Regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione, del 10 ottobre 2007 , recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda la ripartizione fra vendite dirette e consegne per la Romania e la Bulgaria

32007R1186Regulation14 ott 2007

del 10 ottobre 2007

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda la ripartizione fra vendite dirette e consegne per la Romania e la Bulgaria

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, la Romania e la Bulgaria hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi alle consegne e alle vendite dirette per il 2006.

(2) Sulla base di tali dati e a seguito dell'esame effettuato dalla Commissione, è opportuno adattare la ripartizione fra consegne e vendite dirette fissata nella tabella di cui all'allegato I, punto f), del regolamento (CE) n. 1788/2003 per la Romania e la Bulgaria.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1788/2003.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, lettera f), del regolamento (CE) n. 1788/2003 la tabella è modificata come segue:

1)| «Bulgaria | 889 000 | 90 000 » |; | --- | --- | --- |
2)| «Romania | 1 251 000 | 1 806 000 » |; | --- | --- | --- |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 della Commissione ( GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 della Commissione (). 2