32007R0830•Regolamento (CE) n. 830/2007 del Consiglio, del 16 luglio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2006 che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
32007R0830Regulation16 ago 2007
del 16 luglio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2006 che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar 1 ,
vista la proposta della Commissione,
(1) considerando che è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio 2 onde allinearlo alla recente prassi del Consiglio relativamente all’identificazione delle autorità competenti e agli scambi di informazioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 817/2006 è modificato come segue:
a) all’articolo 4, paragrafo 1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:»;
| b) | all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle condizioni che ritengono appropriate, le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato III e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.»; | a) | necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato III e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; | b) | destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; | c) | destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; | d) | necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |
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| a) | necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato III e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; | ||||||||
| b) | destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; | ||||||||
| c) | destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; | ||||||||
| d) | necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |
| c) | all’articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi: a) forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, indicate nei siti web elencati all’allegato II, e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; b) cooperano con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.»;+ | a) | forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, indicate nei siti web elencati all’allegato II, e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; | b) | cooperano con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
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| a) | forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, indicate nei siti web elencati all’allegato II, e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; | ||||
| b) | cooperano con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
d) all’articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non impedisce l’aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell’allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l’impresa statale birmana interessata prima del 25 ottobre 2004. L’autorità competente, indicata in un sito web elencato all’allegato II, e la Commissione sono informate prima di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa gli altri Stati membri.»
e) è inserito il nuovo articolo seguente: «Articolo 13 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all’allegato II o attraverso gli stessi. 2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali successive modifiche delle stesse.»;
f) l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA
1 GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77 . Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/248/PESC ( GU L 107 del 25.4.2007, pag. 8 ).
2 GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 481/2007 della Commissione ( GU L 111 del 28.4.2007, pag. 50 ).
«ALLEGATO II Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 12 e 13 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat\_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/un\_eu\_restrictive\_measures\_ireland/competent\_authorities GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ SPAGNA www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi\_szankciok.htm MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/competentauthorities Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione delle Comunità europee Direzione generale Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti CHAR 12/108 B-1049 Bruxelles Tel. (32-2) 299 11 76/295 55 85 Fax (32-2) 299 08 73»
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