Regolamento (CE) n. 992/2007 della Commissione, del 27 agosto 2007 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32007R0992Regulation28 ago 2007

del 27 agosto 2007

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 11/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo di 693 375,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 123/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 124/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 125/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 126/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 127/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 128/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 129/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 130/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 131/2007 CE di un quantitativo di 39 995 hl di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 132/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 133/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 134/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 135/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; n) una partita numerata 136/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I del presente regolamento, figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95, 96, 97, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 11/2007 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 10 settembre 2007.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; c) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; d) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, in merito alla gara indetta dal presente regolamento, sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine, essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/2007 ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 20 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo d’alcole espresso in hl
(100 % vol)
Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999
(articolo)
Tipo di alcole
Spagna
Partita n. 123/2007 CE
TarancónB-417 27127Greggio
B-58 66727Greggio
B-624 06227Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 124/2007 CE
TarancónA-524 83727Greggio
A-99 59427Greggio
B-47 56927Greggio
B-58 00027Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 125/2007 CE
TarancónA-914 77127Greggio
A-1024 45727Greggio
B-58 00027Greggio
B-12 77227Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 126/2007 CE
TarancónA-624 82330Greggio
C-724 88330Greggio
C-829430Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 127/2007 CE
Viniflhor — Longuefuye
M me Bretaudeau
F-53200 Longuefuye
422 55027Greggio
56 38527Greggio
214 64528Greggio
5BIS16 42028Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 128/2007 CE
Viniflhor — Longuefuye
M me Bretaudeau
F-53200 Longuefuye
622 91527Greggio
224 60027Greggio
922 48527Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 129/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Avenue Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
225 71527Greggio
231 87030Greggio
2B13 34530Greggio
2B7 99030Greggio
2B1 08028Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 130/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Avenue Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
711 71027Greggio
5B2 36028Greggio
7B64028Greggio
7B2 20030Greggio
23B1 89527Greggio
7B7 79030Greggio
5B2 64530Greggio
5B1 52530Greggio
233 98530Greggio
515 25027Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 131/2007 CE
DEULEP — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B239 99527Greggio
Totale39 995
Italia
Partita n. 132/2007 CE
Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)27a-21a-25a6 50027Greggio
Dister — Faenza (RA)127a4 70027Greggio
I.C.V. — Borgoricco (PD)6a2 20027Greggio
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)4a-15a27 80030Greggio
Tampieri — Faenza (RA)6a-7a-16a1 50027Greggio
Villapana — Faenza (RA)4a-2a-10a7 30027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 133/2007 CE
Bonollo — Paduni (FR)35a-37a-39a9 90027/30Greggio
D'Auria — Ortona (CH)22a-62a-76a-66a-80a-81a10 90027Greggio
Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)19a-5b-6b-7b19 00027/30Greggio
S.V.A. — Ortona (CH)19a1 90030Greggio
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)1a-13a-14a-15a-16a-45a8 30027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 134/2007 CE
Bonollo — Paduni (FR)35a-37a-39a24 80027/30Greggio
Caviro — Faenza (RA)15a-6a-8a-5a22 80027Greggio
Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)7a2 40027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 135/2007 CE
De Luca — Novoli (LE)1a-8a-9a3 40027Greggio
Bertolino — Partinico (PA)24a-27a25 00030Greggio
Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)4a3 40027Greggio
S.V.M. — Sciacca (AG)2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-374 20027/30Greggio
GE.DIS. — Marsala (TP)14b12 00030Greggio
Trapas — Petrosino (TP)7a2 00027Greggio
Totale50 000
Grecia
Partita n. 136/2007 CE
Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας
Πύργος Τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)
76454,9630Greggio
77432,9430Greggio
851 782,8930Greggio
861 684,5130Greggio
871 756,5930Greggio
881 753,8630Greggio
95873,4430Greggio
75444,7930Greggio
28904,8930Greggio
80463,4630Greggio
73387,1430Greggio
7827,7230Greggio
151 747,0430Greggio
161 713,6730Greggio
26853,1830Greggio
74427,3530Greggio
171 743,7630Greggio
94887,6530Greggio
841 786,5230Greggio
79439,4730Greggio
93908,6330Greggio
831 795,7830Greggio
821 758,8630Greggio
121 800,8730Greggio
111 744,1630Greggio
181 707,8330Greggio
131 788,7330Greggio
96827,4930Greggio
811 805,0730Greggio
141 800,0430Greggio
97915,0730Greggio
92908,9630Greggio
99911,9430Greggio
25905,0630Greggio
108432,1830Greggio
107432,7730Greggio
105448,2230Greggio
106441,2230Greggio
27897,7330Greggio
29579,1930Greggio
30667,6930Greggio
19901,6527Greggio
20892,0727Greggio
21900,2827Greggio
22899,5427Greggio
23882,3227Greggio
24653,5827Greggio
89847,0927Greggio
90880,8327Greggio
91856,2227Greggio
98878,2327Greggio
100745,6127Greggio
Totale53 380,74

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhor — LibourneDélégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne cedex [Tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59]
FEGABeneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]
AGEAVia Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61]
ΟΠΕΚΕΠΕ (Opekepe)Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Atene [Tel. (30-210) 212 4799; fax (30-210) 212 4791]

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@ec.europa.eu

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/2007 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2

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