Regolamento (CE) n. 839/2007 della Commissione, del 17 luglio 2007 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

32007R0839Regulation18 lug 2007

del 17 luglio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 2 e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 3 nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova 4 .

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).

2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .

3 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

4 GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2006 ( GU L 294 del 25.10.2006, pag. 1 ).

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 18 luglio 2007

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraAmmontare delle restituzioni
0407 00 11 9000A02EUR/100 unità1,58
0407 00 19 9000A02EUR/100 unità0,79
0407 00 30 9000E09EUR/100 kg0,00
E10EUR/100 kg20,00
E19EUR/100 kg0,00
0408 11 80 9100A03EUR/100 kg50,00
0408 19 81 9100A03EUR/100 kg25,00
0408 19 89 9100A03EUR/100 kg25,00
0408 91 80 9100A03EUR/100 kg73,00
0408 99 80 9100A03EUR/100 kg18,00
E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.
E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.
E19: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09 , E10 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (). 2

  2. ; rettifica nella . 2

  3. ; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2006 (). 2