Regolamento (CE) n. 1161/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007 , relativo al divieto di pesca della passera di mare nel Mar Baltico nelle zone CIEM IIIb, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera finlandese

32007R1161Regulation5 ott 2007

del 3 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca della passera di mare nel Mar Baltico nelle zone CIEM IIIb, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera finlandese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici 3 , fissa i contingenti per il 2007.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 .

3 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).

N.44
Stato membroFinlandia
StockPLE/3BCD-C
SpeciePassera di mare ( Pleuronectes platessa )
ZonaMar Baltico — Zone CIEM IIIb, c, d (acque CE)
Data24.8.2007

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (); rettifica nella . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (). 2

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