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32007R1191•Regolamento (CE) n. 1191/2007 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2007 , che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
32007R1191Regulation1 ago 2006
dell’11 ottobre 2007
che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di fornire un sostegno alla distillazione volontaria di vino in alcole per uso alimentare. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione di tale distillazione, fissando in particolare, nell’articolo 63 bis , paragrafo 10, la data entro la quale deve essere distillato il vino consegnato alla distilleria.
(2) In alcuni Stati membri, i volumi conferiti alla distillazione dai produttori di vino durante la campagna 2006/07 sono stati nettamente superiori a quelli conferiti abitualmente. Ne è conseguita una saturazione della capacità delle distillerie, ragione per cui la distillazione non può essere ultimata entro il termine previsto. Per ovviare a tale situazione, è opportuno prorogare di un mese il periodo consentito per la distillazione.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 63 bis , paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2006/07, il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro e non oltre il 31 ottobre della campagna successiva.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 ( GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9 ).
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