Regolamento (CE) n. 1157/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007 , recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra Mágina (DOP)]

32007R1157Regulation24 ott 2007

del 3 ottobre 2007

recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra Mágina (DOP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Sierra Mágina», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione 2 modificato dal regolamento (CE) n. 2107/1999 3 .

(2) Trattandosi di una modifica non secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento 4 . Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2006 ( GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 8 ).

3 GU L 258 del 5.10.1999, pag. 3 .

4 GU C 332 del 30.12.2006, pag. 4 .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Sierra Mágina (DOP)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2006 (). 2

  3. . 2

  4. . 2