività qualora la fabbricazione di lampade CFL-i nella Comunità fosse in pericolo. Questi fornitori hanno complessivamente varie centinaia di dipendenti in Germania, Spagna, Italia, Slovacchia e Ungheria.

(102) Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato sarebbe nell’interesse dei fornitori.

5. Interesse degli importatori/operatori commerciali e dei dettaglianti

(103) La Commissione ha inviato questionari a 8 importatori/operatori commerciali del prodotto in esame. Sono pervenute le risposte di 3 importatori che rappresentano solo poco più dell’1 % del volume complessivo delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del paese interessato. Il prodotto in esame è importante per tutte e tre le società e il fatturato del prodotto in esame rappresenta tra il 10 e il 70 % del fatturato complessivo di ciascuna società. Un incremento del fatturato è atteso dato il previsto aumento del consumo di questo prodotto nel medio periodo. Si è manifestata anche una società che rappresenta il settore al dettaglio.

(104) Due degli importatori e la società che rappresenta il settore al dettaglio hanno espresso la loro netta opposizione al mantenimento delle misure, mentre il terzo importatore ha evidenziato vantaggi e svantaggi connessi all’imposizione delle misure. Secondo quanto affermato da tutte e tre le società, la Comunità dipende dalle importazioni dalla RPC del prodotto in esame in quanto la produzione comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda del mercato. Esse hanno inoltre sottolineato che il consumo comunitario è destinato ad aumentare in misura notevole. È stato tuttavia riconosciuto che le misure in vigore hanno evitato una significativa penetrazione del mercato comunitario da parte delle cosiddette lampade spettrali di classe C di scarsa qualità. Dato che i consumatori potrebbero avere problemi a distinguere tra queste lampade e quelle di classe B di qualità superiore, l’abrogazione delle misure potrebbe comportare difficoltà competitive per le lampade di classe B che sono fondamentali per l’attività degli importatori in questione.

6. Interesse dei consumatori ed evoluzione del prodotto in esame sul mercato comunitario

(105) Numerose parti interessate hanno osservato che i dazi antidumping sono contrari alle politiche comunitarie di risparmio energetico, in quanto hanno determinato un aumento dei prezzi al dettaglio per i consumatori e così frenano le vendite di lampade a risparmio energetico (CFL-i). Una parte ha invece sostenuto che l’abrogazione delle misure sarebbe dannosa per la politica ambientale della Comunità in quanto all’atto dello smaltimento le lampade CFL-i prodotte in Cina contengono più mercurio e quindi hanno un maggiore impatto negativo sull’ambiente di quelle prodotte nella Comunità.

(106) Le misure antidumping mirano a eliminare ingiusti vantaggi competitivi dovuti a pratiche di dumping nelle importazioni verso la Comunità. L’esistenza di altre politiche comunitarie non pregiudicherebbe, in sé, l’istituzione e il mantenimento dei dazi ove necessari.

(107) Dall’inchiesta è tuttavia emerso che il consumo e la domanda del prodotto in esame sono aumentati rapidamente sul mercato comunitario e che questa maggiore domanda nasce probabilmente dall’accresciuto interesse dei consumatori europei a ridurre la propria spesa energetica e a contribuire a uno sviluppo sostenibile. È evidente anche che le misure in vigore hanno un’incidenza notevole sui prezzi al dettaglio nella Comunità del prodotto in esame. In pratica i consumatori i quali teoricamente sarebbero voluti passare dalle lampade a incandescenza al prodotto in esame non sono stati in grado di farlo data la notevole differenza tra il prezzo al dettaglio dei due prodotti, differenza acuita tra l’altro dalle misure in vigore. Nella fattispecie, ai fini della valutazione dell’interesse della Comunità occorre pertanto tener conto anche dell’approvvigionamento del mercato con quantitativi sufficienti del prodotto in esame a prezzi ragionevoli.

(108) Ciò va visto nel quadro della politica comunitaria intesa a promuovere l’impiego di lampade a risparmio energetico e questo non può che avvalorare le tesi sopra esposte.

(109) Se si tiene conto della probabile evoluzione del mercato, il mantenimento delle misure rischia con ogni probabilità di tradursi in un pesante onere per i consumatori nel medio e lungo periodo.

(110) A seguito della comunicazione, il fabbricante comunitario che ha sostenuto la denuncia ha dichiarato che le misure in vigore non hanno indotto un significativo aumento dei prezzi al consumo nella Comunità. A tale proposito, anche se è probabilmente vero che dall’istituzione delle misure i prezzi al consumo di alcuni modelli sono diminuiti, va osservato che è innegabile che i dazi con aliquote fino al 66 %, estesi tra l’altro alle importazioni che li eludevano, hanno necessariamente esercitato una pressione al rialzo sui prezzi. Inoltre, secondo i dati della società che ha sostenuto l’inchiesta, nello Stato membro caratterizzato dal più grande mercato al dettaglio comunitario, i prezzi di tre dei cinque modelli erano più elevati all’inizio del 2006 che all’inizio del 2001. La società che nell’allegato viene indicata come società A ha affermato che non era chiaro se il denunziante avesse ritirato la denuncia. Come precedentemente indicato, la denuncia è confermata da parte del fabbricante comunitario che l’ha sostenuta.

(111) Alcune parti interessate hanno altresì affermato che le misure sono contrarie all’interesse della Comunità giacché i fabbricanti comunitari non hanno la capacità produttiva di soddisfare la domanda e quindi le importazioni sono necessarie per l’approvvigionamento del mercato.

(112) Lo scopo delle misure antidumping non è quello di vietare le importazioni né quello di limitare l’offerta di lampade CFL-i sul mercato comunitario. Come già evidenziato, le misure vigenti non hanno nuociuto alle importazioni. Anzi, nel periodo in esame il crescente consumo ha determinato un aumento delle importazioni dalla RPC sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. È ovvio, tuttavia, che nel medio periodo il mantenimento delle misure potrebbe avere una maggiore incidenza sull’offerta.

(113) Alcune parti interessate hanno aggiunto che le misure vigenti falsano la concorrenza sul mercato comunitario in quanto solo pochi operatori riescono ad approvvigionarsi di lampade CFL-i da produttori della RPC cui si applichino un dazio zero o dazi molto contenuti. Altri operatori hanno invece solo un accesso limitato al mercato in quanto riescono ad approvvigionarsi unicamente dai produttori esportatori che sono soggetti a dazi elevati.

(114) È opportuno ricordare che l’articolo 21 del regolamento di base fa riferimento all’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi. In tal senso l’istituzione delle misure contribuirà a compensare il vantaggio che deriva agli esportatori dalle pratiche di dumping. I dazi contribuirebbero quindi al mantenimento di condizioni di parità tra i produttori comunitari, gli esportatori dei paesi terzi e gli esportatori del paese interessato che non sono risultati praticare il dumping da un lato e gli esportatori che sono risultati responsabili di pratiche di dumping dall’altro. Il fatto che alcuni esportatori siano assoggettati a dazi più elevati di altri non fa che riflettere i diversi margini di dumping tra gli esportatori e non determina quindi una discriminazione o una distorsione della concorrenza tra gli importatori che hanno accesso a fonti di approvvigionamento diverse nella RPC. Inoltre l’indagine ha dimostrato che gli operatori comunitari possono approvvigionarsi di lampade CFL-i presso vari produttori nella Comunità come pure nel paese interessato e in paesi terzi e non sono stati prodotti elementi di prova a sostegno della tesi secondo cui ad alcuni operatori sarebbe precluso l’accesso al mercato. Stante quanto precede, va concluso che il mantenimento delle misure avrà un effetto notevole sui consumatori in termini di prezzi al dettaglio e di offerta disponibile, soprattutto nel medio-lungo periodo.

7. Conclusioni in merito all’interesse della Comunità e alla durata delle misure

(115) L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che venga presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi, e un produttore, che rappresenta una quota consistente della produzione comunitaria, subisce gli effetti del dumping pregiudizievole accertato dall’inchiesta. Per contro, tuttavia, esistono valide ragioni per concludere che l’abolizione delle misure sia nell’interesse della Comunità. L’industria comunitaria stessa è fortemente dipendente dalle importazioni dalla RPC per soddisfare la domanda in rapida espansione, alcuni produttori comunitari stessi non sono favorevoli al mantenimento delle misure e si è visto che le misure incidono notevolmente sui prezzi al consumo e quindi sulle scelte di acquisto di lampade CFL-i o di lampade a incandescenza meno efficienti da parte dei consumatori.

(116) Tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, si conclude che nel complesso prevale l’interesse all’abolizione delle misure. Tuttavia, alla luce delle considerazioni precedentemente esposte sugli interessi del produttore favorevole al mantenimento delle misure, se si raffrontano tali interessi agli interessi in gioco, in particolare quelli degli altri produttori della Comunità, il mantenimento delle misure per un ulteriore periodo di adattamento è nell’interesse a breve termine della Comunità. È quindi opportuno mantenere le misure solo per un anno. Successivamente i probabili effetti negativi sui consumatori e sugli altri operatori risulterebbero sproporzionati rispetto ai benefici che i produttori comunitari trarrebbero dalle misure.

F. DISPOSIZIONI FINALI

(117) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la cessazione delle misure in vigore dopo un anno. È stato anche fissato un termine dalla comunicazione entro il quale le parti potessero presentare osservazioni e richieste. Nessuna delle osservazioni pervenute a seguito della comunicazione è di natura tale da comportare una modifica delle conclusioni del presente regolamento.

(118) Da quanto precede discende l’opportunità di eliminare i dazi antidumping dopo un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o integrati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 8539 31 90 95) e originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co., Ltd Luoyang, Changzhou, Jiangsu Changzhou 213104 Repubblica popolare cinese 59,5 A234 City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd Shenzhen Repubblica popolare cinese 17,1 A235 Deluxe Well Enterprises Ltd Block 17-18, Hong Qiao Tao Industrial Zone Bao An Yuan Shenzhen Repubblica popolare cinese 37,1 A236 Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd Xiamen Repubblica popolare cinese 0,0 A237 Philips & Yaming Lighting Co., Ltd 1805 Hu Yi Highway Malu Jia Ding District Shangai 201801 Repubblica popolare cinese 32,3 A238 Sanex Electronics Co., Ltd 1 Xiangyang Road, Xiangcheng Town, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, Repubblica popolare cinese 20,2 A239 Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen, Guangdong Repubblica popolare cinese 8,4 A240 Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd 129 Fengshan Road, Zhejiang Shangyu 213104 Repubblica popolare cinese 35,3 A241 Tutte le altre società 66,1 A999

3. Il dazio antidumping definitivo del 66,1 %, applicabile alle importazioni originarie della Cina, è esteso alle importazioni dello stesso prodotto di cui al paragrafo 1 spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, indipendentemente dal fatto che esso sia o non sia dichiarato originario della Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (codice TARIC 8539 31 90 92).

4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Si applica per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO

1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).

2 GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 ( GU L 244 del 7.9.2006, pag. 1 ).

3 GU L 38 dell’8.2.2001, pag. 8 .

4 GU L 145 del 9.6.2005, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006.

5 GU C 167 del 19.7.2006, pag. 13 .

6 GU C 217 dell’8.9.2006, pag. 2 .

Società A

a) Quantità importate

Durante il PIR la società A ha importato dal paese interessato tra i 50 e i 60 milioni di lampade CFL-i. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario la società A ha importato tra il 70 e l’80 % delle proprie vendite. In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I volumi importati, pur rappresentando circa il triplo dei volumi prodotti nella Comunità, hanno generato per la società A, in termini di ricavi, solo poco più del 50 % dei ricavi complessivi derivanti dalle vendite nella Comunità.

b) Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società A ha due produttori esportatori collegati nel paese interessato. La maggior parte delle importazioni della società A proviene da questi due produttori esportatori collegati. Durante il PIR questi due produttori esportatori hanno esportato il 47 % della loro produzione nella Comunità.

c) Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società A ha preso la decisione strategica a lungo termine di approvvigionarsi dal paese interessato per poter offrire ai suoi clienti l’intera gamma di prodotti.

d) Produzione nella Comunità

La società A è il secondo produttore di lampade CFL-i nella Comunità, con circa 600 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Secondo la società A il suo stabilimento accoglierà altre due linee di produzione, e ciò le consentirà di produrre altri 15-20 milioni di unità e di incrementare quindi di circa la metà la sua attuale capacità di produzione. Le nuove linee di produzione sono destinate alla fabbricazione del prodotto in esame.

Come per gli altri fabbricanti comunitari, la produzione della società A nella Comunità consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti provenienti da diverse fonti. In questo caso poco meno della metà di tali componenti proviene dalla Comunità. Le norme relative all’origine sono disciplinate dal diritto doganale, in particolare dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 1 segnatamente dagli articoli da 22 a 27. Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta una diversa classificazione doganale rispetto ai componenti importati. Questa riclassificazione è il prodotto di una trasformazione sostanziale dei componenti. In base a tali presupposti e alle informazioni raccolte durante l’inchiesta si può concludere che i prodotti in esame fabbricati dalla società A sono di origine comunitaria.

e) Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

La società A è una divisione di un grande gruppo europeo con sede centrale nella Comunità.

f) Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Il principale centro di ricerca e sviluppo della società A è situato in uno Stato membro. Inoltre la maggior parte delle strutture di ricerca e sviluppo, soprattutto quelle connesse allo sviluppo del processo di produzione, sono situate vicino agli stabilimenti di produzione, ovverosia in un altro Stato membro e nel paese interessato.

Società B

a) Quantità importate

Durante il PIR la società B ha importato dal paese interessato tra gli 11 e i 18 milioni di lampade CFL-i. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario, la società B ha importato tra il 20 e il 30 % delle proprie vendite durante il PIR.

In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I prodotti importati hanno generato tra il 15 e il 20 % dei ricavi complessivi.

b) Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società B ha un produttore esportatore collegato nel paese interessato. La capacità di produzione di questo produttore esportatore collegato è stata di circa 40 milioni di unità durante il PIR, leggermente inferiore alla capacità di produzione della società B nei suoi stabilimenti nella Comunità. Nel corso del PIR la società B non ha tuttavia importato lampade CFL-i da questo produttore esportatore collegato, bensì da produttori esportatori indipendenti.

Un produttore esportatore indipendente nel paese interessato, con una capacità di produzione significativa e vendite importanti alla Comunità, ha affermato che la società B si era mostrata interessata alla sua acquisizione. Il produttore esportatore ha sostenuto che la società B non dovesse rientrare nella definizione della produzione comunitaria in quanto essa si era mostrata interessata all’acquisizione di produttori esportatori indipendenti nel paese interessato e la realizzazione di questa o eventuali altre acquisizioni l’avrebbe protetta dalle pratiche di dumping pregiudizievoli. Non essendo stata suffragata da prove documentali, tale tesi deve essere pertanto respinta.

c) Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società B ritiene che le sue importazioni costituiscano una misura difensiva. Essa afferma che si tratta di importazioni temporanee che saranno sostituite da CFL-i fabbricate nella Comunità. Dopo la fine del PIR la società B ha effettivamente cominciato a installare nuova capacità produttiva in uno dei suoi stabilimenti nella Comunità.

d) Produzione nella Comunità

La società B è il maggiore produttore comunitario. Essa occupa circa 700 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Come per gli altri produttori comunitari, la produzione della società B nella Comunità consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti provenienti da diverse fonti. In questo caso quasi tutti i componenti provengono dalla Comunità.

e) Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

La società B è una divisione di un grande gruppo europeo con sede centrale nella Comunità.

f) Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Il principale centro di ricerca e sviluppo della società B è situato in uno Stato membro. Inoltre alcune strutture di ricerca e sviluppo, soprattutto quelle connesse allo sviluppo del processo di produzione, sono situate vicino agli stabilimenti di produzione, ovverosia in altri due Stati membri (anche per i componenti) e nel paese interessato.

Società C

a) Quantità importate

Nel periodo in esame la società C ha importato tra i 3 e i 7 milioni di lampade CFL-i dal paese interessato. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario, la società C ha importato tra il 30 e il 40 % delle proprie vendite.

In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I prodotti importati hanno generato solo tra il 20 e il 30 % delle entrate complessive.

b) Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società C ha un produttore esportatore collegato nel paese interessato dal quale si approvvigiona per la maggior parte delle sue importazioni. La capacità di questo produttore esportatore collegato è stata circa il quintuplo della capacità di produzione della società C nel suo stabilimento nella Comunità.

c) Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società C ha dichiarato di aver preso la decisione strategica a lungo termine di approvvigionarsi dal paese interessato per poter offrire ai clienti l’intera gamma di prodotti. Secondo la società, tenuto conto dei bassi prezzi d’acquisto e dei costi di spedizione contenuti, la produzione di questo tipo di prodotto nell’UE nei quantitativi tali da soddisfare la domanda non darebbe luogo ad alcun vantaggio economico.

d) Produzione nella Comunità

La società C occupa circa 450 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, principalmente nei suoi stabilimenti in uno Stato membro. La sua produzione nella Comunità consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti provenienti da diverse fonti. Meno della metà di tali componenti proviene dalla Comunità. Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta una diversa classificazione doganale rispetto ai componenti importati. Questa riclassificazione è il prodotto di una trasformazione sostanziale dei componenti. In base a tali presupposti e alle informazioni raccolte durante l’inchiesta è stato possibile concludere che i prodotti in esame fabbricati dalla società C sono di origine comunitaria.

e) Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

La società C è una divisione di un grande gruppo con sede centrale in un paese terzo. La sede centrale della società C, che è un’entità giuridica distinta, si trova invece nella Comunità.

Pur facendo parte di un gruppo mondiale con sede in un paese terzo, la società C è pienamente competente a prendere tutte le decisioni commerciali in merito alla strategia di produzione, importazione e vendita di lampade CFL-i per il mercato comunitario.

f) Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Il principale centro di ricerca e sviluppo della società C per quanto riguarda il prodotto in esame è situato in uno Stato membro. Alcune attività di ricerca e sviluppo vengono effettuate anche presso la sede centrale nel paese terzo. Inoltre alcune strutture di ricerca e sviluppo, soprattutto quelle connesse al processo di produzione, sono situate vicino agli stabilimenti di produzione, ovverosia nella Comunità e nel paese interessato.

Società D

a) Quantità importate

Nel periodo in esame la società D ha importato tra i 2 e i 3 milioni di lampade CFL-i dal paese interessato. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario, la società D ha importato tra il 50 e il 60 % delle proprie vendite.

In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I prodotti importati hanno generato meno del 40-50 % delle entrate complessive.

b) Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società D non ha alcun produttore esportatore collegato nel paese interessato. Le importazioni dal paese interessato provengono da produttori esportatori indipendenti.

c) Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società D ha sostenuto di aver preso la decisione strategica a lungo termine di approvvigionarsi dal paese interessato per poter offrire ai clienti l’intera gamma di prodotti. Secondo la società, la produzione di questo tipo di prodotto nell’UE nei quantitativi tali da soddisfare la domanda non darebbe luogo ad alcun vantaggio economico.

d) Produzione nella Comunità

La società D occupa comunque tra i 35 e gli 85 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, principalmente nel suo stabilimento nella Comunità. La sua attività di fabbricazione consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti, di cui meno della metà proviene dall’UE. Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta una diversa classificazione doganale rispetto ai componenti importati. Questa riclassificazione è il prodotto di una trasformazione sostanziale dei componenti. In base a tali presupposti e alle informazioni raccolte durante l’inchiesta è stato possibile concludere che i prodotti in esame fabbricati dalla società D sono di origine comunitaria.

e) Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

Durante il PIR la società D era di proprietà di un gruppo di private equity. Dopo la fine del PIR la società D è stata tuttavia acquisita da un fabbricante di un paese terzo. La sede principale della società D è nella Comunità.

f) Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Tutti i centri di ricerca e sviluppo della società D sono situati nella Comunità.

1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (). 2 3 4

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 (). 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006. 2

  5. . 2

  6. . 2

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