Regolamento (CE) n. 1029/2007 della Commissione, del 4 settembre 2007 , relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

32007R1029Regulation23 lug 2007

del 4 settembre 2007

relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6 ).

3 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2007 ( GU L 172 del 28.6.2007, pag. 26 ).

N.32
Stato membroSpagna
StockBLI/67-
SpecieMolva azzurra ( Molva dypterygia )
ZonaAcque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi nelle zone VI e VII
Data23 luglio 2007

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (; rettifica nella ). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2007 (). 2