32007R1178•Regolamento (CE) n. 1178/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32007R1178Regulation30 ott 2007
del 5 ottobre 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.
(3) Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato del presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.
(4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Articolo costituito di due stoffe a maglia di fibre sintetiche o artificiali di colore diverso. Tali stoffe sono adatte alla confezione di costumi da bagno. L'articolo, da indossare sulla pelle, scende sotto il seno ed è formato da due coppe sagomate, leggermente imbottite e rinforzate da ferretti. È dotato di spalline sottili staccabili e si allaccia sul dorso con un gancio. All'interno delle fasce laterali vi sono strisce adesive che aderiscono al dorso di chi l'indossa e, insieme alle spalline e alle coppe sagomate e rinforzate da ferretti, mantengono fermo l'articolo. (Reggiseno concepito come la parte superiore di un bikini) (cfr. fotografie n. 640 A, n. 640 B) | 6212 10 90 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6212 , 6212 10 e 6212 10 90 . Sebbene per l'aspetto generale, il taglio e la natura della stoffa l'articolo si presenti come la parte superiore di un costume da bagno a due pezzi (bikini), la classificazione alla voce 6112 (costumi) deve essere esclusa, poiché detto articolo è privo della parte inferiore del «costume a due pezzi». Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6112 , c). L'articolo non può essere considerato un «articolo incompleto» della voce 6112 (costumi) ai sensi della regola generale 2 a), in quanto non presenta il carattere essenziale del costume da bagno a due pezzi (articolo completo) e pertanto non può essere utilizzato come tale per il bagno. L'articolo è classificato come reggiseno alla voce 6212 , dato che questa voce include tutti i tipi di reggiseno. Cfr. note esplicative SA della voce 6212 , secondo paragrafo, punto 1. Le due coppe sagomate, imbottite e rafforzate da ferretti, sono tipiche dei reggiseni classici. L'articolo, con le strisce adesive che aderiscono al dorso di chi l'indossa, munito o privo di spalline staccabili, è concepito come «articolo destinato ad assicurare un sostegno». Cfr. anche le note esplicative SA relative alla voce 6212 , primo paragrafo. |
Le foto hanno un carattere puramente indicativo.
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