Regolamento (CE) n. 871/2007 della Commissione, del 23 luglio 2007 , che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

32007R0871Regulation24 lug 2007

del 23 luglio 2007

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le domande presentate dal 1 o al 10 luglio 2007 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari 3 , riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1 o al 10 luglio 2007, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.H e I.I, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).

3 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/2006 ( GU L 387 del 29.12.2006, pag. 1 ).

ALLEGATO I.A

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4590
09.459999,101802 %
09.4591100 %
09.4592
09.4593
09.4594100 %
09.45952,820349 %
09.4596100 %

ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4026
09.4027

ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4101

ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4151

ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4155

ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4179100 %

ALLEGATO I.I

Prodotti originari della Islandia

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.420533,333333 %
09.4206100 %

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/2006 (). 2

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