Regolamento (CE) n. 846/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007 , recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2007/2008

32007R0846Regulation1 lug 2007

del 18 luglio 2007

recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2007/2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

(2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1 o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini 2 .

(3) Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2006, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2007/2008 e abrogare il regolamento (CE) n. 1201/2006 della Commissione 3 .

(4) Poiché la campagna di commercializzazione 2007/2008 inizia il 1 o luglio, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1201/2006 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

3 GU L 218 del 9.8.2006, pag. 10 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1977/2006 ( GU L 368 del 23.12.2006, pag. 87 ).

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75
Belgio3,9 %
Bulgaria0,6 %
Repubblica ceca1,7 %
Danimarca8,4 %
Germania16,5 %
Estonia0,2 %
Grecia0,6 %
Spagna16,1 %
Francia9,3 %
Irlanda1,1 %
Italia5,7 %
Cipro0,3 %
Lettonia0,3 %
Lituania0,7 %
Lussemburgo0,1 %
Ungheria2,5 %
Malta0,1 %
Paesi Bassi6,9 %
Austria1,9 %
Polonia11,6 %
Portogallo1,4 %
Romania4,2 %
Slovenia0,4 %
Slovacchia0,7 %
Finlandia0,9 %
Svezia1,0 %
Regno Unito2,9 %

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1977/2006 (). 2

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