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32007R0935 ΓÇó Regolamento (CE) n. 935/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
32007R0935Regulation1 ago 2006
del 6 agosto 2007
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.
(2) Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2006/2007 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati 2 .
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
| a) | i): 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008; | i) | 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008; | ii) | 0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2008; |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008; | ||||
| ii) | 0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2008; |
b) per i fichi secchi, 0,1083 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ( GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203 )
2 GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5 ).