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32007R1048 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1048/2007 della Commissione, dell' 11 settembre 2007 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso per i pescherecci battenti bandiera francese nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo
32007R1048Regulation27 ago 2007
dell'11 settembre 2007
relativo al divieto di pesca del tonno rosso per i pescherecci battenti bandiera francese nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , fissa i contingenti per il 2007.
(2) In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Francia, a partire dalla data in cui il contingente di pesca ad essa assegnato si ritiene esaurito, è tenuta a vietare provvisoriamente la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture da esso prelevate dopo tale data.
(3) Il 21 luglio 2007 la Francia ha chiuso la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo solo per i pescherecci immatricolati in un porto del Mediterraneo al 1 o gennaio 2007.
(4) La Francia ha chiuso la pesca del tonno rosso a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 dal 27 agosto 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11 ); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 .
3 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).
| N. | 23 |
|---|---|
| Stato Membro | Francia |
| Stock | BFT/AE045W |
| Specie | Tonno rosso ( Thunnus thynnus ) |
| Zona | Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo |
| Data | 27.8.2007 |