Regolamento (CE) n. 937/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92

32007R0937Regulation8 ago 2007

del 6 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità 1 , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità 2 , la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1539/2006 3 , ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92 impone una revisione del piano annuale se le modifiche nel corso dell'esecuzione del medesimo da parte degli Stati membri riguardano almeno il 5 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.

(3) Il sottoutilizzo di burro notificato alla Commissione riguarda oltre il 5 % del valore del quantitativo totale di burro previsto nel piano annuale per il 2007. Inoltre, alcuni quantitativi di cereali e di zucchero non sono più necessari per il piano del 2007.

(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3149/92, le risorse resesi disponibili devono essere attribuite ad altri Stati membri in funzione delle loro richieste.

(5) Nel corso delle operazioni di ritiro del riso detenuto nelle scorte d'intervento greche è emerso che i quantitativi disponibili non erano sufficienti a garantire la piena esecuzione del piano annuale in Grecia. Occorre pertanto adeguare l'attribuzione dei prodotti d'intervento o degli stanziamenti per l'acquisto sul mercato di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte d'intervento.

(6) L'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92, fissa i termini per le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento. Dal momento che la modifica del piano assegna alla Polonia un quantitativo supplementare di 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero e alla Slovenia un quantitativo supplementare di 1 000 tonnellate di cereali da ritirare dalle scorte d'intervento, è opportuno prevedere una deroga a tali termini per quanto riguarda i suddetti quantitativi.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1539/2006.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, i termini fissati al primo comma e nella prima e nella quarta frase del secondo comma di detto articolo non si applicano per i quantitativi supplementari di 1 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero assegnati a norma dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3 ).

2 GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47 ).

3 GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2007 ( GU L 81 del 22.3.2007, pag. 22 ).

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati come segue.

1)a): la tabella che figura alla lettera a) è sostituita dalla seguente: (in EUR) «Stato membro Stanziamento Belgique/België 5 817 428 Eesti 324 891 Éire/Ireland 217 997 Elláda 6 689 132 España 50 340 744 France 49 940 164 Italia 70 764 888 Latvija 18 446 Lietuva 3 273 261 Luxembourg 80 707 Magyarország 7 896 638 Malta 384 898 Polska 42 884 522 Portugal 14 904 058 România 16 649 889 Slovenija 1 929 341 Suomi/Finland 2 709 509 Totale 274 826 513 » — (in EUR) — «Stato membro — Stanziamento — Belgique/België — 5 817 428 — Eesti — 324 891 — Éire/Ireland — 217 997 — Elláda — 6 689 132 — España — 50 340 744 — France — 49 940 164 — Italia — 70 764 888 — Latvija — 18 446 — Lietuva — 3 273 261 — Luxembourg — 80 707 — Magyarország — 7 896 638 — Malta — 384 898 — Polska — 42 884 522 — Portugal — 14 904 058 — România — 16 649 889 — Slovenija — 1 929 341 — Suomi/Finland — 2 709 509 — Totale — 274 826 513 »
(in EUR)
«Stato membro: Stanziamento
Belgique/België: 5 817 428
Eesti: 324 891
Éire/Ireland: 217 997
Elláda: 6 689 132
España: 50 340 744
France: 49 940 164
Italia: 70 764 888
Latvija: 18 446
Lietuva: 3 273 261
Luxembourg: 80 707
Magyarország: 7 896 638
Malta: 384 898
Polska: 42 884 522
Portugal: 14 904 058
România: 16 649 889
Slovenija: 1 929 341
Suomi/Finland: 2 709 509
Totale: 274 826 513 »
2)| «Stato membro | EUR |; | --- | --- |; | Belgique/België | 2 893 618 |; | Eesti | 5 190 |; | Elláda | 4 765 946 |; | France | 14 494 803 |; | Italia | 39 261 578 |; | Luxembourg | 76 864 |; | Magyarország | 1 797 520 |; | Malta | 118 789 |; | Polska | 16 770 240 |; | Portugal | 1 141 888 |; | Slovenija | 1 051 634 |; | Totale | 82 378 070 » |
3)l'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2007
Prodotto
Quantità
(t)
Detentore
Destinatario
1.
Frumento tenero
2 207
MMM, Suomi/Finland
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti
2.
Frumento tenero
11 760
BLE, Deutschland
OPEKEPE, Elláda
3.
Frumento tenero
110 000
ONIGC, France
FEGA, España
4.
Frumento tenero
103 429
BLE, Deutschland
AGEA, Italia
5.
Frumento tenero
19 036
AMA, Österreich
AGEA, Italia
6.
Frumento tenero
5 637
MMM, Suomi/Finland
Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
7.
Frumento tenero
1 550
ONIGC, France
National Research and Development Centre, Malta
8.
Frumento tenero
20 000
ONIGC, France
INGA, Portugal
9.
Frumento tenero
96 712
MVH, Magyarország
Paying and Intervention Agency for Agriculture, România
10.
Frumento tenero e altri cereali
3 610
MVH, Magyarország
AAMRD, Slovenija
11.
Riso
23 641
OPEKEPE, Elláda
ONIGC, France
12.
Riso
20 000
OPEKEPE, Elláda
Ente Risi, Italia
13.
Riso
14 000
OPEKEPE, Elláda
INGA, Portugal
14.
Burro
3 511
Department of Agriculture and Food, Ireland
Office de l'Elevage, France
15.
Zucchero
3 338
FEGA, España
ONIGC, France
16.
Zucchero
2 760
ARR, Polska
Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
17.
Zucchero
1 435
FEGA, España
INGA, Portugal
18.
Zucchero
11 986
MVH, Magyarország
Paying and Intervention Agency for Agriculture, România»

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 (). 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2007 (). 2

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