Regolamento (CE) n. 935/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

32007R0935Regulation1 ago 2006

del 6 agosto 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2) Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2006/2007 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati 2 .

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)i): 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008;i)0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008;ii)0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2008;
i)0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008;
ii)0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2008;

b) per i fichi secchi, 0,1083 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ( GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203 )

2 GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea () 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (). 2