Regolamento (CE) n. 1159/2007 della Commissione, del 2 ottobre 2007 , recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

32007R1159Regulation3 set 2007

del 2 ottobre 2007

recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , fissa i contingenti per il 2007.

(2) L’8 giugno 2007 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM III a, III b, c, d per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dall’11 giugno 2007.

(3) Il 5 luglio 2007 la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 790/2007 4 recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d per le navi battenti bandiera svedese, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all’interno del contingente svedese per la zona III a, III b, c, d è ancora disponibile un quantitativo di sogliola. Occorre quindi autorizzare la pesca della sogliola nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

(5) È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 3 settembre 2007, in modo che il quantitativo di sogliola di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 790/2007 con effetto a decorrere dal 3 settembre 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 790/2007 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6 .

3 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).

4 GU L 175 del 5.7.2007. pag. 29 .

N.41 - Riapertura
Stato membroSvezia
StockSOL/3A/BCD
SpecieSogliola ( Solea solea )
ZonaIII a, III b, c, d (acque CE)
Data3.9.2007

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (); rettifica nella . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (). 2

  4. . 2

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