Regolamento (CE) n. 939/2007 della Commissione, del 7 agosto 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

32007R0939Regulation11 ago 2007

del 7 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 1 , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione 2 stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di questi programmi avviene sulla base del patrimonio apistico di ciascuno Stato membro, riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 917/2004.

(2) Dalle comunicazioni degli Stati membri intese ad aggiornare i dati strutturali sulla situazione del settore, secondo quanto previsto dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004, risulta che il patrimonio apistico ha subito alcuni adeguamenti.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.

(4) Poiché il regolamento (CE) n. 917/2004 prevede, all’articolo 2, paragrafo 3, come termine di esecuzione per le azioni dei programmi annuali il 31 agosto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla campagna 2007/2008.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2007/2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1 .

2 GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2007 ( GU L 182 del 12.7.2007, pag. 5 ).

«ALLEGATO I Stato membro Patrimonio apistico Numero di alveari BE 110 000 BG 671 674 CZ 525 560 DK 170 000 DE 751 000 EE 33 000 EL 1 467 690 ES 2 320 949 FR 1 360 973 IE 22 000 IT 1 157 133 CY 44 338 LV 62 200 LT 85 015 LU 9 267 HU 900 000 MT 1 938 NL 80 000 AT 311 000 PL 1 091 930 PT 555 049 RO 975 062 SI 170 682 SK 246 259 FI 56 000 SE 150 000 UK 274 000 EU 27 13 602 719 »

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2007 (). 2