32007R0994•Regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione, del 28 agosto 2007 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia
32007R0994Regulation30 ago 2007
del 28 agosto 2007
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
(1) Il 30 novembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 (avviso di apertura), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia («paesi interessati»).
(2) Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 16 ottobre 2006 da Euroalliages (Comitato di collegamento dell’industria delle ferroleghe) (di seguito «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 90 %, della produzione comunitaria complessiva di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi giustificanti una forte presunzione di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
1.2. Parti interessate dal procedimento
(3) La Commissione ha ufficialmente informato il denunziante, i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi interessati e il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia dell’apertura del procedimento. Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(4) Il denunziante, un produttore che si è associato alla denuncia, produttori esportatori, importatori, produttori di materie prime, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno fatto conoscere il loro punto di vista. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
(5) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha indicato che in considerazione del numero elevato di importatori, essa avrebbe potuto fare ricorso al campionamento. Tuttavia, si è deciso di non utilizzare questo metodo poiché il numero di importatori nella Comunità disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.
(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Kazakstan di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità dei due paesi.
(7) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.
(8) Hanno risposto i cinque produttori comunitari denunzianti, un produttore comunitario che si è associato alla denuncia e ha pienamente collaborato all’indagine, sette importatori indipendenti, tre fornitori di materie prime, otto utilizzatori e un’associazione di utilizzatori.
(9) Per quanto riguarda i paesi interessati dall’inchiesta, la Commissione ha ricevuto risposte di tre esportatori cinesi, due esportatori egiziani, un esportatore kazako, un esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e due esportatori russi.
(10) Successivamente, l’esportatore kazako non ha permesso una verifica in loco relativa alla sua domanda di TEM e alla sua risposta al questionario. In conseguenza di questa mancanza di collaborazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i dati presentati dall’esportatore non hanno potuto essere verificati e quindi non sono stati presi in considerazione. La società è stata informata di questa decisione.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
| a) | —: Ferroatlantica, Cee, Dumbria e Madrid, Spagna, | — | Ferroatlantica, Cee, Dumbria e Madrid, Spagna, | — | Ferropem, Laudun e Chambéry, Francia, | — | Vargön Alloys, Vargön, Svezia, | — | OFZ, Istebné, Slovacchia, | — | Huta Laziska, Laziska Gorne, Polonia, | — | TDR Metalurgija, Ruse, Slovenia; |
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| — | Ferroatlantica, Cee, Dumbria e Madrid, Spagna, | ||||||||||||
| — | Ferropem, Laudun e Chambéry, Francia, | ||||||||||||
| — | Vargön Alloys, Vargön, Svezia, | ||||||||||||
| — | OFZ, Istebné, Slovacchia, | ||||||||||||
| — | Huta Laziska, Laziska Gorne, Polonia, | ||||||||||||
| — | TDR Metalurgija, Ruse, Slovenia; |
| b) | —: Thyssen Krupp Steel AG, Germania; | — | Thyssen Krupp Steel AG, Germania; |
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| — | Thyssen Krupp Steel AG, Germania; |
| c) | Repubblica popolare cinese — Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, — Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Town e Rich Trading Co. Ltd (esportatore collegato), Lanzhou City, — Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Town, e Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (esportatori collegati), Dangshen Town,: — — Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, — — — Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Town e Rich Trading Co. Ltd (esportatore collegato), Lanzhou City, — — — Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Town, e Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (esportatori collegati), Dangshen Town, —: Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, —: Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Town e Rich Trading Co. Ltd (esportatore collegato), Lanzhou City, —: Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Town, e Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (esportatori collegati), Dangshen Town, | —: Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, | — | Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, | — | Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Town e Rich Trading Co. Ltd (esportatore collegato), Lanzhou City, | — | Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Town, e Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (esportatori collegati), Dangshen Town, | —: The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo, | — | The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo, | — | Egyptian Chemical Industries KIMA, Cairo e Aswan, | —: SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, | — | SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, | —: Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Novokuznetsk, | — | Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Novokuznetsk, | — | ICT Group of Companies (Bratsk Ferroalloy Plant e società collegate: TD North West Ferro Alloy Company e Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk e San Pietroburgo; |
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| —: Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, | — | Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, | — | Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Town e Rich Trading Co. Ltd (esportatore collegato), Lanzhou City, | — | Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Town, e Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (esportatori collegati), Dangshen Town, | |||||||||||||||
| — | Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town, | ||||||||||||||||||||
| — | Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Town e Rich Trading Co. Ltd (esportatore collegato), Lanzhou City, | ||||||||||||||||||||
| — | Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Town, e Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (esportatori collegati), Dangshen Town, | ||||||||||||||||||||
| —: The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo, | — | The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo, | — | Egyptian Chemical Industries KIMA, Cairo e Aswan, | |||||||||||||||||
| — | The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo, | ||||||||||||||||||||
| — | Egyptian Chemical Industries KIMA, Cairo e Aswan, | ||||||||||||||||||||
| —: SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, | — | SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, | |||||||||||||||||||
| — | SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, | ||||||||||||||||||||
| —: Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Novokuznetsk, | — | Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Novokuznetsk, | — | ICT Group of Companies (Bratsk Ferroalloy Plant e società collegate: TD North West Ferro Alloy Company e Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk e San Pietroburgo; | |||||||||||||||||
| — | Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Novokuznetsk, | ||||||||||||||||||||
| — | ICT Group of Companies (Bratsk Ferroalloy Plant e società collegate: TD North West Ferro Alloy Company e Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk e San Pietroburgo; |
| d) | —: Interalloys RFA Limited, Limassol. | — | Interalloys RFA Limited, Limassol. |
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| — | Interalloys RFA Limited, Limassol. |
1.3. Periodo dell’inchiesta
(12) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta (periodo in esame).
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(13) Il FeSi è una ferrolega che contiene in peso più dell’8 % e meno del 95 % di silicio e almeno il 4 % di ferro. È fabbricato in forni ad arco elettrico con riduzione del quarzo per mezzo di prodotti carboniosi. È soprattutto utilizzato nell’industria siderurgica come disossidante ed elemento di lega. È venduto in forma agglomerata, in granuli o in polvere ed esiste in diverse qualità che si distinguono per il loro tasso di silicio e di impurità (ad esempio alluminio). Il FeSi con tenore di silicio pari o superiore al 70 % è stato considerato di purezza elevata, con tenore di silicio superiore al 55 % e inferiore al 70 % di purezza media, con tenore di silicio non superiore al 55 % di purezza bassa.
(14) Il FeSi esportato nella Comunità e originario della RPC, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (di seguito «il prodotto in esame») è di norma dichiarato ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 .
(15) Nel corso dell’inchiesta, vari esportatori hanno sostenuto che le scorie, che contengono spesso notevolmente meno del 45 % di silicio, dovevano essere escluse dall’ambito dell’inchiesta perché non presentano una sufficiente affinità quanto alle caratteristiche fisiche essenziali e ai principali impieghi.
(16) La questione deve tuttavia essere ulteriormente chiarita. A questo proposito, le parti interessate sono invitate a fornire informazioni che permettano di determinare se le caratteristiche fisiche essenziali e gli impieghi del FeSi di bassa purezza (scorie) sono sostanzialmente diversi da quelli degli altri tipi di FeSi e in quale misura l’esclusione delle scorie dall’inchiesta comporterebbe un aumento significativo del rischio di elusione delle misure. Sulla base delle informazioni ricevute finora, si decide provvisoriamente di considerare il FeSi di bassa purezza alla stregua del prodotto in esame.
2.2. Prodotto simile
(17) Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il FeSi prodotto e venduto sui mercati interni nei paesi interessati, nella misura in cui le vendite interne sono state verificate, e in Norvegia, paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dalla RPC e dal Kazakstan. Infatti, il FeSi presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali ed è destinato agli stessi usi di quello esportato nella Comunità dai paesi interessati. Inoltre, nessuna differenza è apparsa tra il prodotto in esame e il FeSi prodotto dall’industria comunitaria e venduto sul mercato della Comunità. Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che tutti i tipi di FeSi sono da considerare simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. DUMPING
3.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(18) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie, tra l’altro, della RPC e del Kazakstan, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:
le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
le registrazioni contabili sono sottoposte a revisioni indipendenti, conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità (International Accounting Standards o «principi IAS») e sono d’applicazione in ogni caso);
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza e la stabilità del diritto;
le conversioni monetarie sono effettuate ai tassi di mercato.
(19) Tre produttori esportatori cinesi e uno kazako hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno inviato entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori.
(20) Un produttore cinese ha dimostrato, nel corso di una verifica in loco, di soddisfare tutti e cinque i criteri. La sua domanda di TEM è stata quindi accettata e l’analisi del dumping e del pregiudizio si è basata sui dati che ha fornito.
(21) Per gli altri due produttori esportatori cinesi, le visite di verifica hanno permesso di stabilire che il TEM non era giustificato.
(22) Le verifiche effettuate hanno permesso di stabilire che uno dei produttori esportatori cinesi non soddisfaceva i primi tre criteri. In primo luogo, il produttore non ha dimostrato di non essere oggetto di interferenze da parte dello Stato, tra l’altro perché il Partito comunista (che non detiene alcuna quota del capitale della società) è intervenuto nelle decisioni fondamentali dell’impresa e perché non è chiara la ripartizione delle responsabilità per quanto riguarda le decisioni relative alla distribuzione dei profitti (primo criterio). In secondo luogo, non ha dimostrato di utilizzare una sola serie di documenti contabili di base elaborati e verificati secondo le norme internazionali, poiché il suo metodo di ammortamento non rispettava né le norme IAS, né i principi contabili cinesi e portava a una sopravvalutazione dei costi. Inoltre, poiché l’inosservanza delle norme IAS non era menzionata nella relazione di audit, la società non ha dimostrato che i suoi documenti contabili erano sottoposti a revisione secondo le norme contabili internazionali (secondo criterio). Infine, non ha dimostrato l’assenza di distorsioni significative derivanti dal precedente sistema di economia non di mercato, in particolare perché ha ottenuto dallo Stato diritti d’uso gratuito del territorio e perché non è risultata chiara la sua valutazione degli attivi nel processo di costituzione della società (terzo criterio).
(23) Un altro produttore esportatore cinese non è stato in grado di dimostrare che utilizzava una sola serie di documenti contabili di base elaborati e verificati conformemente alle norme internazionali: da un esercizio all’altro, ha modificato le stime della durata di vita utile dei suoi attivi senza dare chiaramente conto di questo cambiamento, e questo ha portato a una sottovalutazione dei suoi costi. Questa pratica non è conforme né alle norme internazionali, né ai principi contabili cinesi. Inoltre, non ha indicato nei suoi rendiconti finanziari, per nessuna categoria dei suoi attivi, il metodo di ammortamento utilizzato e la durata di vita utile degli attivi o il tasso di ammortamento applicato. Infine, poiché l’inosservanza delle norme IAS non era menzionata nella relazione di audit, la società non ha dimostrato che i suoi documenti contabili erano sottoposti a revisione secondo le norme contabili internazionali (secondo criterio).
(24) Di conseguenza, si è concluso che i due produttori esportatori cinesi non rispondevano ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(25) L’esportatore kazako non ha permesso che fosse effettuata una visita di verifica in loco relativa alla sua domanda di TEM. Di conseguenza, la sua domanda non è stata presa in considerazione. A questo proposito, si osserva che, anche se il produttore esportatore kazako soddisfacesse i criteri per ottenere il TEM in un procedimento antidumping riguardante altri componenti di leghe, in mancanza di cooperazione e in particolare data la mancanza di informazioni sulle sue decisioni riguardanti i prezzi, i costi e i fattori di produzione, comprese le materie prime, la Commissione non avrebbe la possibilità di applicare al presente procedimento la decisione circa il TEM adottata nell’ambito dell’altra inchiesta.
(26) Le tre società a cui non è stato concesso il TEM hanno fatto pervenire le loro osservazioni. Un produttore esportatore cinese e il produttore esportatore kazako non hanno fornito alcun elemento nuovo che potesse modificare le conclusioni relative alla concessione del TEM. L’altro produttore esportatore cinese ha sostenuto che la modifica della durata di vita utile stimata dei suoi attivi, espressa in percentuale del suo fatturato, aveva un’incidenza irrilevante (circa l’1 %) e perciò non figurava né nei suoi rendiconti finanziari, né nella relazione di audit. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che l’entità della modifica era in realtà significativa se comparata all’utile di esercizio o all’utile netto della società (oltre il 20 %). Inoltre, la società ha fornito informazioni contraddittorie circa le soglie di rilevanza che sarebbero state applicate dalle varie società di revisione. Per questi motivi, la domanda della società è stata respinta.
3.2. Trattamento individuale («TI»)
(27) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(28) Per quanto riguarda la RPC, entrambi i produttori esportatori hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale, qualora non venisse concesso loro il TEM.
(29) Sulla base delle informazioni disponibili, si è constatato che uno dei produttori esportatori cinesi non rispondeva a tutte le condizioni enunciate all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per beneficiare del trattamento individuale; in particolare, egli non ha dimostrato di essere sufficientemente libero da ingerenze dello Stato. Si è pertanto deciso di non concedere il trattamento individuale a questo produttore esportatore della RPC.
(30) L’altro produttore esportatore cinese che non soddisfaceva i criteri per ottenere il TEM rispondeva invece a tutte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per beneficiare del trattamento individuale.
(31) Per quanto riguarda il Kazakstan, il produttore esportatore che ha chiesto il TEM ha chiesto anche il trattamento individuale, qualora non gli venisse concesso il TEM. Tuttavia, poiché la società non ha consentito che fosse effettuata la visita di verifica in loco, la sua domanda di trattamento individuale è stata respinta.
3.3. Valore normale
3.3.1. Paese di riferimento
(32) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (paese di riferimento).
(33) Nell’avviso di apertura è stata proposta la Norvegia quale paese di riferimento appropriato per la determinazione del valore normale per la RPC e il Kazakstan. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito a tale proposta.
(34) Soltanto una delle parti interessate ha formulato commenti e ha proposto come paese di riferimento il Brasile, il Sudafrica o anche la Russia a condizione di non correggere il valore normale in funzione dei prezzi dell’energia. La Commissione ha preso contatto con note società in Brasile e in Sudafrica ma dai produttori di questi paesi non sono pervenute risposte al questionario né osservazioni valide. Quanto alla Russia, si osserva che in uno dei casi un adeguamento in funzione dei prezzi dell’energia sarebbe necessario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, è prassi consolidata non scegliere come paese di riferimento un paese interessato da un procedimento per dumping pregiudizievole. Di conseguenza, le alternative alla Norvegia proposte non hanno avuto ulteriore seguito.
(35) In ogni caso, la Norvegia è uno dei principali produttori mondiali di FeSi e dispone di un mercato concorrenziale; i tre maggiori produttori norvegesi di FeSi hanno pienamente cooperato, utilizzano le tecniche di produzione più moderne e dispongono di un buon accesso alle materie prime.
(36) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che la Norvegia costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
3.3.2. Metodo adottato per la determinazione del valore normale
3.3.2.1. Rappresentatività globale
(37) In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto determinato, per ogni paese interessato, se le vendite interne del prodotto simile a clienti indipendenti da parte di ogni produttore esportatore che ha collaborato (ad eccezione dei due esportatori cinesi e dell’esportatore kazako che non hanno dimostrato di soddisfare i criteri per ottenere il TEM) fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle corrispondenti esportazioni verso la Comunità.
3.3.2.2. Comparabilità dei tipi di prodotto
(38) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative e che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. I criteri utilizzati sono i seguenti: tenore di silicio, granulometria, impurità (alluminio, titanio, magnesio e terra) e imballaggio.
3.3.2.3. Rappresentatività di ciascun tipo di prodotto
(39) Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità.
3.3.2.4. Verifica delle normali operazioni commerciali
(40) Successivamente la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite nel mercato interno dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato all’inchiesta e dei produttori del paese di riferimento fossero state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(41) A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuate in perdita durante il periodo dell’inchiesta:
a) per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno;
b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;
c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 %, in volume, delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali e, pertanto, il valore normale è stato costruito.
3.3.2.5. Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno
(42) Per i tipi di prodotto esportati nella Comunità dalle società interessate dall’inchiesta e che rispondevano ai criteri di cui ai punti da 3.3.2.3 a 3.3.2.4, lettere a) e b), il valore normale è stato determinato, per i tipi di prodotto corrispondenti, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese oggetto dell’inchiesta durante il PI, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
3.3.2.6. Valore normale basato sul valore costruito
(43) Per i tipi di prodotto rispondenti ai parametri di cui al punto 3.3.2.4, lettera c), come pure per quelli non venduti dai produttori esportatori in quantità rappresentative sui rispettivi mercati interni dei paesi oggetto dell’inchiesta, come menzionato al punto 3.3.2.3, si è dovuto costruire il valore normale.
(44) Come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito «SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo dell’inchiesta.
(45) Quando il produttore esportatore non aveva realizzato vendite del prodotto simile sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta, il valore normale è stato costruito. È stato il caso del produttore esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il valore normale è stato costruito a partire dal costo di fabbricazione del produttore esportatore interessato, al quale è stato provvisoriamente ritenuto opportuno aggiungere la media ponderata delle SGAV sostenute dai produttori egiziani, a causa delle loro strutture produttive e commerciali comparabili, e un margine di profitto del 5 %, considerato ragionevole per questo tipo di mercato di materie prime, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.
3.3.2.7. Economie in transizione
(46) Come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ad eccezione di un produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM, il valore normale per la RPC e il Kazakstan è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dai produttori del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Norvegia per i tipi di prodotto comparabili, quando si è accertato che sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, oppure sulla base di valori normali costruiti, nel caso in cui non si sono accertate vendite sul mercato interno di tipi di prodotto comparabili realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.
(47) Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti o come il valore costruito per tipo di prodotto venduto dai tre produttori esportatori norvegesi che hanno collaborato.
3.3.3. Determinazione del valore normale
3.3.3.1. Repubblica popolare cinese
(48) Per i due produttori esportatori cinesi che non hanno ottenuto il TEM, il valore normale per la RPC è stato stabilito secondo il metodo descritto ai considerando 46 e 47.
(49) Per il produttore esportatore cinese al quale è stato concesso il TEM, il valore normale è stato stabilito secondo il metodo descritto al considerando 42, cioè sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno. Tuttavia, dato che questa società acquistava elettricità da un fornitore collegato, le sue spese per l’energia connesse alla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta saranno ulteriormente esaminate prima di prendere una decisione definitiva.
3.3.3.2. Egitto
(50) Per quel che riguarda i due produttori esportatori egiziani, si è accertato che per alcuni tipi di prodotto non esistevano vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. In questi casi, si è pertanto dovuto costruire il valore normale secondo il metodo di cui ai considerando 43 e 44. Per quanto riguarda i tipi di prodotti per i quali i produttori avevano realizzato vendite rappresentative sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito nel modo indicato al considerando 42, cioè sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno.
3.3.3.3. Kazakstan
(51) Poiché non è stato concesso alcun TEM, il valore normale per il Kazakstan è stato determinato come indicato ai considerando 46 e 47.
3.3.3.4. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
(52) Per quel che riguarda l’unico produttore esportatore macedone, si è accertato che non esistevano vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Si è pertanto dovuto costruire il valore normale secondo il metodo descritto al considerando 45.
3.3.3.5. Russia
(53) Per quel che riguarda i due produttori esportatori russi, si è accertato che per alcuni tipi di prodotto non esistevano vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. In questi casi, si è pertanto dovuto costruire il valore normale secondo il metodo di cui ai considerando 43 e 44. Per quanto riguarda i tipi di prodotti per i quali i produttori avevano realizzato vendite rappresentative sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito nel modo indicato al considerando 42, cioè sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno.
(54) Nel caso di un produttore esportatore russo, si è constatato che i documenti contabili non riflettevano adeguatamente i costi dell’energia connessi alla fabbricazione del prodotto in questione, poiché la media ponderata dei prezzi pagati dalla società era notevolmente inferiore (50 %) a quella del suo concorrente, per quanto entrambi fossero situati in Siberia. L’energia prodotta dal fornitore interessato è d’origine idraulica, ma questo non giustifica di per sé il basso costo dell’energia elettrica. Anche rispetto a quelli di altri fornitori d’elettricità prodotta da centrali idrauliche, ad esempio in Norvegia, i prezzi sono molto bassi. Inoltre, a questo proposito, tutti i dati disponibili indicano provvisoriamente che i prezzi dell’elettricità sul mercato interno russo sono regolamentati. È stato accertato che le autorità russe hanno fissato tariffe massime dell’energia in varie regioni della Siberia, e questa sembra la ragione principale delle enormi differenze di prezzo 3 . Come ha già osservato l’OCSE nel 2002, la regolamentazione dei prezzi dell’energia è utilizzata in Russia come un mezzo di sovvenzione alle regioni più povere, nelle quali le tariffe sono più basse che nelle regioni più ricche 4 . Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi dell’energia sono stati provvisoriamente adeguati sulla base dei costi dell’altro esportatore russo, che abbraccia due produttori situati in altre due regioni della Siberia. Nel 2003, nel procedimento antidumping riguardante il silicio, era stato effettuato un adeguamento simile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base riguardo ai prezzi praticati da questo stesso fornitore di energia 5 .
3.4. Prezzo all’esportazione
3.4.1. Repubblica popolare cinese
(55) I tre produttori esportatori cinesi hanno effettuato le loro vendite per l’esportazione nella Comunità direttamente a clienti indipendenti. Pertanto, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(56) Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori cinesi, la Commissione ha dapprima stabilito il livello della loro cooperazione. È stato effettuato un confronto fra le quantità totali esportate indicate nelle risposte al questionario dei tre produttori esportatori che avevano cooperato e il totale delle importazioni provenienti dalla RPC che erano state oggetto di dumping e calcolate come indicato al considerando 66. La percentuale ottenuta è stata del 18 %. Su questa base, il livello di cooperazione è stato ritenuto troppo scarso. Di conseguenza, i prezzi all’esportazione sono stati provvisoriamente stabiliti sulla base delle operazioni con il margine di dumping o di pregiudizio più elevato realizzate da uno dei due produttori esportatori cinesi che hanno cooperato e a cui è stato concesso il TEM o un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e dei prezzi all’esportazione del terzo produttore esportatore cinese che ha cooperato che non ha ottenuto il TEM o un trattamento individuale.
3.4.2. Egitto
(57) I due produttori esportatori egiziani hanno effettuato le loro vendite per l’esportazione nella Comunità direttamente a clienti indipendenti. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.3. Kazakstan
(58) Data la mancanza di collaborazione (il produttore esportatore ha rifiutato una verifica in loco dei dati comunicati), i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. L’esportatore interessato era stato informato delle conseguenze dell’omessa collaborazione. È stato provvisoriamente considerato adeguato un prezzo all’importazione medio ponderato per il Kazakstan stabilito sulla base dei dati Eurostat sulle importazioni per il periodo dell’inchiesta.
3.4.4. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
(59) Il produttore esportatore macedone ha effettuato le sue vendite per l’esportazione nella Comunità direttamente a clienti indipendenti. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.5. Russia
(60) I due produttori esportatori russi hanno effettuato le loro importazioni tramite parti collegate. Il prezzo all’esportazione è stato quindi costruito sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti ad acquirenti indipendenti. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, adeguamenti sono stati operati per tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e per i profitti realizzati.
3.5. Confronto
(61) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.
(62) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto di inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, i costi di imballaggio, credito, assistenza e garanzia e le commissioni.
(63) Un produttore esportatore russo e un produttore esportatore egiziano hanno chiesto l’applicazione di adeguamenti per le differenze relative allo stadio commerciale. Le loro domande sono state respinte perché le società non hanno dimostrato che tali adeguamenti erano giustificati dall’esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi per i diversi stadi commerciali nel mercato interno dei rispettivi paesi esportatori, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base.
3.6. Margini di dumping
3.6.1. Metodo generale
(64) In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, determinate come si è illustrato sopra.
(65) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
(66) Per poter calcolare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, si è determinato anzitutto il livello di omessa collaborazione. Per far ciò, si è effettuato un confronto tra il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.
(67) Quando il livello di omessa collaborazione era elevato, cioè superiore al 20 %, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato a un livello superiore al margine di dumping più elevato tra quelli calcolati per i produttori esportatori che hanno collaborato. Difatti, si ha motivo di ritenere che l’elevato livello di omessa collaborazione sia dovuto al fatto che i produttori esportatori del paese oggetto dell’inchiesta che non hanno collaborato hanno, in generale, praticato il dumping in misura maggiore rispetto a qualsiasi produttore esportatore che ha collaborato. In tali casi (ossia per la RPC e la Russia), il margine di dumping è stato fissato a un livello corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping per il tipo di prodotto più rappresentativo avente il margine di dumping e di pregiudizio più elevato, sulla base di una valutazione individuale dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(68) Quando invece il livello di collaborazione era elevato (cioè quando gli esportatori che non hanno collaborato rappresentavano meno del 20 %), si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato calcolato per un produttore esportatore del paese in questione che ha collaborato, in quanto non vi era motivo di ritenere che un produttore esportatore che non ha collaborato avesse praticato il dumping in misura inferiore.
3.6.2. Margini di dumping
3.6.2.1. Repubblica popolare cinese
a) Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM e/o il trattamento individuale
(69) Per le società cui è stato concesso il TEM o il TI, il valore normale ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato verso la Comunità è stato confrontato al prezzo medio ponderato all’esportazione del prodotto del tipo corrispondente, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(70) Su questa base, i margini medi ponderati provvisori di dumping, espressi come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
| Società | Margine di dumping provvisorio |
|---|---|
| Erdos Xijin Kuang Co., Ltd | 2,8 % |
| Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd | 57,2 % |
b) Per tutti gli altri produttori esportatori
(71) Il margine di dumping nazionale è stato calcolato sulla base di un confronto tra il prezzo all’esportazione, stabilito come indicato al considerando 56, e il valore normale, stabilito come indicato ai considerando 46 e 47.
(72) Su tale base il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente fissato al 60,7 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
3.6.2.2. Egitto
(73) Nel caso dei produttori esportatori egiziani la collaborazione è risultata significativa (circa il 95 %). I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo 20,4 %,
— Egyptian Chemical Industries KIMA, Cairo 24,8 %,
— tutte le altre società 20,4 %.
3.6.2.3. Kazakstan
(74) In assenza di collaborazione, è stato determinato solo un margine di dumping nazionale. Il margine di dumping provvisorio espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
— Kazakstan 37,1 %.
3.6.2.4. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
(75) Poiché il produttore esportatore che ha collaborato è di fatto il solo produttore di FeSi dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il grado di collaborazione è stato elevato. I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce 5,4 %,
— tutte le altre società 5,4 %.
3.6.2.5. Russia
(76) Nel caso dei produttori esportatori russi il livello di omessa collaborazione è risultato significativo (circa il 68 %). I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Chelyabinsk e Novokuznetsk 22,8 %,
— ICT Group (Bratsk Ferroalloy Plant), Bratsk 22,2 %,
— Tutte le altre società 25,5 %.
4. PREGIUDIZIO
4.1. Produzione comunitaria
(77) L’inchiesta ha stabilito che il prodotto simile è fabbricato da sette produttori nella Comunità. La denuncia è stata presentata per conto di cinque produttori comunitari. Dopo la sua apertura, un sesto produttore ha deciso di associarsi al procedimento cooperando pienamente all’inchiesta. Il settimo produttore non ha preso posizione e non ha fornito alcun dato.
4.2. Definizione dell’industria comunitaria
(78) I sei produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano il 95 % della produzione comunitaria di FeSi durante il PI. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, tali produttori si considerano pertanto costituire l’industria comunitaria.
(79) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i cinque produttori che hanno presentato la denuncia non si trovavano in alcun modo in situazioni economiche simili e che almeno due di loro non subivano alcun pregiudizio. Pertanto, questi ultimi avrebbero dovuto essere esclusi dall’inchiesta in corso per carenza di interesse.
(80) A questo proposito, va notato che, in base all’articolo 4 del regolamento di base, si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori della Comunità le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale. Lo stesso articolo precisa le circostanze nelle quali taluni produttori comunitari possono essere esclusi dalla definizione dell’industria comunitaria. Tra queste circostanze non figurano i risultati ottenuti dai produttori comunitari. Inoltre, l’esclusione di produttori sulla base dei loro risultati è contraria al principio stesso di una valutazione oggettiva della situazione dell’industria comunitaria. Per questi motivi, la domanda è stata respinta.
4.3. Consumo comunitario
(81) Il consumo comunitario è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità, al quale sono state aggiunte una stima del volume delle vendite realizzate dal produttore comunitario che non ha collaborato all’inchiesta e le importazioni in provenienza dai paesi interessati e da altri paesi terzi, secondo i dati di Eurostat. Il consumo comunitario di FeSi è rimasto stabile durante il periodo considerato, eccetto nel 2003 e 2004, anni in cui è aumentato del 6 % in conseguenza della domanda eccezionalmente elevata dell’industria siderurgica.
| Indice | 100 | 106 | 101 | 101 |
|---|
4.4. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati
4.4.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping
(82) La Commissione ha esaminato se gli effetti delle importazioni di FeSi originario della RPC, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia dovessero essere oggetto di una valutazione cumulativa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(83) Per tutti i paesi interessati il margine di dumping constatato era superiore al livello de minimis e i volumi delle importazioni non erano trascurabili: è stato dunque ritenuto appropriato procedere a una valutazione cumulativa, tenuto conto delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati dai paesi interessati e i prodotti comunitari simili. L’equivalenza delle condizioni di concorrenza era attestata dal fatto che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e il prodotto simile prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità erano simili e commercializzati tramite gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, i volumi delle importazioni erano consistenti e rappresentavano quote di mercato significative.
(84) Sulla base di quanto precede, si è concluso che le condizioni che giustificano una valutazione cumulativa delle importazioni di FeSi originarie della RPC, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia erano soddisfatte.
4.4.2. Volume e quota di mercato complessivi
(85) Secondo i dati Eurostat, i volumi delle importazioni dalla RPC, dall’Egitto, dal Kazakstan, dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Russia sono aumentati notevolmente, passando da 134 081 tonnellate nel 2003 a 452 108 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato aggregata dei paesi interessati è aumentata costantemente, passando dal 15,4 % al 51,2 % nel corso dello stesso periodo. Questa evoluzione si è prodotta mentre i consumi si sono mantenuti pressoché stabili, eccetto nel 2004, come già si è rilevato.
| Indice | 100 | 104 | 102 | 103 |
|---|
4.4.3. Prezzi
4.4.3.1. Andamento dei prezzi
(86) Tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati è aumentato del 3 %. In particolare, i prezzi sono cresciuti del 4 % nel 2004 (anno caratterizzato da un aumento significativo della domanda di acciaio nel mondo), sono diminuiti del 2 % nel 2005 e poi sono aumentati dell’1 % circa nel periodo dell’inchiesta.
4.4.3.2. Sottoquotazione
(87) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi al PI. L’industria comunitaria e i produttori esportatori interessati sono stati invitati a comunicare informazioni sui prezzi di vendita del FeSi secondo la tipologia basata sui criteri indicati al considerando 38.
(88) I prezzi di vendita dell’industria comunitaria erano quelli praticati ad acquirenti indipendenti, con un eventuale adeguamento franco fabbrica, vale a dire escludendo le spese di trasporto nella Comunità e dopo deduzione di eventuali sconti e riduzioni. Questi prezzi sono stati comparati con i prezzi delle importazioni dei produttori interessati che hanno collaborato all’inchiesta. Per quanto riguarda il Kazakstan, in mancanza di cooperazione, il prezzo medio ponderato all’esportazione è stato desunto dai dati Eurostat. Per la RPC, l’Egitto, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Russia il confronto è stato effettuato con i prezzi all’esportazione praticati dai produttori esportatori che hanno collaborato, al netto di sconti, debitamente adeguati, se necessario, ai prezzi cif frontiera comunitaria e debitamente adeguati per tenere conto dei dazi convenzionali e delle spese di scarico e di sdoganamento.
(89) Il confronto ha mostrato che, nel periodo dell’inchiesta, il prodotto in esame è stato venduto nella Comunità a prezzi inferiori dal 4 all’11 % a quelli dell’industria comunitaria, secondo il produttore esportatore interessato, ad eccezione di un produttore esportatore russo, di un egiziano e di quello dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali nessuna sottoquotazione è stata constatata. Risulta tuttavia da un’analisi per tipo che i prezzi praticati dai produttori esportatori interessati erano, in molti casi, nettamente inferiori ai margini medi di sottoquotazione summenzionati o, nel caso dei produttori esportatori per i quali nessuna sottoquotazione è stata constatata, che margini di sottoquotazione erano definiti per alcuni tipi di prodotti. Inoltre, tenuto conto delle perdite rilevanti subite dall’industria comunitaria, i margini di sottoquotazione non riflettono pienamente l’effetto delle importazioni in dumping sui prezzi, in quanto il calo dei prezzi è stato notevole. Infine, l’ammontare della sottoquotazione constatata non deve essere considerato trascurabile tenuto conto della natura del prodotto, che è una materia prima sensibile anche a variazioni di prezzo minime.
4.5. Situazione dell’industria comunitaria
(90) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indici economici in rapporto con la situazione di tale industria nel periodo considerato.
4.5.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione delle capacità
(91) Tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta la produzione è diminuita del 40 %. L’evoluzione dei volumi di produzione è stata la seguente:
| Indice | 100 | 98 | 78 | 60 |
|---|
(92) La capacità di produzione è stata determinata sulla base della capacità nominale teorica delle unità di produzione dell’industria comunitaria. A tale riguardo, la capacità di produzione si è mantenuta stabile nel corso del periodo in esame. In conseguenza del calo dei volumi di produzione, l’utilizzazione della capacità è diminuita nella stessa misura della produzione nel periodo in esame.
(93) Tuttavia, la capacità di produzione è stata adeguata per tenere conto del fatto che durante il periodo in esame due produttori comunitari hanno trasferito una parte della loro produzione dal FeSi ad altre ferroleghe.
| Indice | 100 | 99 | 83 | 64 |
|---|
4.5.2. Scorte
(94) Le scorte sono diminuite del 46 % durante il periodo in esame, parallelamente al calo della produzione dell’industria comunitaria.
| Indice | 100 | 104 | 73 | 53 |
|---|
4.5.3. Volume delle vendite, quote di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità
(95) Le vendite di FeSi dell’industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuite costantemente, passando da 250 316 tonnellate nel 2003 a 156 633 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, il che rappresenta un calo del 38 %. L’industria comunitaria ha quindi registrato una perdita di quota di mercato di 11 punti percentuali. La quota di mercato è scesa dal 28,7 % nel 2003 al 17,7 % nel periodo dell’inchiesta.
| Indice | 100 | 92 | 78 | 62 |
|---|
(96) I prezzi di vendita medi a clienti indipendenti sul mercato della Comunità si sono mantenuti piuttosto stabili tra il 2004 e il periodo dell’inchiesta, dopo un aumento del 10 % dal 2003 a 2004. In particolare, un lieve aumento è stato registrato tra il 2004 e il 2005, dopo di che i prezzi hanno ritrovato il livello del 2004. L’aumento dei prezzi ha rispecchiato una certa crescita dei costi e uno spostamento verso prodotti di maggior valore, a scapito delle quote di mercato. Tuttavia, i livelli dei prezzi attuali non sono sostenibili, poiché l’industria comunitaria è costretta a vendere sottocosto per mantenersi sul mercato.
| Indice | 100 | 110 | 107 | 110 |
|---|
4.5.4. Redditività e flusso di cassa
(97) Durante il periodo in esame, la redditività dell’industria comunitaria è scesa da un modesto profitto del 2,3 % nel 2003 a – 12,9 % nel PI. Un lieve aumento si è constatato nel 2004, anno di eccezionale prosperità per l’industria siderurgica e le attività connesse. Ma dopo questo periodo è subentrata una netta tendenza al calo della redditività. Questo andamento è soprattutto dovuto alla forte diminuzione della produzione comunitaria (– 40 %) e al corrispondente declino dell’utilizzo delle capacità (– 18 punti), che hanno portato a un aumento relativamente elevato dei costi fissi unitari per unità prodotta e hanno impedito all’industria comunitaria di sfruttare le economie di scala che un utilizzo delle capacità più elevato avrebbe permesso. In minore misura, sulla redditività ha inciso negativamente anche il fatto che dal 2004, l’industria comunitaria non è stata in grado di alzare i suoi prezzi di vendita al livello necessario per compensare gli aumenti di prezzo dell’energia e di alcune materie prime che sono intervenuti a partire da quell’anno.
| Margine di profitto al lordo delle imposte | 2,3 % | 2,7 % | –9,2 % | –12,9 % |
|---|
(98) Anche il flusso di cassa si è ridotto nel periodo in esame, contemporaneamente alla riduzione degli utili.
| Indice | 100 | 128 | – 129 | – 154 |
|---|
4.5.5. Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
(99) Durante il periodo considerato, gli investimenti hanno conosciuto un andamento positivo. Gli investimenti hanno soprattutto riguardato l’ammodernamento degli impianti di produzione per la loro messa in conformità con le norme ambientali.
| Indice | 100 | 164 | 510 | 304 |
|---|
(100) L’utile sul capitale investito risultante dalla produzione e dalle vendite del prodotto simile è stato negativo e si è fortemente ridotto nel periodo considerato, parallelamente all’andamento negativo della redditività di cui si è detto.
| Indice | 100 | 105 | – 246 | – 250 |
|---|
(101) Nulla indica che l’industria comunitaria, composta principalmente da società di dimensione media impegnate anche in altri tipi di produzione, abbia avuto difficoltà a mobilitare capitali per le sue attività e si è quindi concluso che l’industria comunitaria è stata in grado di mobilitare capitali durante tutto il periodo considerato.
4.5.6. Occupazione, produttività e salari
(102) L’evoluzione dell’occupazione, della produttività e dei salari è stata la seguente:
| Indice | 100 | 135 | 124 | 120 |
|---|
(103) Il numero dei dipendenti è diminuito del 27 % nel corso del periodo in esame. In conseguenza del calo dei volumi di produzione, la produttività ha registrato dal 2004 un andamento negativo. Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 20 % durante il periodo in esame.
4.5.7. Crescita
(104) Mentre il consumo comunitario è aumentato appena dell’1 % nel corso del periodo considerato, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è diminuito del 37 % e quello delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 35,8 %. La conseguenza è stata la riduzione della quota di mercato dell’industria comunitaria, mentre quella dei paesi interessati è aumentata.
4.5.8. Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(105) I margini di dumping per la RPC, l’Egitto, il Kazakstan, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Russia sono specificati sopra nella sezione relativa al dumping. I margini in questione sono nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.
(106) Nulla indica che l’industria comunitaria stia recuperando dagli effetti di pratiche passate di dumping o sovvenzione. Si osserva che le importazioni di FeSi non sono state oggetto di alcuna misura dal 2001.
4.5.9. Conclusioni in merito al pregiudizio
(107) L’analisi degli indicatori di pregiudizio mostra che la situazione dell’industria comunitaria si è nettamente deteriorata dopo il 2003 e ha toccato il punto più basso nel corso del periodo dell’inchiesta, quando l’industria ha registrato una perdita del 12,9 %.
(108) Nel contesto di un consumo piuttosto stabile durante il periodo considerato, la produzione comunitaria è scesa del 40 % e l’utilizzo delle capacità di 28 punti nel corso dello stesso periodo. Le vendite sul mercato comunitario sono diminuite del 37 % in volume e del 31 % in valore, il che ha portato a una riduzione della quota di mercato dal 28,7 % nel 2003 al 17,7 % per il periodo dell’inchiesta. I prezzi unitari medi sono saliti del 10 % nel periodo considerato ma sono rimasti stabili tra il 2004 e il periodo dell’inchiesta. Il forte calo della produzione causato dalla caduta dei volumi delle vendite ha fatto perdere all’industria comunitaria la possibilità di realizzare economie di scala, in quanto i costi unitari fissi per unità prodotta sono notevolmente aumentati. Inoltre, a partire dal 2004 l’industria comunitaria non è stata in grado di alzare i suoi prezzi al livello necessario per compensare l’aumento di alcuni dei suoi costi di produzione. Questi due fattori hanno determinato una sensibile diminuzione della redditività nel periodo dell’inchiesta.
(109) Gli investimenti hanno avuto un andamento positivo determinato dalla necessità per l’industria comunitaria di conformarsi alle norme ambientali. Anche le scorte hanno conosciuto un’evoluzione favorevole (diminuzione del 47 % in valore nel corso del periodo considerato), che è tuttavia dovuta soprattutto al forte calo della produzione. Tutti gli altri indicatori di pregiudizio confermano la situazione negativa dell’industria comunitaria. L’utile sul capitale investito e i flussi di cassa sono stati negativi e la produttività è diminuita.
(110) Considerato quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Introduzione
(111) Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di FeSi oggetto di dumping originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. In questa analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per evitare che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori sia attribuito alle importazioni in questione.
5.2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(112) Tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta, il volume delle importazioni in dumping è aumentato del 237 % e la corrispondente quota del mercato comunitario di 35,8 punti. Il prezzo medio di queste importazioni è aumentato del 3 % tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta ma è rimasto nettamente inferiore a quelli dell’industria comunitaria nel corso dello stesso periodo. Inoltre, nel periodo dell’inchiesta i prezzi medi delle importazioni in dumping erano inferiori dal 3,7 all’11 % a quelli dell’industria comunitaria, secondo il produttore esportatore interessato, ad eccezione di tre produttori esportatori che hanno collaborato, per i quali non è stata constatata alcuna sottoquotazione. Inoltre, i prezzi dell’industria comunitaria hanno subito un calo.
(113) Il forte aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati a basso prezzo e in dumping e l’incremento della loro quota di mercato nel corso del periodo considerato hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, in particolare in termini di redditività, volumi di vendite, quota di mercato, produzione, utilizzazione delle capacità, flusso di cassa, utile sul capitale investito e occupazione. Inoltre, l’industria comunitaria non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi a un livello sufficiente per coprire tutti i suoi costi, perché i suoi prezzi di vendita hanno subito nel corso del periodo dell’inchiesta una sottoquotazione per effetto delle importazioni in dumping.
(114) Si conclude pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping hanno avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria.
5.3. Effetti dovuti ad altri fattori
5.3.1. Importazioni da altri paesi terzi
(115) L’analisi delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi i paesi interessati, si è basata sui dati Eurostat. Nel caso della Norvegia è stato possibile confrontare questi dati con le informazioni fornite dai produttori del paese di riferimento, il che ha permesso di confermare l’attendibilità dei dati Eurostat.
(116) Nel periodo in esame le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono diminuite del 45 % circa, passando da circa 477 400 tonnellate nel 2003 a circa 264 600 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato corrispondente è scesa dal 54,8 % al 30 %. Nel corso dello stesso periodo i prezzi di queste importazioni sono aumentati del 7 % (passando da 609 EUR/t nel 2003 a 653 EUR/t nel PI). Il prezzo medio di queste importazioni era nel periodo considerato superiore a quello delle importazioni dai paesi interessati e leggermente inferiore a quello dell’industria comunitaria (tra 2,3 % e 5,7 %) nello stesso periodo. Nel periodo dell’inchiesta, le principali fonti d’importazione da altri paesi terzi erano la Norvegia, l’Islanda e il Venezuela.
| Indice | 100 | 106 | 108 | 107 |
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5.3.1.1. Norvegia
(117) Le importazioni dalla Norvegia hanno avuto un andamento in certa misura simile a quella dell’industria comunitaria: una diminuzione rilevante dei volumi e della quota di mercato. Nel corso del periodo dell’inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Norvegia era di 686 EUR/t, il che significa che il costo dei prodotti norvegesi era assai più elevato di quello delle importazioni dai paesi interessati ed equivalente a quello dei prodotti venduti dall’industria comunitaria. Di conseguenza, si conclude che le importazioni dalla Norvegia non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
| Quota di mercato | 21 % | 30 % | 21 % | 10 % |
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5.3.1.2. Islanda
(118) Le importazioni dall’Islanda sono aumentate del 16 % e hanno guadagnato 1,2 punti di quota di mercato nel corso del periodo considerato (periodo dell’inchiesta = 9,3 %). Il fatto che uno dei principali produttori norvegesi abbia trasferito parte della sua produzione in Islanda, dove le condizioni di produzione del FeSi sono più favorevoli, può spiegare in certa misura questo andamento. Il prezzo medio delle importazioni dall’Islanda era inferiore ai prezzi praticati dall’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta, ma nettamente superiore al prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati (12 %). Quindi, se non si può escludere che le importazioni dall’Islanda abbiano potuto avere un effetto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, tale incidenza non può tuttavia essere considerata significativa in rapporto al volume e ai prezzi delle importazioni in dumping.
| Quota di mercato | 8,1 % | 9,3 % | 8,0 % | 9,3 % |
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5.3.1.3. Brasile
(119) Dei paesi terzi non interessati dall’inchiesta, il terzo per importanza delle quantità importate nel periodo dell’inchiesta era il Brasile. Le importazioni dal Brasile sono diminuite dell’11 % in volume e la corrispondente quota di mercato dello 0,4 % nel corso del periodo considerato. Nel corso dell’intero periodo, il prezzo medio delle importazioni dal Brasile era superiore al prezzo medio dell’industria comunitaria. Di conseguenza, si conclude che le importazioni dal Brasile non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
| Quota di mercato | 3,4 % | 2,7 % | 2,7 % | 3,0 % |
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5.3.1.4. Venezuela
(120) Le importazioni in provenienza dal Venezuela sono aumentate del 140 % e la loro quota di mercato è cresciuta di 1,3 punti nel corso del periodo considerato, toccando il 2,2 % nel periodo dell’inchiesta. Queste importazioni hanno raggiunto livelli significativi soltanto nel corso del periodo dell’inchiesta perché la loro quota di mercato era inferiore all’1 % nel resto del periodo considerato. Nell’insieme, il Venezuela è rimasto un attore molto modesto sul mercato della Comunità. Il prezzo medio delle importazioni dal Venezuela era inferiore ai prezzi praticati dall’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta, ma nettamente superiore al prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati (9 %). Se non si può escludere che queste importazioni abbiano potuto avere un’incidenza negativa sulla situazione dell’industria comunitaria, tale incidenza non può tuttavia essere considerata significativa in rapporto al volume e ai prezzi delle importazioni in dumping.
| Quota di mercato | 0,9 % | 0 % | 0,5 % | 2,2 % |
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(121) Sulla base di quanto precede, si è concluso che le importazioni originarie di altri paesi terzi non hanno contribuito in misura rilevante al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
5.3.2. Concorrenza degli altri produttori comunitari
(122) Come già indicato nel considerando 77, un altro produttore comunitario non ha collaborato all’inchiesta. Sulla base delle informazioni fornite durante l’inchiesta da produttori che hanno collaborato, si stima che il volume delle sue vendite e la sua quota di mercato nella Comunità si siano mantenuti stabili, a livelli trascurabili, nel corso del periodo considerato. L’altro produttore non ha quindi guadagnato volumi di vendita o quote di mercato a scapito dell’industria comunitaria. Non erano disponibili informazioni sui prezzi dell’altro produttore comunitario.
(123) Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra e in mancanza di informazioni contrarie, si conclude che l’altro produttore comunitario non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
5.3.3. Andamento della domanda
(124) Per quanto riguarda l’andamento della domanda, il consumo apparente di FeSi sul mercato della Comunità si è mantenuto piuttosto stabile nel corso del periodo considerato, tranne che nel 2004. Pertanto, il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria non può essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.
5.3.4. Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria
(125) Per quanto riguarda le vendite realizzate dall’industria comunitaria al di fuori della Comunità, l’inchiesta ha dimostrato che nel corso del periodo considerato c’è stato un aumento generale del 69 % in termini di volume. Durante lo stesso periodo, il prezzo di vendita unitario era superiore del 22 % in media a quelli praticati sul mercato della Comunità. Tuttavia, la percentuale delle esportazioni sul volume totale delle vendite dell’industria comunitaria è rimasta bassa (3,1 % circa della produzione) per tutto il periodo considerato. Si ritiene pertanto che l’attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
5.3.5. Oscillazioni monetarie
(126) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il deprezzamento del dollaro USA rispetto all’euro ha favorito le importazioni di FeSi nella Comunità europea. Tra il 2003 e il 2004 il dollaro si è infatti svalutato del 9,7 % rispetto all’euro. Tra il 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta il deprezzamento del dollaro rispetto alla moneta è stato però solo del 2,7 %. Né l’andamento dei prezzi dell’industria comunitaria né i volumi delle importazioni dai paesi interessati o da altri paesi terzi riflettono questo relativo rallentamento della svalutazione del dollaro rispetto all’euro.
(127) Il ribasso del dollaro statunitense rispetto all’euro è quindi da considerarsi trascurabile e non può essere visto come una causa determinante della perdita di quote di mercato da parte dell’industria comunitaria. Di conseguenza, si è provvisoriamente concluso che l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro non ha costituito un fattore di pregiudizio rilevante per l’industria comunitaria e l’argomento è stato respinto.
(128) Si ricorda inoltre che è compito dell’inchiesta stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping causa pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un’analisi dei fattori che incidono sul loro livello.
(129) Quanto sopra è confermato dal testo dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni in dumping. Nell’elenco degli altri fattori noti contenuto in questo articolo non figura alcun fattore attinente al livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. In breve, se le esportazioni sono oggetto di dumping, anche se hanno beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio, non si vede come tale evoluzione dei tassi di cambio possa costituire un altro fattore di pregiudizio.
(130) L’analisi dei fattori che incidono sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che si tratti di fluttuazioni dei tassi di cambio o di altro, non porta ad alcun risultato e va oltre le disposizioni del regolamento di base. Per questo stesso motivo, gli argomenti concernenti le fluttuazioni del tasso di cambio sono stati provvisoriamente respinti.
5.3.6. Altri fattori
(131) Vari utilizzatori e importatori hanno sostenuto che l’industria comunitaria subisce un pregiudizio a causa del livello elevato dei suoi costi di produzione, dovuto in particolare all’aumento dei costi dell’elettricità in Europa.
(132) Se è vero che i costi dell’elettricità costituiscono una parte importante dei costi di produzione del prodotto in esame, l’inchiesta ha anche dimostrato che i prezzi dell’energia sono aumentati in tutto il mondo, inclusi i paesi interessati, in alcuni casi in misura assai maggiore che in Europa.
(133) Tenuto conto di questa situazione, non si ritiene che il fattore del prezzo dell’energia possa portare a escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio rilevante subito dall’industria comunitaria.
(134) Una delle parti interessate ha sostenuto che è stata la stessa industria comunitaria a infliggersi un pregiudizio, sostituendo parte della sua produzione di FeSi con altre leghe, in particolare il ferromanganese e il silicomanganese.
(135) L’indagine ha rivelato che questa sostituzione è possibile a condizione che l’attrezzatura tecnica dei forni consenta il cambiamento di produzione. L’industria comunitaria dispone soltanto di alcuni forni di questo tipo, il che limita le possibilità di modificare la produzione in funzione delle tendenze del mercato. In realtà, solo tre produttori comunitari hanno già forni di questo tipo, ma anche per loro il cambiamento di produzione ha costi molto elevati, a causa dell’indisponibilità degli impianti dovuta alla necessità di procedere alla loro pulizia e al loro adattamento alla nuova produzione, per un periodo che può andare fino a 14 giorni. Un altro fattore limita queste conversioni: la difficoltà di approvvigionamento in materie prime indispensabili alla produzione di leghe di manganese, in quanto i pochi fornitori mondiali di queste materie prime sono situati al di fuori della Comunità e operano sulla base di contratti a lungo termine. Nonostante questi limiti, una parte della produzione è stata riconvertita nel 2004, quando sul mercato comunitario mancavano le leghe di manganese, mentre l’offerta di FeSi era sufficiente.
(136) In conclusione, la decisione di alcuni produttori comunitari di ridurre la loro produzione non è stata volontaria, come ha sostenuto la parte interessata, ma è stata causata dal dumping sulle importazioni, che ha impedito all’industria comunitaria di realizzare in condizioni di redditività vendite del prodotto simile. Di conseguenza, l’argomento relativo a un pregiudizio autoinflitto è stato respinto.
5.4. Conclusioni sul nesso di causalità
(137) L’analisi che precede ha dimostrato che le importazioni dai paesi interessati sono fortemente aumentate in volume e in quota di mercato nel corso del periodo considerato. Inoltre, nel periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni in dumping sono stati inferiori a quelli delle vendite dell’industria comunitaria.
(138) L’aumento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati ha coinciso con un calo significativo del volume delle vendite dell’industria comunitaria e della sua quota di mercato. Parallelamente, l’industria comunitaria non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi a un livello sufficiente per coprire tutti i suoi costi, perché i suoi prezzi di vendita hanno subito una sottoquotazione nel corso del periodo dell’inchiesta per effetto delle importazioni in dumping. Questa situazione, tra l’altro, ha portato a perdite sostanziali per l’industria comunitaria.
(139) Inoltre, dall’esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all’industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante sull’industria stessa.
(140) In base all’analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni originarie dei paesi interessati hanno causato all’industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
6.1. Osservazione preliminare
(141) In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di dumping, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell’interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell’industria comunitaria, degli importatori, dei fornitori di materie prime e degli utilizzatori del prodotto in esame.
6.2. Inchiesta
(142) Per valutare il probabile impatto derivante dall’adozione o dalla mancata adozione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate. La Commissione ha inviato i questionari a sette produttori comunitari, a tre fornitori di materie prime, a 72 importatori e a 31 utilizzatori del prodotto in esame. Hanno risposto sei produttori comunitari, tre fornitori di materie prime, sette importatori e otto utilizzatori.
6.3. Interesse dell’industria comunitaria
6.3.1. Carattere e struttura dell’industria comunitaria
(143) L’industria comunitaria è composta principalmente da società di media dimensione stabilite in sei Stati membri (Spagna, Francia, Svezia, Slovenia, Slovacchia e Polonia). Nel periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria impiegava 1 153 persone e acquistava le materie prime da fornitori comunitari, con una conseguente incidenza sui livelli occupazionali dei fornitori di materia prima.
6.3.2. Effetto dell’istituzione/non istituzione delle misure sull’industria comunitaria
(144) Il pregiudizio constatato è consistito in di un forte calo del volume delle vendite e in un insufficiente aumento del prezzo di vendita, che hanno portato l’industria comunitaria a subire perdite. L’istituzione di un dazio antidumping dovrebbe avere per conseguenza un aumento del volume di FeSi venduto dall’industria comunitaria. Anche i prezzi sul mercato comunitario dovrebbero in una certa misura aumentare. Ciò consentirebbe all’industria comunitaria di raggiungere un livello di redditività accettabile. Tuttavia, è poco probabile che i prezzi dell’industria comunitaria aumentino di più che di un importo modesto, date le condizioni di concorrenza esistenti tra i produttori comunitari e la presenza di altre importazioni a basso prezzo non soggette a misure antidumping.
(145) Si ritiene che l’istituzione delle misure servirà a ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Va notato che le perdite dell’industria comunitaria sono in gran parte imputabili alla difficoltà di questa industria a competere con le importazioni oggetto di dumping e a basso prezzo, originarie dei paesi interessati. Qualora vengano adottate misure, l’industria comunitaria sarà in grado di recuperare almeno una parte della quota di mercato perduta, con un conseguente effetto positivo sulla sua redditività.
(146) Come si è detto, l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni in dumping originarie dei paesi interessati. Qualora non vengano istituite misure antidumping, è probabile che la situazione dell’industria continui a deteriorarsi, il che avrebbe come conseguenza ulteriori perdite di occupazione e vanificherebbe gli investimenti realizzati negli ultimi anni. L’effetto di ribasso dei prezzi esercitato dalle importazioni in dumping continuerebbe a vanificare tutti gli sforzi dell’industria comunitaria volti, in particolare, a recuperare un’effettiva redditività. Non adottare misure comprometterebbe la presenza di tale industria sul mercato comunitario nel lungo periodo ed è pressoché certo che almeno alcuni produttori comunitari sarebbero costretti a cessare l’attività a causa della concorrenza delle importazioni in dumping.
(147) In conclusione, le misure dovrebbero dare all’industria comunitaria la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato nell’ambito di questa inchiesta.
6.4. Interesse dell’altro produttore comunitario
(148) C’è nella Comunità un solo altro produttore, oltre all’industria comunitaria. In mancanza di cooperazione e, quindi, di dati precisi riguardanti la sua attività, si stima, sulla base delle informazioni fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato, che la produzione di questa società rappresenti dal 6 % all’8 % di quella dell’industria comunitaria. Se fossero istituite misure antidumping, l’altro produttore comunitario dovrebbe beneficiare degli stessi effetti positivi, enunciati al considerando 144, di cui godrebbe l’industria comunitaria.
(149) In conclusione, l’altro produttore comunitario sarebbe sicuramente avvantaggiato dall’istituzione di misure antidumping.
6.5. Interesse dei fornitori di materie prime
(150) Hanno risposto al questionario tre fornitori di materie prime, che forniscono all’industria comunitaria elettricità, quarzite e coke.
(151) Se saranno istituite misure e l’industria comunitaria recupererà la quota di mercato perduta, anche i fornitori di materie prime saranno in grado di incrementare le vendite dei loro prodotti. Poiché le materie prime in questione rappresentano una parte rilevante del fatturato di queste società, l’istituzione di misure contribuirà a migliorare la situazione finanziaria dei fornitori di materie prime.
(152) Se non saranno istituite misure, le vendite dell’industria comunitaria continueranno a diminuire, e di conseguenza anche la domanda di materie prime. Tale eventualità si ripercuoterebbe negativamente sulla redditività dei fornitori di materie prime.
6.6. Interesse degli importatori
(153) Sette risposte al questionario sono pervenute alla Commissione da parte degli importatori. I sette importatori che hanno collaborato rappresentavano, durante il periodo dell’inchiesta, circa il 12,7 % del consumo comunitario totale di FeSi. Tutti si sono dichiarati contrari all’istituzione di misure.
(154) Il margine di profitto medio ponderato degli importatori sulle vendite del prodotto in questione è del 6 %. Essi sarebbero quindi in grado di sopportare parte degli eventuali aumenti di prezzo e di ripercuoterli in parte sui loro clienti. Considerato il livello medio ponderato dei dazi che saranno istituiti per le società che operano in condizioni di economia di mercato e considerate le fonti alternative disponibili sulle quali non gravano dazi, è probabile che l’eventuale aumento di prezzo sarà in ogni caso limitato.
(155) Questo punto di vista è stato condiviso da un importatore che ha collaborato, che ha confermato che l’Ucraina, già grande esportatore del prodotto in esame, dispone di capacità non utilizzate che potrebbero essere nuovamente sfruttate in condizioni di mercato più favorevoli.
(156) Lo stesso importatore ha confermato che il suo principale fornitore situato in Europa, ma non nella CE, ha cessato la produzione nell’agosto 2005 ma l’ha ripresa all’inizio del 2007 utilizzando le sue capacità all’80 %. Il produttore in questione dovrebbe essere in grado di ristabilire interamente le sue capacità, producendo così 100 000 tonnellate supplementari del prodotto in esame.
(157) Poiché le importazioni del prodotto in esame dai paesi oggetto dell’inchiesta rappresentano in media circa il 12 % del fatturato totale degli importatori, l’istituzione di un dazio non avrà sensibili effetti negativi sulla situazione finanziaria di questi ultimi.
(158) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che gli eventuali effetti delle misure antidumping non avranno, con ogni probabilità, un impatto rilevante sugli importatori.
6.7. Interesse degli utilizzatori
(159) Sono pervenute otto risposte al questionario di utilizzatori e una di un’associazione di utilizzatori. È stata realizzata una visita di verifica presso la società che ha acquistato la maggiore quantità di FeSi durante il periodo dell’inchiesta. Gli otto utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano, durante il periodo dell’inchiesta, circa il 24 % del consumo comunitario totale di FeSi. Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato hanno espresso la loro opposizione all’istituzione di dazi antidumping nel timore di perdere una fonte di approvvigionamento del prodotto in esame a basso prezzo, il che nuocerebbe alla loro competitività sul mercato «a valle» rispetto ai concorrenti dei paesi terzi.
(160) Gli utilizzatori di FeSi sono concentrati nell’industria siderurgica. Una tonnellata d’acciaio contiene circa 3-4 chilogrammi di FeSi; una tonnellata d’acciaio inossidabile circa 20 chilogrammi di FeSi. Sulla base delle risposte al questionario, di una visita di verifica presso un utilizzatore e delle informazioni fornite nel corso delle audizioni, si è stabilito che il FeSi rappresenta al massimo lo 0,7 % del totale dei costi di produzione dell’industria siderurgica. Questa media è inferiore ed è, ad esempio, dello 0,6 % per i profilati d’acciaio, dello 0,59 % per le lamiere d’acciaio, dello 0,4 % per la vergella, dello 0,24 % per le lamiere sottili a freddo e dello 0,14 % per i prodotti in acciaio laminato a freddo e in acciaio galvanizzato e colorato, i laminati mercantili e i blumi.
(161) Alcuni utilizzatori hanno anche confermato che gli effetti di misure antidumping sarebbero scarsi dato che esistono altri fornitori non sottoposti a queste misure.
(162) Altri hanno confermato che ai fini della loro produzione, il FeSi può essere sostituito, almeno in parte, con altre ferroleghe, in particolare il silicomanganese e il silicio metallo.
(163) Poiché il margine di profitto medio ponderato degli utilizzatori del prodotto in esame è del 10,4 %, si stima che anche un aumento notevole del 30 % di tutti i prezzi del FeSi ridurrebbe la redditività dei produttori di acciaio solo dello 0,2 % circa. Dato che le misure comporterebbero, in media, un tasso inferiore, l’incidenza di eventuali misure sulla redditività dell’industria siderurgica sarebbe molto limitata e gli utilizzatori non avrebbero alcuna difficoltà a sostenere i costi indotti da queste misure. Inoltre, i produttori di acciaio avrebbero comunque la possibilità di ripercuotere gli effetti di un aumento di prezzi del prodotto in esame, che sarebbero limitati dato lo scarso peso del FeSi nei costi totali della produzione di acciaio. Il numero di posti di lavoro in queste società direttamente in relazione con i prodotti per i quali è utilizzato il FeSi era di 45 000 circa.
(164) È stato sostenuto che l’industria comunitaria non è in grado di soddisfare l’intera domanda di FeSi della Comunità. A questo proposito, si ricorda che le misure non sono intese ad impedire le importazioni nella Comunità, ma ad assicurare che non siano effettuate a prezzi di dumping che arrecano pregiudizio. I paesi interessati possono continuare ad esportare nella Comunità, ma a prezzi non di dumping e non pregiudizievoli. Per quanto sia possibile, a seguito dell’istituzione di misure, una diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato delle importazioni interessate, le importazioni da altri paesi terzi continueranno a rappresentare un’importante fonte alternativa di approvvigionamento. Il ripristino di condizioni di mercato normali dovrebbe inoltre accrescere l’attrattiva del mercato comunitario per queste altre fonti di approvvigionamento. Inoltre, se l’industria comunitaria deteneva una quota di mercato di circa il 18 % nel periodo dell’inchiesta, si ricorda che l’utilizzazione delle sue capacità era scesa nello stesso periodo al livello mai toccato del 50 %, il che questo implica che essa possiede un potenziale rilevante di aumento del suo volume di produzione prima di raggiungere limiti di capacità. Considerando quanto precede, l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe causare scarsità di approvvigionamento.
(165) Si è anche constatato che gli utilizzatori erano molto interessati a disporre di fonti di approvvigionamento affidabili e non troppo distanti. L’industria comunitaria è in grado di soddisfare queste due condizioni.
(166) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che gli eventuali effetti delle misure antidumping non avranno, con ogni probabilità, conseguenze di rilievo per gli utilizzatori. Tuttavia, la Commissione esaminerà ulteriormente gli effetti delle misure provvisorie sulla situazione degli utilizzatori prima di prendere una decisione definitiva.
6.8. Concorrenza ed effetti di distorsione sugli scambi
(167) Per quanto riguarda gli effetti delle eventuali misure antidumping sulla concorrenza all’interno della Comunità, i produttori esportatori interessati che hanno collaborato all’inchiesta, data la forte posizione che detengono sul mercato, continueranno probabilmente a vendere i loro prodotti, benché a prezzi non di dumping. Anzi, le aliquote relativamente basse dei dazi proposti per i produttori esportatori operanti in condizioni di economia di mercato che hanno collaborato dovrebbero consentire loro di operare sul mercato comunitario in condizioni eque. Di conseguenza, data la gamma complessiva dei dazi imposti, è probabile che sul mercato comunitario rimanga un numero sufficiente di imprese concorrenti importanti, inclusi i produttori dei paesi interessati, di Norvegia, Islanda, Venezuela e Ucraina. Pertanto, gli utilizzatori continueranno a poter scegliere tra diversi fornitori di FeSi. D’altra parte, se non venissero istituite misure, il futuro dei produttori comunitari potrebbe essere messo a repentaglio. La loro scomparsa non solo ridurrebbe di fatto la concorrenza sul mercato della Comunità, ma limiterebbe anche il numero di fonti di approvvigionamento affidabili, che, come si è detto, sono di grande importanza per gli utilizzatori.
6.9. Conclusioni in merito all’interesse della Comunità
(168) Per le ragioni suesposte, la Commissione ha concluso, in via provvisoria, che non esistono validi motivi che impediscano, nel caso in esame, l’istituzione di dazi antidumping. Tuttavia, la Commissione esaminerà ulteriormente gli aspetti relativi all’interesse della Comunità prima di prendere una decisione definitiva.
7. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(169) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping in questione arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.
(170) Per stabilire l’aliquota del dazio la Commissione ha tenuto conto del livello dei margini di dumping riscontrati e dell’importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
(171) Sulla base dei precedenti risultati dell’industria comunitaria e di una stima ragionevole per garantire a lungo termine gli investimenti produttivi dell’industria, è stato considerato che un margine di profitto pari al 5 % del fatturato sia il minimo che l’industria comunitaria avrebbe potuto prevedere in assenza di dumping pregiudizievole. L’aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dell’industria comunitario per tener conto delle perdite effettive registrate e aggiungendo il summenzionato margine di profitto. L’eventuale differenza risultante da questo confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale all’importazione cif.
7.2. Misure provvisorie
(172) Alla luce di quanto precede, si ritiene che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, sulle importazioni originarie della RPC, della Russia, dell’Egitto, del Kazakstan e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, in base alla regola del dazio più basso.
(173) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle singole società, indicate nel presente regolamento, sono state definite in base ai risultati dell’inchiesta e rispecchiano quindi la situazione delle società in questione accertata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(174) Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:
| Paese | Società | Livello di eliminazione del pregiudizio | Margine di dumping | Aliquota del dazio antidumping |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Erdos Xijin Kuang Co., Ltd | 21,4 % | 2,8 % | 2,8 % |
| Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd | 33,7 % | 57,2 % | 33,7 % | |
| Tutte le altre società | 35,5 % | 60,7 % | 35,5 % | |
| Russia | Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk e Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk | 31,1 % | 22,8 % | 22,8 % |
| Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk | 18,8 % | 22,2 % | 18,8 % | |
| Tutte le altre società | 36,6 % | 25,5 % | 25,5 % | |
| Egitto | The Egyptian Ferroalloys Company | 24,4 % | 20,4 % | 20,4 % |
| Egyptian Chemical Industries KIMA | 18,0 % | 24,8 % | 18,0 % | |
| Tutte le altre società | 24,4 % | 20,4 % | 20,4 % | |
| Kazakstan | Tutte le società | 33,9 % | 37,1 % | 33,9 % |
| Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | Tutte le società | 19,0 % | 5,4 % | 5,4 % |
7.3. Impegni
(175) Il produttore esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha offerto un impegno sui prezzi, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo modo, ha accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni. Inoltre, la natura del prodotto, la struttura della società e l’andamento delle sue vendite sono tali da rendere minimo il rischio di elusione dell’impegno.
(176) Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di controllare con efficacia il rispetto da parte della società dell’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato; ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo cliente indipendente nella Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.
(177) Se la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritira la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione relativa a transazioni particolari e dichiara non conformi le fatture corrispondenti all’impegno, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.
(178) Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, anche se un impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, è stato accettato dalla Commissione.
(179) A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.
(180) Per le ragioni suesposte, l’offerta di impegno sui prezzi è stata considerata accettabile e la società in questione è stata informata dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi principali su cui si basa l’accettazione.
(181) In caso di violazione o di revoca degli impegni, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.
8. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(182) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a fare conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima che sia presa una decisione definitiva. Potrà essere necessario riesaminare le conclusioni provvisorie al fine di stabilire le conclusioni definitive,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 originario della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Industry Park 2,8 A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd Xicha Village 33,7 A830 Tutte le altre società 35,5 A999 Egitto The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo 20,4 A831 Egyptian Chemical Industries KIMA, Cairo 18,0 A832 Tutte le altre società 20,4 A999 Kazakstan Tutte le società 33,9 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia Silmak Dooel Export Import, Jegunovce 5,4 A833 Tutte le altre società 5,4 A999 Russia Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk e Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk 22,8 A834 Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 18,8 A835 Tutte le altre società 25,5 A999
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
1. L’impegno offerto da Silmak Dooel Export Import è accettato.
2. Le merci importate dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalla società Silmak Dooel Export Import sono esonerate dal dazio antidumping provvisorio istituito dall’articolo 1, a condizione che: — siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da detta società al primo acquirente indipendente della Comunità, — siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
3. Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: — ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 2, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o — quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
2. L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2007. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU C 291 del 30.11.2006, pag. 34 .
3 Decreto del Servizio federale russo delle tariffe n. 69-3/4 del 7.9.2004 sulla limitazione delle tariffe nei settori dell’elettricità e del riscaldamento per gli anni 2005 e 2006.
4 Studi economici OCSE, Federazione della Russia, volume 2002/5, pag. 122.
5 Regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio del 22 dicembre 2003 ( GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3 , considerando 27).
Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:
l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;
il nome della società che rilascia la fattura commerciale;
il numero della fattura commerciale;
la data di emissione della fattura commerciale;
il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;
| 6) | —: il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno, | — | il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno, | — | una descrizione chiara delle merci corrispondenti al numero di codice del prodotto in questione, | — | il numero di codice del prodotto della società (CPS), | — | il codice TARIC, | — | la quantità (da indicare in tonnellate); |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno, | ||||||||||
| — | una descrizione chiara delle merci corrispondenti al numero di codice del prodotto in questione, | ||||||||||
| — | il numero di codice del prodotto della società (CPS), | ||||||||||
| — | il codice TARIC, | ||||||||||
| — | la quantità (da indicare in tonnellate); |
| 7) | —: il prezzo per tonnellata, | — | il prezzo per tonnellata, | — | le condizioni di pagamento previste, | — | le condizioni di consegna previste, | — | gli sconti e le riduzioni complessivi; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | il prezzo per tonnellata, | ||||||||
| — | le condizioni di pagamento previste, | ||||||||
| — | le condizioni di consegna previste, | ||||||||
| — | gli sconti e le riduzioni complessivi; |
il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società;
il nome del responsabile dell’impresa che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da … [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 994/2007. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (). ↩ ↩2
Decreto del Servizio federale russo delle tariffe n. 69-3/4 del 7.9.2004 sulla limitazione delle tariffe nei settori dell’elettricità e del riscaldamento per gli anni 2005 e 2006. ↩ ↩2
Studi economici OCSE, Federazione della Russia, volume 2002/5, pag. 122. ↩ ↩2
Regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio del 22 dicembre 2003 (, considerando 27). ↩ ↩2
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