Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

32007R1139Regulation22 ott 2007

del 1 o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) È stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come aminoacido.

(3) La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali 2 . Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Per soddisfare le condizioni stabilite nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.

(5) La domanda riguarda l’autorizzazione della L-arginina come additivo per l’alimentazione di tutte le specie di animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 3 che la L-arginina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-arginina non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi è stata presentata all’Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).

2 GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione ( GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81 ).

3 Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 473, pagg. 1-19.

Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.
3c3.6.1L-argininaCaratterizzazione dell’additivo L-arginina 98 % prodotto a partire da Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870) C 6 H 14 N 4 O 2Tutte le specie22.10.2017

1 GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14 .

Footnotes

  1. . 2 3

  2. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (). 2

  3. Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 473, pagg. 1-19. 2

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