Regolamento (CE) n. 874/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

32007R0874Regulation28 lug 2007

del 24 luglio 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 1 , in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati che viene versato alle imprese di trasformazione limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2) In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 2 , gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali sono state presentate domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(3) L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 ( GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1 ).

2 GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 ( GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 7 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 (). 2