Regolamento (CE) n. 1144/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

32007R1144Regulation5 ott 2007

del 1 o ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 2 , approvato con la decisione 2006/930/CE del Consiglio 3 , prevede in particolare un aumento del contingente tariffario GATT vigente per le mele.

(2) Il regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996 4 , deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/96, il volume contingentale (in tonnellate) corrispondente al numero d'ordine 09.0061 per le «Mele, fresche, diverse dalle mele da sidro» è sostituito da «696».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).

2 GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92 .

3 GU L 355 del 15.12.2006, pag. 91 .

4 GU L 243 del 24.9.1996, pag. 5 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 973/2006 ( GU L 176 del 30.6.2006, pag. 63 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 973/2006 (). 2