Regolamento (CE) n. 1146/2007 della Commissione, del 2 ottobre 2007 , recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

32007R1146Regulation4 ott 2007

del 2 ottobre 2007

recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità 1 , in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 2 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità 3 , la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2008. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della rispettiva parte di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

(2) Gli Stati membri interessati dal piano per l’esercizio 2008 hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tenere conto dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4) L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede la messa a disposizione di stanziamenti destinati all’acquisto sul mercato di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte di intervento. Dal momento che le scorte di cereali, di latte scremato in polvere e di riso attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto ridotte e che sono state già adottate disposizioni rispettivamente per la loro vendita sul mercato e per la loro distribuzione nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3149/92, e tenuto conto del fatto che nessun acquisto di questa derrata è previsto nel 2007, occorre stabilire detti stanziamenti per permettere l’acquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari all’esecuzione del piano per l’esercizio 2008.

(5) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri di prodotti indisponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui detti prodotti sono richiesti per l’esecuzione del piano annuale. Occorre dunque autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2008, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6) Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(7) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione, ai fini dell’elaborazione del piano, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nella Comunità.

(8) Il comitato di gestione per i cereali non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2008, la distribuzione di prodotti alimentari destinati agli indigenti nella Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, è effettuata in conformità del piano annuale di distribuzione definito nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 sono definiti nell’allegato II.

Articolo 3

Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Articolo 4

Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1 o ottobre 2007.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3 ).

2 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

3 GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47 ).

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2008

a)| Stato membro | Ripartizione |; | --- | --- |; | Belgique/België | 8 461 690 |; | България | 6 883 712 |; | Česká republika | 155 443 |; | Eesti | 192 388 |; | Éire/Ireland | 155 965 |; | Elláda | 13 228 830 |; | España | 50 419 083 |; | France | 48 605 224 |; | Italia | 66 367 975 |; | Latvija | 153 910 |; | Lietuva | 4 249 149 |; | Luxembourg | 81 090 |; | Magyarország | 7 788 270 |; | Malta | 360 603 |; | Polska | 47 640 750 |; | Portugal | 12 568 188 |; | România | 23 126 824 |; | Slovenija | 1 429 303 |; | Suomi/Finland | 2 631 603 |; | Totale | 294 500 000 |
b)| Stato membro | Zucchero |; | --- | --- |; | Belgique/België | 4 154 |; | България | 6 385 |; | Česká republika | 67 |; | España | 6 500 |; | France | 3 718 |; | Italia | 7 000 |; | Lietuva | 2 889 |; | Magyarország | 1 544 |; | Malta | 397 |; | Polska | 14 826 |; | Portugal | 1 627 |; | România | 15 157 |; | Slovenija | 769 |; | Totale | 65 034 |

Stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto di prodotti sul mercato comunitario limitatamente agli importi fissati nell’allegato I, lettera a):

Stato membroCerealiRisoLatte scremato in polvere
Belgique/België2 120 960800 0003 300 000
България1 990 4611 768 251
Česká republika36 47281 843
Eesti182 358
Éire/Ireland147 834
Elláda4 535 1898 003 986
España11 144 1001 800 00032 030 700
France8 718 8575 225 18130 516 427
Italia10 637 5502 800 00046 438 083
Latvija145 886
Lietuva1 463 223606 607706 455
Luxembourg76 864
Magyarország5 713 3091 000 000
Malta62 27525 07882 327
Polska16 569 95622 164 340
Portugal1 208 7321 423 5888 575 856
România15 355 270
Slovenija173 087102 509746 140
Suomi/Finland1 620 960873 450
Totale81 678 64514 551 214154 744 304

Trasferimenti intracomunitari di zucchero autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2008:

Quantità
(tonnellate)
DetentoreDestinatario
1.3 718BIRB, BelgiqueONIGC, France
2.2 889BIRB, BelgiqueThe Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva
3.6 385MVH, MagyarországДФЗ, България
4.14 826MVH, MagyarországARR, Polska
5.15 157MVH, MagyarországAPIA, România
6.769MVH, MagyarországAAMRD, Slovenija
7.397AGEA, ItaliaNational Research and Development Centre, Malta
8.1 627FEGA, EspañaINGA, Portugal

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 (). 2

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