Regolamento (CE) n. 1191/2007 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2007 , che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

32007R1191Regulation1 ago 2006

dell’11 ottobre 2007

che deroga, per la campagna 2006/07, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di fornire un sostegno alla distillazione volontaria di vino in alcole per uso alimentare. Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione di tale distillazione, fissando in particolare, nell’articolo 63 bis , paragrafo 10, la data entro la quale deve essere distillato il vino consegnato alla distilleria.

(2) In alcuni Stati membri, i volumi conferiti alla distillazione dai produttori di vino durante la campagna 2006/07 sono stati nettamente superiori a quelli conferiti abitualmente. Ne è conseguita una saturazione della capacità delle distillerie, ragione per cui la distillazione non può essere ultimata entro il termine previsto. Per ovviare a tale situazione, è opportuno prorogare di un mese il periodo consentito per la distillazione.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 63 bis , paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2006/07, il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro e non oltre il 31 ottobre della campagna successiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 ( GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (). 2

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