Regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007 , recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese

32007R1060Regulation18 set 2007

del 14 settembre 2007

recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote 2 , gli organismi d’intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso.

(2) Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese 3 . Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 13 al 26 settembre 2007.

(3) È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l’esportazione.

(4) Possono essere fissate restituzioni all’esportazione a norma degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni. Dato il legame esistente tra la concessione di restituzioni e la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento, è opportuno che a norma del presente regolamento non sia prevista neppure la rivendita per l’esportazione verso dette destinazioni.

(5) Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che possono beneficiare di restituzioni all’esportazione è necessario non fissare restituzioni all’esportazione per i paesi dei Balcani occidentali.

(6) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(7) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, occorre che la Commissione fissi una restituzione massima all’esportazione per ciascuna gara parziale.

(8) Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti.

(9) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, nel bando di gara occorre stabilire il prezzo che deve essere pagato dall’aggiudicatario.

(10) Per tenere conto delle diverse qualità di zucchero d’intervento, occorre che il prezzo faccia riferimento allo zucchero di qualità tipo e che siano adottate disposizioni per adeguare il prezzo suddetto.

(11) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(12) Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero d’intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati.

(13) Ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione 4 resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero d’intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero d’intervento di cui al presente regolamento.

(14) È opportuno che i quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa la restituzione massima all’esportazione tengano conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese 5 .

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l’esportazione verso tutte le destinazioni, eccetto quelle elencate nel terzo comma, un quantitativo totale di 601 981 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l’esportazione.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

Le destinazioni di cui al primo comma sono le seguenti:

a) paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia 6 e Montenegro;

b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Articolo 2

1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1 o ottobre 2007 e termina il 10 ottobre 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles. Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni: — 24 ottobre 2007, — 7 e 21 novembre 2007, — 5 e 19 dicembre 2007, — 9 e 30 gennaio 2008, — 13 e 27 febbraio 2008, — 12 e 26 marzo 2008, — 9 e 23 aprile 2008, — 7 e 28 maggio 2008, — 11 e 25 giugno 2008, — 9 e 23 luglio 2008, — 6 e 27 agosto 2008, — 10 e 24 settembre 2008.

2. La quantità minima dell’offerta per partita ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un’offerta per la quantità disponibile.

3. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 4

1. La Commissione fissa una restituzione massima all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio o decide di non dare seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2. Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1059/2007. Qualora un’aggiudicazione al livello della restituzione massima all’esportazione fissata ai sensi del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l’aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile. Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono la stessa restituzione all’esportazione per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile, il quantitativo diminuito disponibile è aggiudicato procedendo come segue: a) suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure c) per estrazione a sorte.

3. Il prezzo da pagare all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 632 EUR a tonnellata per lo zucchero bianco e di 497 EUR per lo zucchero greggio. I prezzi dell’offerta si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006. Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo applicando rispettivamente, in quanto compatibili, l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33 del regolamento (CE) n. 952/2006.

Articolo 5

1. Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato III.

2. I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Articolo 6

1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione della restituzione massima all’esportazione da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato IV, il quantitativo esatto venduto mediante gara parziale.

2. Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 7 .

Articolo 7

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ( GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3 ).

2 GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 ( GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7 ).

3 GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 ( GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3 ).

4 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

5 Cfr. pag. 3 della presente GU.

6 Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

7 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 .

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato MembroOrganismo di interventoQuantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita per esportazione
(in tonnellate)
BelgioBureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 287 24 11
Fax (32-2) 287 25 24
21 409
Repubblica cecaStátní zemědělský intervenční fond
Oddělení pro cukr a škrob
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 PRAHA 1
Tel.: (420) 222 87 14 27
Fax: (420) 222 87 18 75
30 754
IrlandaIntervention Section
on Farm Investment
Subsidies and storage Division
Department of Agriculture & Food
Johnstown Castle Estate
Wexford
Tel. (00 353) 536 34 37
Fax (00 353) 914 28 43
12 000
SpagnaFondo Español de Garantia Agraria
C/Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
Tel. (34) 913 47 64 66
Fax (34) 913 47 63 97
24 084
ItaliaAGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool
Via Torino, 45
I-00185 Roma
Tel. (39) 06 49 49 95 58
Fax (39) 06 49 49 97 61
322 915
UngheriaMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út 22–24.
H-1095 Budapest
Tel.: (36-1) 219 45 76
Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59
100 462
SlovacchiaPôdohospodárska platobná agentúra
Oddelenie cukru a ostatných komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: (421-2) 58 24 32 55
Fax: (421-2) 53 41 26 65
34 000
SveziaStatens jordbruksverk
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
Tfn (46-36) 15 50 00
Fax (46-36) 19 05 46
56 357

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Modulo

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1060/2007

Stato membro che vende lo zucchero di interventoNumerazione degli offerentiNumero della partitaQuantitativo
(t)
Restituzione all’esportazione
EUR/100kg
1
2
3
ecc.

Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 1:

in bulgaro:Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2007
in spagnolo:Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) n o 1060/2007
in ceco:Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 1060/2007
in danese:Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2007
in tedesco:Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007
in estone:Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2007
in greco:Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007
in inglese:Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 1060/2007
in francese:Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) n o 1060/2007
in italiano:Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2007
in lettone:Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju
in lituano:Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1060/2007
in ungherese:Visszatérítéssel exportálva a 1060/2007/EK rendelet szerint
in maltese:Esportat b'rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1060/2007
in olandese:Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2007
in polacco:Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2007
in portoghese:Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n. o 1060/2007
in rumeno:Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2007
in slovacco:Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007
in sloveno:Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2007
in finlandese:Viety asetuksen (EY) N:o 1060/2007 mukaisella vientituella
in svedese:Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1060/2007

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Modulo

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1060/2007

Stato membro che vende lo zucchero di interventoQuantitativo effettivamente venduto
(tonnellate)

Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 551/2007 (). 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (). 2

  4. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006. 2

  5. Cfr. pag. 3 della presente GU. 2

  6. Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999. 2

  7. . 2