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32007R0846•Regolamento (CE) n. 846/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007 , recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2007/2008
32007R0846Regulation1 lug 2007
del 18 luglio 2007
recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.
(2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1 o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini 2 .
(3) Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2006, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2007/2008 e abrogare il regolamento (CE) n. 1201/2006 della Commissione 3 .
(4) Poiché la campagna di commercializzazione 2007/2008 inizia il 1 o luglio, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1201/2006 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
3 GU L 218 del 9.8.2006, pag. 10 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1977/2006 ( GU L 368 del 23.12.2006, pag. 87 ).
| Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 | |
|---|---|
| Belgio | 3,9 % |
| Bulgaria | 0,6 % |
| Repubblica ceca | 1,7 % |
| Danimarca | 8,4 % |
| Germania | 16,5 % |
| Estonia | 0,2 % |
| Grecia | 0,6 % |
| Spagna | 16,1 % |
| Francia | 9,3 % |
| Irlanda | 1,1 % |
| Italia | 5,7 % |
| Cipro | 0,3 % |
| Lettonia | 0,3 % |
| Lituania | 0,7 % |
| Lussemburgo | 0,1 % |
| Ungheria | 2,5 % |
| Malta | 0,1 % |
| Paesi Bassi | 6,9 % |
| Austria | 1,9 % |
| Polonia | 11,6 % |
| Portogallo | 1,4 % |
| Romania | 4,2 % |
| Slovenia | 0,4 % |
| Slovacchia | 0,7 % |
| Finlandia | 0,9 % |
| Svezia | 1,0 % |
| Regno Unito | 2,9 % |
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