Regolamento (CE) n. 963/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007 , recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese

32007R0963Regulation4 set 2007

del 14 agosto 2007

recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese 1 , in particolare l’articolo 12, punto x),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulle spese per la tutela ambientale, come pure sulla struttura, sull’attività, sul rendimento e sulla competitività dei fondi pensione.

(2) In forza dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, durante i periodi di transizione possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati di detto regolamento. Conformemente all’allegato 2, sezione 10, e all’allegato 7, sezione 10, di tale regolamento, i periodi di transizione fissati possono essere ulteriormente prorogati per quanto riguarda talune caratteristiche.

(3) Il regolamento (CE) n. 1667/2003 della Commissione 2 ha concesso deroghe agli Stati membri durante il periodo di transizione per gli anni di riferimento 2001-2004 con riguardo alle statistiche sulle spese per la tutela ambientale e per gli anni di riferimento 2002-2004 con riguardo alle statistiche sui fondi pensione.

(4) Al fine di predisporre i necessari sistemi di rilevazione dei dati o di adeguare quelli esistenti, alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga temporanea delle deroghe per talune disposizioni dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per quanto riguarda le caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 per gli anni di riferimento 2005-2008, in modo da soddisfare le disposizioni del regolamento entro la fine del periodo di transizione.

(5) Al fine di predisporre i necessari sistemi di rilevazione dei dati o di adeguare quelli esistenti, numerosi Stati membri hanno chiesto una proroga temporanea delle deroghe per talune disposizioni dell’allegato 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per quanto riguarda i fondi pensione per gli anni di riferimento 2005-2007, in modo da soddisfare le disposizioni del regolamento entro la fine del periodo di transizione.

(6) Appare opportuno concedere tali deroghe, in quanto le richieste degli Stati membri sono basate sull’esigenza legittima di procedere a ulteriori adeguamenti dei loro sistemi di rilevazione dei dati.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni di riferimento 2005-2008 sono concesse deroghe per le caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 dell’allegato 2, sezione 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, come specificato nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per gli anni di riferimento 2005-2007 sono concesse deroghe per l’elenco di caratteristiche di cui all’allegato 7, sezione 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, come specificato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

1 GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 244 del 29.9.2003, pag. 1 .

Deroghe per le variabili 21 12 0 e 21 14 0 dell’allegato 2

BELGIO

Altri puntiNessunoNessuno

BULGARIA

Altri puntiNessuno

DANIMARCA

Altri punti

GERMANIA

Altri puntiNessunoNessuno

GRECIA

Altri puntiNessunoNessuno

FRANCIA

Altri puntiNessunoNessuno

IRLANDA

Altri punti
Nota: Conformemente alle disposizioni della sezione 4, paragrafo 3, e della sezione 4, paragrafo 4, dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 possono non essere raccolte se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE Rev. 1 rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità.

LUSSEMBURGO

Altri punti
Nota: Conformemente alle disposizioni della sezione 4, paragrafo 3, e della sezione 4, paragrafo 4, dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 possono non essere raccolte se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE Rev. 1 rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità.

ROMANIA

Altri punti

SLOVENIA

Altri puntiNessunoNessuno

SLOVACCHIA

Altri puntiNessunoNessuno

Deroghe per l’allegato 7

BELGIO

Altri puntiNessunoNessuno

BULGARIA

Altri puntiNessunoNessuno

DANIMARCA

Altri puntiNessunoNessuno

GERMANIA

Altri punti

GRECIA

Altri punti

SPAGNA

Altri puntiNessunoNessuno

FRANCIA

Altri punti

IRLANDA

Altri puntiNessunoNessuno

ITALIA

Altri puntiNessunoNessuno

CIPRO

Altri punti

LETTONIA

Altri puntiNessunoNessuno

LUSSEMBURGO

Altri punti

UNGHERIA

Altri puntiNessunoNessuno

MALTA

Altri punti

PAESI BASSI

Altri puntiNessunoNessuno

AUSTRIA

Altri puntiNessunoNessuno

POLONIA

Altri puntiNessunoNessuno

PORTOGALLO

Altri puntiNessunoNessuno

ROMANIA

Altri punti

SLOVENIA

Altri puntiNessunoNessuno

SLOVACCHIA

Altri puntiNessunoNessuno

SVEZIA

Variabili mancanti

REGNO UNITO

Altri puntiNessunoNessuno

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  2. . 2