Regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007 , relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]

32007R0952Regulation30 ago 2007

del 9 agosto 2007

relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , e in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento succitato, la domanda del Regno Unito di cancellazione della registrazione della denominazione «Newcastle Brown Ale» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 .

(2) Non essendo stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione d'opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la registrazione di tale denominazione deve essere cancellata.

(3) Alla luce di tali elementi, tale denominazione deve altresì essere cancellata dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, p. 12 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU C 280 del 18.11.2006, pag. 13 .

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1Birra

REGNO UNITO

Newcastle Brown Ale (IGP)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . 2

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