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32007R1025 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1025/2007 della Commissione, del 3 settembre 2007 , recante ottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
32007R1025Regulation4 set 2007
del 3 settembre 2007
recante ottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 27 agosto 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.
(3) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2007. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2007 ( GU L 224 del 29.8.2007, pag. 3 ).
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
«Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Indirizzo: località Zayane, città di Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Data di nascita: 20.4.1970. Luogo di nascita: Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) membro dell'organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, b) il tribunale di Tizi-Ouzou (Algeria) ha emesso un mandato di cattura il 15.1.2005 e lo ha condannato in contumacia all'ergastolo il 21.3.2007, c) nome completo del padre: Rabah Droukdel, d) nome completo della madre: Z’hour Zdigha.»